Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/09/2000 |
Numero: | 329 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'Appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è [...] |
Art. 2. 1. L'articolo 241, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è [...] |
§ 98.1.31260 - D.P.R. 28 settembre 2000, n. 329.
Regolamento recante modifiche all'Appendice X al titolo III ed all'articolo 241 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modificazioni) in materia di attrezzature per le prove di revisione dei veicoli a motore a due ruote
(G.U. 14 novembre 2000, n. 266)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, recante disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
Visto l'articolo 80, comma 8, del nuovo codice della strada, approvato con
Visto l'articolo 241, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con
Considerata la necessità di determinare le attrezzature e strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese di autoriparazione o loro consorzi, in aggiunta a quelle di cui al comma 1 dell'Appendice X al citato
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;
E m a n a
il seguente regolamento:
1. L'Appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura:
banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N
b) sistema di misurazione elettronico;
c) stampante dei dati misurati;
d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N
e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonché, quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.".
1. L'articolo 241, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con
"2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.".