§ 98.1.31075 - D.P.R. 16 dicembre 1988, n. 571.
Modificazioni al regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/12/1988
Numero:571


Sommario
Art. 1.      1. Gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della [...]


§ 98.1.31075 - D.P.R. 16 dicembre 1988, n. 571.

Modificazioni al regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1981, n. 758

(G.U. 17 febbraio 1989, n. 40)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1981, n. 758;

     Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988;

     Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro;

     Emana il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1981, n. 758, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 1

     I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

     a) ordinari lavori di adattamento, riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti;

     b) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, di attrezzature e di macchine d'ufficio;

     c) acquisto e abbonamento a giornali e riviste, acquisto e rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria, cartografico, per disegno e fotografie, e abbonamenti ad agenzie di informazioni;

     d) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

     e) lavori di traduzione di pubblicazioni, bollettini e circolari da liquidarsi comunque su presentazione di fattura qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

     f) lavori di stampa, copia, tipografia, litografia, riproduzione fotografica e fotostatica di pubblicazioni, bollettini e circolari, da affidare unicamente a imprese o società commerciali e da liquidarsi comunque su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

     g) spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;

     h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

     i) spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonché al fitto dei locali occorrenti, sempre che non si possa disporre di locali demaniali;

     l) spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537;

     m) spese per inserzioni su pubblicazioni specializzate di note illustrative sulle strutture e sulle funzioni del Ministero;

     n) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

     o) spese per lo svolgimento di singoli corsi di formazione e perfezionamento del personale, nei casi previsti dall'art. 1, commi secondo e terzo, del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472;

     p) spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino all'importo di L. 2 milioni;

     q) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate o da installare, per l'espletamento di concorsi indetti dal Ministero, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali.

Art. 2

     L'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al precedente art. 1 è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni e nei limiti di cui all'art. 7 e seguenti del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e, in ogni caso, non oltre l'importo massimo di lire 60 milioni.

Art. 3

     Per i lavori e le forniture di cui all'art. 1, il cui importo si prevede superiore alle lire 5 milioni, dovranno essere richiesti preventivi ad almeno tre ditte o imprese, eccetto i casi in cui la specialità o urgenza del lavoro o della fornitura siano tali da rendere necessario il ricorso ad una determinata ditta o impresa."