§ 98.1.31152 - D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384.
Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'ordinamento della professione di giornalista, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/09/1993
Numero:384


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. L'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. L'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente


§ 98.1.31152 - D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384.

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'ordinamento della professione di giornalista, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

(G.U. 30 settembre 1993, n. 230)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'ordinamento della professione di giornalista;

     Vista il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

     Vista la richiesta formulata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nella seduta del 30 gennaio 1992, intesa a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, nella parte relativa alla disciplina degli esami di idoneità professionale per i giornalisti;

     Vista la nota del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in data 29 luglio 1992, con la quale è stato espresso parere favorevole alle modifiche apportate al testo originario dal Ministro di grazia e giustizia;

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1993;

     Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

     "Art. 44 (Prova di idoneità professionale).

     1. La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge, consiste:

     a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe dattiloscritte (da 60 battute ciascuna);

     b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

     c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita.

     Tale articolo non deve superare una pagina e mezzo dattiloscritta di 45 righe da 60 battute ciascuna.

     2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei princìpi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare è richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

     a) elementi di storia del giornalismo;

     b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;

     c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;

     d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore;

     e) etica professionale;

     f) i media nel sistema economico italiano.

     3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendiati in un breve sommario, debbono essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.

     4. A conclusione della prova orale il presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti.".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

     "Art. 45 (Sessioni e commissioni).

     1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che si svolgono rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.

     2. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al Presidente della Corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'art. 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno venti giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'art. 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività.

     3. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.

     4. Ogni consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilità a far parte delle commissioni d'esami e lo trasmette, entro e non oltre il 1° febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.

     5. I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formulate dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonchè direttamente dai consiglieri nazionali.

     6. Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.

     7. La commissione non può esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.

     8. Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, è presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarità della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.

     9. Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione può essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.

     10. Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.

     11. La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.

     12. Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate a tutti i consigli regionali o interregionali.

     13. Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate.".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

     "Art. 46 (Ammissione alla prova di idoneità professionale).

     1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge.

     2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

     3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.

     4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.

     5. Alla domanda va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.

     6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.

     7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.

     8. Ai candidati inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.

     9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta.".

 

          Art. 4.

     1. L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

     "Art. 48 (Svolgimento della prova scritta).

     1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.

     2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.

     3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame.

     4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.

     5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.

     6. I candidati devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, nè portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonchè mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria.

     7. E' escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame.

     8. L'esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente.".

 

          Art. 5.

     1. L'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

     "Art. 50 (Valutazione dei lavori).

     1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine, può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

     2. Verificata la integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonchè su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.

     3. Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui è dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale.

     4. Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.

     5. La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. E' pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.

     6. Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.".

 

          Art. 6.

     1. L'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

     "Art. 51 (Ammissione alla prova orale).

     1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente art. 50.

     2. A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova.

     3. La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale.".

 

          Art. 7.

     1. L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

     "Art. 52 (Svolgimento della prova orale. Giudizio finale).

     1. La prova orale è pubblica.

     2. Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.

     3. Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva finale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.

     4. Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonchè le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.

     5. Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione.".

 

          Art. 8.

     1. L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

     "Art. 54 (Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri Stati della CEE).

     1. I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle regioni e province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.

     2. Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.

     3. In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei giornalisti, con funzioni di interprete.".