§ 98.1.31209 - D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/09/1998
Numero:355


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 2.      1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      1. All'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 4.      1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      1. All'appendice XI - articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 6.      1. All'appendice XII - articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 7.      1. All'appendice XIII - articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 8.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 9.      1. La distribuzione delle targhe previste dal presente regolamento avrà inizio a decorrere dal 1° gennaio 1999 e comunque non prima dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici [...]


§ 98.1.31209 - D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in materia di targhe per autoveicoli e motoveicoli.

(G.U. 14 ottobre 1998, n. 240)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Considerata l'opportunità di reintrodurre la sigla di identificazione delle province sulle targhe degli autoveicoli e motoveicoli, fermo restando il vigente sistema di targatura alfanumerico;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

     Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.".

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "1° ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1999";

     b) alla lettera a) le parole: "340 mm x 109 mm" sono sostituite dalle seguenti: "360 mm x 110 mm";

     c) alla lettera b), n. 1), le parole: "486 mm x 109 mm" sono sostituite dalle seguenti: "520 mm x 110 mm";

     d) alla lettera b), n. 2), le parole: "336 mm x 202 mm" sono sostituite dalle seguenti: "297 mm x 214 mm";

     e) alla lettera c) le parole: "esclusi quelli con targa EE" sono soppresse;

     f) alla lettera e) nel primo periodo le parole: "dei motoveicoli" sono soppresse; nella parentesi le parole: "III.4/e" sono soppresse;

     g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm x 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e)".

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla fine del comma 2 eliminare il punto ed aggiungere il seguente periodo: ", ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.".

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 nel primo periodo dopo il punto e virgola e dopo le parole: "in tutti gli altri casi" togliere il punto ed aggiungere le parole: "ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli e motoveicoli.";

     b) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:";

     c) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista";

     d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione,";

     e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".

 

          Art. 5.

     1. All'appendice XI - articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Appendice XI - articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province)";

     b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:

Agrigento

AG

Alessandria

AL

Ancona

AN

Aosta

AO La O è sormontata dallo stemma

Arezzo

AR

Ascoli Piceno

AP

Asti

AT

Avellino

AV

Bari

BA

Belluno

BL

Benevento

BN

Bergamo

BG

Biella

BI

Bologna

BO

Bolzano

BZ La Z è sormontata dallo stemma

Brescia

BS

Brindisi

BR

Cagliari

CA

Caltanissetta

CL

Campobasso

CB

Caserta

CE

Catania

CT

Catanzaro

CZ

Chieti

CH

Como

CO

Cosenza

CS

Cremona

CR

Crotone

KR

Cuneo

CN

Enna

EN

Ferrara

FE

Firenze

FI

Foggia

FG

Forlì Cesena

FC

Frosinone

FR

Genova

GE

Gorizia

GO

Grosseto

GR

Imperia

IM

Isernia

IS

L'Aquila

AQ

La Spezia

SP

Latina

LT

Lecce

LE

Livorno

LI

Lodi

LO

Lucca

LU

Macerata

MC

Mantova

MN

Massa Carrara

MS

Matera

MT

Messina

ME

Milano

MI

Modena

MO

Napoli

NA

Novara

NO

Nuoro

NU

Oristano

OR

Padova

PD

Palermo

PA

Parma

PR

Pavia

PV

Perugia

PG

Pesaro e Urbino

PU

Pescara

PE

Piacenza

PC

Pisa

PI

Pistoia

PT

Pordenone

PN

Potenza

PZ

Prato

PO

Ragusa

RG

Ravenna

RA

Reggio Calabria

RC

Reggio Emilia

RE

Rieti

RI

Rimini

RN

Roma

Roma

Rovigo

RO

Salerno

SA

Sassari

SS

Savona

SV

Siena

SI

Siracusa

SR

Sondrio

SO

Taranto

TA

Teramo

TE

Terni

TR

Torino

TO

Trapani

TP

Trento

TN La N è sormontata dallo stemma

Treviso

TV

Trieste

TS

Udine

UD

Varese

VA

Venezia

VE

Verbano Cusio Ossola

VB

Vercelli

VC

Verona

VR

Vibo Valenzia

VV

Vicenza

VI

Viterbo

VT".

