§ 98.1.31044 - D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 37.
Ulteriore modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, concernente [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/02/1988
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. Il n. 3) del comma secondo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, è [...]


§ 98.1.31044 - D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 37. [1]

Ulteriore modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle scuole militari.

(G.U. 22 febbraio 1988, n. 43)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle scuole militari, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, 10 maggio 1972, n. 971 e 9 marzo 1976, n. 471;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Il n. 3) del comma secondo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, è sostituito dal seguente:

     "3) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquistato il diritto al trattamento di quiescenza di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.