Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/12/1999 |
Numero: | 523 |
Sommario |
Art. 1. Lavori, somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero |
Art. 2. Amministrazione diretta |
§ 98.1.31222 - D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 523.
Regolamento recante norme concernenti i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero
(G.U. 14 gennaio 2000, n. 10)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 17 della
Considerata la necessità di modificare gli importi previsti dall'attuale normativa in materia di lavori in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero, tenuto conto della loro esiguità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Lavori, somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero
1. All'articolo 1, comma 1, del
"z) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di L. 10.000.000.".
2. All'articolo 1 del
"5. I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'amministrazione potranno essere disposti direttamente dal consegnatario cassiere fino al limite di L. 5.000.000. Al pagamento delle relative spese si provvede ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, del
Art. 2. Amministrazione diretta
1. All'articolo 3, comma 1, del
"b) le somministrazioni a pronta consegna, richiedendo, ove la spesa superi le L. 10.000.000 al netto di ogni onere fiscale, preventivi con offerte ad almeno tre persone o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista rendano necessario il ricorso ad una determinata impresa o persona.".