§ 98.1.31016 - D.P.R. 8 giugno 1987, n. 292.
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/06/1987
Numero:292


Sommario
Art. 1.  Campo applicazione
Art. 2.  Istituzione del servizio
Art. 3.  Incompatibilità
Art. 4.  Graduatorie e conferimento degli incarichi
Art. 5.  Massimale orario
Art. 6.  Comitato consultivo di U.S.L.
Art. 7.  Comitato consultivo regionale
Art. 8.  Istituzione, durata e funzionamento dei comitati - Spese per l'elezione dei rappresentanti medici
Art. 9.  Commissione di disciplina
Art. 10.  Cessazione e sospensione dall'incarico
Art. 11.  Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso
Art. 12.  Organizzazione dei turni di guardia medica
Art. 13.  Compiti ed obblighi del medico
Art. 14.  Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.
Art. 15.  Rapporti tra medico di guardia, medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio
Art. 16.  Sostituzioni
Art. 17.  Trattamento economico
Art. 18.  Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
Art. 19.  Aggiornamento professionale obbligatorio
Art. 20.  Quote sindacali
Art. 21.  Diritti sindacali
Art. 22.  Emergenza sanitaria
Art. 23.  Commissione professionale
Art. 24.  Durata dell'accordo


§ 98.1.31016 - D.P.R. 8 giugno 1987, n. 292.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(G.U. 21 luglio 1987, n. 168, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

     Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente nuove disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

     Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1938, n. 730;

     Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1988;

     Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nell'allegato testo.

 

 

Accordo

 

     Art. 1. Campo applicazione

     Il presente accordo collettivo nazionale regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto che si instaura tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici che svolgono attività di guardia medica domiciliare per l'urgenza notturna, festiva e pre-festiva, in regime convenzionale orario e/o siano addetti a centrali operative dell'attività medesima.

     Il presente accordo disciplina, altresì l'attività che i medici di cui al precedente comma svolgano - ai sensi dei successivi articoli 4 e 22 e in relazione a quanto previsto dalla programmazione regionale - nei servizi di emergenza nell'arco delle 24 ore per interventi di primo soccorso e di assistenza esterni al presidio ospedaliero e per trasferimenti protetti di pazienti a bordo di appositi mezzi mobili di soccorso attrezzati, nonchè per le attività di coordinamento operativo dell'emergenza di cui all'art. 9, lettera g), della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

 

          Art. 2. Istituzione del servizio

     Ciascuna regione, sulla base delle proposte formulate dalle UU.SS.LL. e sentito il comitato di cui al successivo art. 6 programma l'istituzione sul territorio regionale dei servizi di cui al presente accordo.

 

          Art. 3. Incompatibilità

     Gli incarichi di cui al presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6) dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratti di lavoro ovvero che:

     a) sia iscritto negli elenchi di medicina generale o degli specialisti pediatri di libera scelta e abbia superato il limite rispettivamente di 500 e 266 scelte;

     b) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;

     c) svolga attività come medico specialista ambulatoriale convenzionato. Tuttavia al sanitario al quale sia conferito un incarico nei servizi di guardia medica è consentito, successivamente, di acquisire un incarico quale specialista ambulatoriale convenzionato fino ad un massimo di 10 ore settimanali. In tal caso l'impegno orario settimanale nei servizi di guardia medica non può superare la metà del massimale di cui al successivo art. 5;

     d) sia titolare d'incarico ai sensi delle norme di cui al presente accordo presso altra U.S.L.;

     e) abbia più di un altro rapporto di collaborazione anche se compatibile con le norme del presente accordo, presso UU.SS.LL. e/o enti pubblici o privati;

     f) operi come dipendente o in virtù di un rapporto continuativo di collaborazione professionale in presidi, stabilimenti od istituzioni privati, convenzionati con le UU.SS.LL., soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78, ovvero ne sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore.

     Tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgano unicamente attività libero-professionali con carattere di consulenza occasionale, che siano riferite a settori per i quali le istituzioni non sono convenzionate, oppure attività iniettoria e/o di prelievo;

     g) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     L'esercizio dell'attività di cui al presente accordo non è compatibile con il contemporaneo svolgimento di funzioni fiscali, limitatamente all'ambito territoriale in cui le due attività risultino coincidenti.

     L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta l'immediata decadenza dall'incarico, che è pronunciata dalla U.S.L., sentito il comitato ex art. 6.

     Analogamente, il medico decade dall'incarico qualora l'assunzione di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla stregua dei criteri di cui al successivo art. 5, l'espletamento di un incarico minimo di otto ore settimanali.

