Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/09/1995 |
Numero: | 464 |
Sommario |
Art. 1. 1. La lettera a) del comma 1 e la lettera a) del comma 2, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, sono soppresse |
Art. 2. 1. I commi secondo e quarto, dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti |
§ 98.1.31181 - D.P.R. 1 settembre 1995, n. 464.
Regolamento recante norme per il riordino del Consiglio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri.
(G.U. 9 novembre 1995, n. 262)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della
Visto l'art. 1, comma 28, della
Visto il
Visto l'art. 27 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
Emana
il seguente regolamento:
1. La lettera a) del comma 1 e la lettera a) del comma 2, dell'art. 5 del
1. I commi secondo e quarto, dell'art. 27 del
"II Consiglio del contenzioso diplomatico è composto dal Ministro degli affari esteri, che lo presiede, dal vicepresidente, scelto tra gli ambasciatori in servizio o a riposo, che svolge le funzioni delegategli dal Ministro, da dodici membri, scelti tra ambasciatori e Ministri plenipotenziari di prima classe, in servizio o a riposo, tra magistrati appartenenti alle magistrature superiori e tra avvocati dello Stato di qualifica equiparata, professori universitari, personalità esperte in questioni internazionali e dal capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi, il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto anche un segretario aggiunto, scelto tra il personale in servizio presso il Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi. Il vice presidente e i membri del Consiglio del contenzioso diplomatico sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati più di due volte.".
"Il capo del Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi è preposto alla segreteria generale del Consiglio del contenzioso diplomatico ed è coadiuvato da quattro consulenti, scelti tra i membri del Consiglio, e dal segretario aggiunto. I consulenti della segreteria generale e il segretario aggiunto sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri.".