Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/12/1988 |
Numero: | 571 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della [...] |
§ 98.1.31075 - D.P.R. 16 dicembre 1988, n. 571.
Modificazioni al regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1981, n. 758
(G.U. 17 febbraio 1989, n. 40)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti l'art. 8 del
Visto il regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con
Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente decreto:
1. Gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con
"Art. 1
I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del
a) ordinari lavori di adattamento, riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti;
b) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, di attrezzature e di macchine d'ufficio;
c) acquisto e abbonamento a giornali e riviste, acquisto e rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria, cartografico, per disegno e fotografie, e abbonamenti ad agenzie di informazioni;
d) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel
e) lavori di traduzione di pubblicazioni, bollettini e circolari da liquidarsi comunque su presentazione di fattura qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
f) lavori di stampa, copia, tipografia, litografia, riproduzione fotografica e fotostatica di pubblicazioni, bollettini e circolari, da affidare unicamente a imprese o società commerciali e da liquidarsi comunque su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
g) spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;
h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
i) spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonché al fitto dei locali occorrenti, sempre che non si possa disporre di locali demaniali;
l) spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del
m) spese per inserzioni su pubblicazioni specializzate di note illustrative sulle strutture e sulle funzioni del Ministero;
n) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
o) spese per lo svolgimento di singoli corsi di formazione e perfezionamento del personale, nei casi previsti dall'art. 1, commi secondo e terzo, del
p) spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino all'importo di L. 2 milioni;
q) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate o da installare, per l'espletamento di concorsi indetti dal Ministero, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali.
Art. 2
L'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al precedente art. 1 è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni e nei limiti di cui all'art. 7 e seguenti del
Art. 3
Per i lavori e le forniture di cui all'art. 1, il cui importo si prevede superiore alle lire 5 milioni, dovranno essere richiesti preventivi ad almeno tre ditte o imprese, eccetto i casi in cui la specialità o urgenza del lavoro o della fornitura siano tali da rendere necessario il ricorso ad una determinata ditta o impresa."