 

          Art. 4. Graduatorie e conferimento degli incarichi

     Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna regione pubblica nel Bollettino ufficiale l'elenco degli incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica da attribuire ai sensi del presente accordo.

     Possono concorrere al conferimento degli incarichi in questione:

     a) i medici che siano già titolari di incarico di guardia medica in forma attiva nell'ambito della stessa regione, a condizione che al momento della presentazione della domanda di cui al successivo comma risultino titolari di incarico presso la stessa U.S.L. da almeno dodici mesi;

     b) i medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale.

     Gli interessati devono presentare separate domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo, alle UU.SS.LL. competenti per territorio, indicando, a pena di nullità delle domande stesse, gli eventuali altri incarichi per i quali intendono concorrere.

     Ai fini del conferimento degli incarichi i medici di cui alla lettera b) del precedente secondo comma sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

     1) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui alla lettera b) del precedente secondo comma;

     2) attribuzione di punti 10 a coloro che al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilità e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico.

     Non è di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al precedente punto 2), l'essere titolare, al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico, di un rapporto di lavoro dipendente o convenzionale a titolo precario, purchè esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso.

     Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, in base all'anzianità di incarico nei servizi di guardia medica; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla lettera b) dello stesso secondo comma, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo.

     Il medico avente titolo è invitato, mediante lettera raccomandata a.r., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data del ricevimento dell'invito.

     La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, è considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico.

     Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

     Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato A, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilità e l'eventuale sussistenza di altre attività svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato con lettera raccomandata a.r. in duplice esemplare.

     Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera debitamente firmata.

     Se il medico incaricato è residente nell'ambito territoriale di altra regione, l'U.S.L. provvederà a comunicare all'assessorato alla sanità della regione di residenza, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità, l'avvenuto conferimento dell'incarico.

     I medici incaricati sono tenuti a pena di decadenza, a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilità o possa avere influenza per eventuali limitazioni d'orario.

     Essi sono, comunque, tenuti a rilasciare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'allegato A.

     Nel caso di servizi svolti in forma di disponibilità, secondo quanto previsto dal successivo art. 12, sono conferiti incarichi a tempo determinato.

     La regione, sentiti il comitato regionale di cui all'art. 7 e i sindacati firmatari, può adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.

     Entro il 31 dicembre di ogni anno, nel Bollettino ufficiale della regione ciascuna U.S.L. provvede alla pubblicazione dell'elenco degli incarichi di guardia medica conferiti a tempo indeterminato nel corso dell'anno.

 

          Art. 5. Massimale orario

     Gli incarichi disciplinati dalle norme di cui al presente accordo possono essere espletati per conto di una sola U.S.L. e sono conferibili per un orario settimanale minimo di 8 ore e massimo di 24 ore.

     Prima di dar luogo alla procedura per il conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 3, gli orari disponibili nell'ambito dei servizi di guardia medica vengono assegnati ai medici già titolari, nell'ambito della U.S.L. di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo, secondo l'ordine di anzianità di incarico nell'ambito della stessa U.S.L., fino a concorrenza del massimale orario di ciascuno, tenendo presente che:

     salvo quanto disposto dalla lettera c) dell'art. 3, l'orario massimo di 24 ore può essere assegnato al medico, che per lo svolgimento di altre attività, non abbia un impegno settimanale superiore a 12 ore;

     l'orario settimanale di incarico è proporzionalmente ridotto, fino ad un minimo di 8 ore, nei confronti dei medici che abbiano altri impegni settimanali per un numero di ore superiore a 12 e fino ad un massimo di 28 o in alternativa per un numero di scelte secondo la tabella riportata di seguito:

Altre attività

Incarico di guardia medica (ore settimanali)

A rapporto orario

Numero scelte di medic. gener.

Numero scelte di pediatria

 

0-12

0/350

0/187

24

13-18

-

-

18

19-24

3517500

199/266

12

25-28

-

-

8

     Per esigenze di servizio, d'intesa con l'interessato, l'incarico può anche essere espletato secondo turni orari settimanali di differente durata, fermo restando il limite di orario mensile derivante dalla lettera d'incarico.

 

          Art. 6. Comitato consultivo di U.S.L.

     In ciascuna U.S.L. è costituito un comitato composto da:

     il presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede;

     due membri effettivi e due supplenti designati dal comitato di gestione della U.S.L.;

     tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici titolari di incarico di guardia medica nell'ambito della U.S.L.

     I rappresentanti dei medici incaricati sono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico di ciascuna U.S.L. con il sistema proporzionale tra liste concorrenti.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.S.L.

