§ 98.1.31128 - D.P.R. 13 marzo 1992, n. 259.
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/03/1992
Numero:259


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316)
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 21 - comma 5 - del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316)
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 33, comma 1 - lettera c) e comma 3) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316)
Art. 4.  (Modifica dell'allegato A - parte II - norme finali 2 e 3 - del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316)


§ 98.1.31128 - D.P.R. 13 marzo 1992, n. 259.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.

(G.U. 16 aprile 1992, n. 90, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

     Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

     Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia sull'attuazione della legge;

     Preso atto che in data 17 luglio 1991 è stato stipulato un accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, con il quale è stata, fra l'altro, ridisciplinata la materia della corresponsione delle quote di caro-vita in favore dei pensionati beneficiari dell'indennità integrativa speciale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 13-22 dicembre 1989;

     Considerato che il predetto accordo integrativo non comporta alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli già derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990;

     Udito il parere n. 106 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che sulla base del disposto di cui agli articoli 48, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli accordi collettivi nazionali sottoscritti ai sensi dell'art. 48, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     E' reso esecutivo, nel testo allegato, l'accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 28 settembre 1990..

 

 

     Accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali

 

     Art. 1. (Modifica dell'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316)

     L'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, è modificato come segue:

     "Per l'espletamento di tali interventi allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'articolo 32, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.".

 

          Art. 2. (Modifica dell'articolo 21 - comma 5 - del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316)

     L'articolo 21 - comma 5 - del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, è modificato come segue:

     "Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete per il numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianità.".

 

          Art. 3. (Modifica dell'articolo 33, comma 1 - lettera c) e comma 3) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316)

     1. L'articolo 33, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, è modificato come segue:

     "Il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge 26 febbraio 1986 n. 38 e al decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 1986, n. 13 è rappresentato dal compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'articolo 32, commi 1 e 2, moltiplicato per il numero delle ore di incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili.".

     2. L'articolo 33 - comma 3 - del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, è sostituito dal seguente:

     "Ai medici specialisti convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennità integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entità complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennità integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennità integrativa speciale.".

 

          Art. 4. (Modifica dell'allegato A - parte II - norme finali 2 e 3 - del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316)

     A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto integrativo le norme finali n. 2 e n. 3 dell'allegato A - parte II - del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, sono così modificate:

     "Fermi restando gli incarichi conferiti sulla base del possesso dei titoli previsti come branche principali nell'allegato A - parte I - del presente decreto, tale allegato A - parte I - è modificato, sia per le branche principali che per quelle affini, per effetto delle integrazioni e delle modificazioni apportate al D.M. 10 marzo 1983 - tabella B - pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2 aprile 1983 - successivamente alla data dell'11 aprile 1990.".