 

          Art. 6.

     1. All'appendice XII - articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "nell'ordine" sono inserite le seguenti: "una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I"; ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260.";

     b) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260;".

 

          Art. 7.

     1. All'appendice XIII - articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al punto 1.3 nell'ultimo periodo le parole: "bianco e giallo" sono sostituite dalle seguenti: "bianco, giallo e blu.";

     b) al punto 4.1.1. le parole: "Determinazioni effettuate con l'illuminante C della C.I.E." sono sostituite dalle seguenti: "Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza";

     c) i punti 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.2., 4.1.2.1., 4.1.2.2. e relative tabelle sono sostituiti dalla tabella 1 allegata al presente regolamento;

     d) il punto 4.2.1.1. è sostituito dal seguente: "4.2.1.1. Valori minimi. Nella tabella che segue sono riportati in cd/lux m i valori ammessi per il coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole retroriflettenti per targhe, del colore blu dell'Eurologo e degli inserti blu relativi alle sigle provinciali ed all'anno di immatricolazione. L'illuminante di riferimento è l'illuminante ''A'' della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54.";

     e) le tabelle relative al punto 4.2.1.1. sono sostituite dalla tabella 2 allegata al presente regolamento.

 

          Art. 8.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'intestazione della tabella III 3/a - articolo 257 le parole: "targhe anteriori per autoveicoli e loro rimorchi" sono sostituite dalle seguenti: "targhe per rimorchi trainati da autoveicoli";

     b) nell'intestazione della tabella III 3/b - articolo 257 sono soppresse le parole: "posteriori autoveicoli,";

     c) nell'intestazione della tabella III 3/c - articolo 257 sono soppresse le parole: "motoveicoli,";

     d) sono aggiunte la tabella III 3/e - articolo 257 - CARATTERI PER TARGHE POSTERIORI PER AUTOVEICOLI e la tabella III 3/f , articolo 257, CARATTERI PER TARGHE PER MOTOVEICOLI ED ANTERIORI PER AUTOVEICOLI, allegate al presente regolamento;

     e) le figure III 4/a , III 4/b , III 4/c e III 4/e sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti figure allegate al presente regolamento.

 

          Art. 9.

     1. La distribuzione delle targhe previste dal presente regolamento avrà inizio a decorrere dal 1° gennaio 1999 e comunque non prima dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali M.C.T.C. del Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

 

     Tabella 1

Colore

Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931 (illuminante normalizzato D65, genometria 45/0)

Fattore di luminanza

 

 

1

2

3

4

 

 

x

0,355

0,305

0,285

0,335

 

Bianco

 

 

 

 

 

≥ 0,35

 

y

0,355

0,305

0,325

0,375

 

 

x

0,545

0,487

0,427

0,465

 

Giallo

 

 

 

 

 

≥ 0,27

 

y

0,454

0,423

0,483

0,534

 

 

x

0,078

0,150

0,210

0,137

 

Blu

 

 

 

 

 

≥ 0,01

 

y

0,171

0,220

0,160

0,038

 

Metodo di prova secondo C.I.E. n. 15.

 

     Tabella 2

Angolo di divergenza (α)

Angolo di illuminazione B12 = 0)

Bianco

Giallo

Blu

 

45,0

37,0

3,0

12'

30°

22,0

18,0

1,5

 

40°

14,0

8,0

1,0

 

35,0

28,0

1,5

20'

30°

17,0

14,0

1,0

 

40°

7,0

6,0

 

 

3,0

2,5

 

30°

2,0

1,6

 

 

40°

1,0

0,8

 

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)