     Il comitato esprime pareri e formula proposte in ordine alla migliore organizzazione delle attività contemplate dal presente accordo nell'ambito territoriale di competenza che siano ad esso sottoposti dal presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. In questo ultimo caso il comitato si riunisce entro quindici giorni e per un massimo di una volta l'anno.

 

          Art. 7. Comitato consultivo regionale

     In ciascuna regione è istituito un comitato composto da:

     l'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;

     quattro membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza delle UU.SS.LL. della regione designati dall'A.N.C.I.;

     cinque membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici titolari di incarico di guardia medica nell'ambito della regione.

     I rappresentanti dei medici incaricati vengono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico nell'ambito della regione, con il sistema proporzionale tra liste concorrenti. Le elezioni sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici, con la collaborazione degli ordini provinciali.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica.

     In caso di assenza od impedimento del presidente le funzioni relative sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.

     La sede del comitato è indicata dalla regione.

     Il comitato esprime parere preventivo su tutti i provvedimenti di competenza della regione inerenti all'applicazione del presente accordo, ivi compresa l'attuazione nell'ambito territoriale regionale, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio di cui al successivo art. 19.

     Il comitato formula proposte ed esprime parere, anche in riferimento a problemi o situazioni locali particolari, che siano ad esso sottoposti dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti. In quest'ultimo caso il comitato si riunisce entro quindici giorni.

     Svolge, inoltre, ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.

 

          Art. 8. Istituzione, durata e funzionamento dei comitati - Spese per l'elezione dei rappresentanti medici

     I comitati consultivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei nuovi comitati, a seguito del rinnovo dell'accordo medesimo.

     I comitati predetti sono validamente riuniti quando è presente la maggioranza dei loro componenti. Le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

     In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     In attesa della costituzione dei comitati i compiti ad essi attribuiti sono svolti, rispettivamente, dai comitati di gestione delle UU.SS.LL. e dai competenti organismi regionali, d'intesa con i sindacati firmatari.

     Le spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici in seno ai comitati, sono a carico di tutti i medici incaricati del servizio di guardia medica.

     Il rimborso delle spese sostenute dagli ordini dei medici avviene con le stesse modalità di cui all'art. 36, comma settimo, dell'accordo per la medicina generale.

 

          Art. 9. Commissione di disciplina

     I procedimenti disciplinari a carico dei medici, ai quali siano contestati addebiti in ordine alla mancata osservanza, delle norme di cui al presente accordo, sono di competenza della commissione di disciplina di cui all'art. 38 dell'accordo per i medici di medicina generale.

     Per l'occasione la commissione di cui al comma precedente è integrata da due rappresentanti dei medici di guardia designati per elezione al loro interno con la procedura di cui al secondo comma dell'art. 7 e nominati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici.

     Uguale integrazione sarà apportata alla componente di parte pubblica a cura dell'A.N.C.I. regionale.

     Si intende qui richiamata tutta la normativa di cui all'art. 38 dell'accordo per i medici di medicina generale.

     In attesa della elezione dei rappresentanti di cui al secondo comma la commissione sarà integrata da due membri designati dalla Federazione regionale degli ordini, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo.

 

          Art. 10. Cessazione e sospensione dall'incarico

     L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza espressamente previste dall'accordo stesso, cessa:

     1) per compimento del sessantacinquesimo anno di età;

     2) per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art. 9;

     3) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;

     4) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

     5) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente art. 19;

     6) per recesso del medico da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni;

     7) per inidoneità psico-fisica accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato.

     Il medico è sospeso dal servizio senza diritto a compensi per:

     a) provvedimenti della commissione di cui all'art. 9;

     b) sospensione dall'albo professionale.

 

          Art. 11. Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso

     Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:

     1) malattia od infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno;

     2) gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti;

     3) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;

     4) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni;

     5) partecipazione ad esami o concorsi, fino a un massimo di dieci giorni;

     6) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni;

     7) documentati motivi di lavoro o documentati e giustificati motivi di studio. A tali titoli possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi.

 

          Art. 12. Organizzazione dei turni di guardia medica

     Il servizio di guardia medica notturna e festiva si effettua nei seguenti orari: dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo, nonchè dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali.

     Il servizio in forma attiva si svolge, di norma, con turni notturni e diurni festivi di 12 ore e turni prefestivi di 6 ore. Per particolari esigenze del servizio, può essere tuttavia concordato l'accorpamento di turni consecutivi, fino ad un massimo di 24 ore.

