Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/03/2001 |
Numero: | 195 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, che prevede che agli esami di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di biologo possono [...] |
§ 98.1.31298 - D.P.R. 27 marzo 2001, n. 195.
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo
(G.U. 25 maggio 2001, n. 120)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 24 ottobre 1997;
Udito l'Ordine nazionale dei biologi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Considerata l'opportunità di abolire il tirocinio post-lauream prescritto dall'articolo 2 del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana
il seguente regolamento:
1. L'articolo 2 del
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle sessioni degli esami di Stato dell'anno 2001.