§ 98.1.31201 - D.P.R. 3 luglio 1997, n. 262.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, concernente l'organizzazione ed il [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/07/1997
Numero:262


Sommario
Art. 1.      1. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. [...]


§ 98.1.31201 - D.P.R. 3 luglio 1997, n. 262.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

(G.U. 7 agosto 1997, n. 183)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che prevede l'emanazione di norme regolamentari sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, recante il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

     Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modificazioni al citato regolamento;

     Udito il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, è modificato come segue.

     2. All'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

     "2-bis. Su proposta del segretario generale, il Garante, fermi i limiti del contingente fissato, può nominare, nell'ambito del personale appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un vice segretario generale, che coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Con le stesse modalità al vice segretario generale può essere conferito l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione amministrativa dell'Ufficio, con assunzione di ogni correlata responsabilità, assicurando l'esecuzione delle direttive del Garante in materia".

     3. All'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "2-bis. Il segretario generale, previa autorizzazione del Garante, può esercitare tramite il vice segretario generale, che ne assume ogni correlata responsabilità, le attribuzioni a lui delegate dal Garante stesso, per quanto riguarda: la gestione delle spese di funzionamento dell'Ufficio; la firma dei mandati tratti sul fondo stanziato sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il versamento sulla contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestato all'Ufficio; l'adozione di provvedimenti relativi all'acquisto di beni ed a pagamenti sulla contabilità speciale; l'emanazione di ordini di servizio relativi all'utilizzazione di personale e di beni patrimoniali; la firma di atti determinati.".

     4. Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

     "Art. 41-bis (Buoni pasto ).

     1. Nei confronti del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante, appartenente ad amministrazioni nei cui ordinamenti sia prevista l'attribuzione di buoni pasto, l'Ufficio del Garante, ove ne sia richiesto dalle amministrazioni di provenienza, obbligate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, può, su conforme determinazione del Garante, curare la distribuzione dei buoni pasto agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 1997.

     2. Con propria determinazione, il Garante può estendere, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1997, e con oneri a carico degli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Ufficio, l'erogazione dei buoni pasto al personale non contemplato nel comma 1, con esclusione di quello di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in conformità alla disciplina prevista per il personale del comparto Ministeri e per la relativa durata.".