Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/03/1992 |
Numero: | 259 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316) |
Art. 2. (Modifica dell'articolo 21 - comma 5 - del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316) |
Art. 3. (Modifica dell'articolo 33, comma 1 - lettera c) e comma 3) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316) |
Art. 4. (Modifica dell'allegato A - parte II - norme finali 2 e 3 - del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316) |
§ 98.1.31128 - D.P.R. 13 marzo 1992, n. 259.
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.
(G.U. 16 aprile 1992, n. 90, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della
Visto l'art. 9 della
Vista la
Preso atto che in data 17 luglio 1991 è stato stipulato un accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con
Considerato che il predetto accordo integrativo non comporta alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli già derivanti dal
Udito il parere n. 106 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che sulla base del disposto di cui agli articoli 48, secondo comma, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
E' reso esecutivo, nel testo allegato, l'accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della
Accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
Art. 1. (Modifica dell'articolo 19, comma 2, del
L'articolo 19, comma 2, del
"Per l'espletamento di tali interventi allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'articolo 32, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.".
Art. 2. (Modifica dell'articolo 21 - comma 5 - del
L'articolo 21 - comma 5 - del
"Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete per il numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianità.".
Art. 3. (Modifica dell'articolo 33, comma 1 - lettera c) e comma 3) del
1. L'articolo 33, comma 1, lettera c), del
"Il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla
2. L'articolo 33 - comma 3 - del
"Ai medici specialisti convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennità integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entità complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennità integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennità integrativa speciale.".
Art. 4. (Modifica dell'allegato A - parte II - norme finali 2 e 3 - del
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto integrativo le norme finali n. 2 e n. 3 dell'allegato A - parte II - del
"Fermi restando gli incarichi conferiti sulla base del possesso dei titoli previsti come branche principali nell'allegato A - parte I - del presente decreto, tale allegato A - parte I - è modificato, sia per le branche principali che per quelle affini, per effetto delle integrazioni e delle modificazioni apportate al D.M. 10 marzo 1983 - tabella B - pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2 aprile 1983 - successivamente alla data dell'11 aprile 1990.".