Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/02/2000 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 2. Contrassegni |
Art. 3. Norma transitoria |
Art. 4. Abrogazioni |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 98.1.31228 - D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48.
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni per bevande, acque minerali e prodotti vinosi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(G.U. 9 marzo 2000, n. 57)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della
Visto il
Vista la
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1976, n. 231;
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133;
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni da applicare sui contenitori o sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonché di prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.
Art. 2. Contrassegni
1. Sui contenitori e sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonché di prodotti vinosi destinati alla diretta vendita al consumo non si applica lo speciale contrassegno di Stato di cui all'articolo 3 della
Art. 3. Norma transitoria
1. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese possono continuare ad utilizzare i contenitori, i recipienti, gli imballaggi e i mezzi di chiusura cui siano applicati i contrassegni previsti dalla previgente normativa.
Art. 4. Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.