§ 98.1.31160 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 343.
Regolamento recante semplificazione del procedimento degli atti di straordinaria amministrazione delle fabbricerie.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/04/1994
Numero:343


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 98.1.31160 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 343.

Regolamento recante semplificazione del procedimento degli atti di straordinaria amministrazione delle fabbricerie.

(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

     Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

     Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

     Considerato che il termine assegnato alla competente commissione del Senato della Repubblica per l'emissione del parere è scaduto il 23 marzo 1994;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione

     1. L'art. 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, è sostituito dal seguente comma: "3. L'autorizzazione alle fabbricerie a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è rilasciata dal prefetto, entro novanta giorni dalla domanda".

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.