     In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel periodo estivo, può essere concordata con l'U.S.L. la concentrazione in un solo mese dell'orario di attività che i singoli medici dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazioni nelle cadenze mensili dei pagamenti, può essere consentito peraltro solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche volontarie sostituzioni tra i medici titolari di incarico interessati.

     Per oggettive esigenze collegate a gravi difficoltà organizzative dipendenti da particolari fattori demografici, logistici, ambientali, da valutarsi da parte della U.S.L. competente, sentito il comitato consultivo regionale e la federazione regionale degli ordini dei medici, possono essere adottati criteri organizzativi diversi. In tal caso il servizio di guardia potrà anche essere affidato in forma di disponibilità domiciliare a medici residenti, utilizzando prioritariamente medici inseriti nella graduatoria generale e, in carenza, medici inclusi negli elenchi della medicina generale, anche in deroga alle incompatibilità di cui all'art. 3. In quest'ultimo caso, i medici che abbiano dichiarato la loro disponibilità saranno utilizzati in ordine inversamente proporzionale al numero delle scelte loro attribuite.

 

          Art. 13. Compiti ed obblighi del medico

     Il medico che effettua il servizio di guardia in forma attiva deve presentarsi, all'inizio del turno, presso la sede assegnatagli e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno medesimo, per effettuare gli interventi domiciliari o a livello territoriale che gli saranno richiesti.

     Il medico che effettua il servizio in forma di reperibilità è tenuto ad essere disponibile a chiamata presso il proprio domicilio, od altra sede da lui stesso indicata, per tutta la durata del turno assegnatogli.

     Durante il turno di guardia il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall'utente, oppure - ove esista - dalla centrale operativa, entro la fine del turno cui è preposto e tutte le chiamate degli utenti devono essere annotate e rimanere agli atti. Per ciascuna chiamata dovrà essere rilevabile quanto segue:

     a) nome, cognome, età ed indirizzo dell'assistito;

     b) generalità del richiedente (nel caso che sia persona diversa dall'assistito) ed eventuale relazione con l'assistito;

     c) ora della chiamata;

     d) eventuale sintomatologia prospettata;

     e) ora in cui l'intervento è stato effettuato (ovvero motivazione del mancato intervento);

     f) tipologia dell'intervento stesso.

     Le chiamate dirette alla centrale operativa devono risultare agli atti mediante appositi apparati di registrazione.

     Tutte le registrazioni sono coperte da segreto d'ufficio.

     Il medico di guardia è dotato a cura dell'U.S.L. di farmaci e materiale di pronto soccorso. E' fornito, altresì, di moduli da utilizzare esclusivamente per le eventuali prescrizioni farmaceutiche, proposte di ricovero e certificazioni di malattia per il lavoratore, strettamente collegate all'intervento effettuato.

     Il ricettario è quello in uso da parte dei medici di medicina generale, con l'aggiunta della dicitura "Servizio di guardia medica".

     Il medico, facendone apposita annotazione, potrà rilasciare eventuali prescrizioni farmaceutiche, richieste di ricovero o certificati di malattia, anche se l'utente non risulti fornito di documento sanitario.

     L'uso del modulario riservato al servizio di guardia medica per assistiti non risultanti dal registro in cui sono annotate le chiamate degli utenti, rappresenta violazione delle norme convenzionali ed è motivo di deferimento alla commissione di disciplina.

     Le prescrizioni farmaceutiche sono limitate ai farmaci che, nell'ambito del prontuario terapeutico, trovano indicazione di una terapia di urgenza, e al numero di confezioni necessarie per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore. Non sono ammesse prescrizioni farmaceutiche o certificazioni per persone diverse da quelle per cui è stato richiesto l'intervento.

     Le certificazioni di malattia per i lavoratori sono rilasciate esclusivamente nei casi di assoluta necessità limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per un massimo di tre giorni, rimettendosi al medico di fiducia ogni ulteriore decisione in merito.

     Per evitare interruzioni nel servizio i medici di guardia, durante i turni di attività prefestivi e festivi, devono rimanere a disposizione fino all'arrivo dei colleghi che dovranno sostituirli nel turno di guardia susseguente.

     Al medico che per tali motivi è costretto a restare oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che saranno trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.

     Al medico di guardia è fatto divieto di richiedere e percepire, per le prestazioni erogate durante i turni di guardia, compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti.

     L'accertata infrazione a tale divieto comporta l'immediata decadenza dall'incarico, salva ogni altra iniziativa di competenza dell'U.S.L.

 

          Art. 14. Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.

     Le UU.SS.LL. assicurano:

     che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali per la sosta ed il riposo dei medici, nonchè di adeguati servizi igienici. Almeno una sede di servizio deve essere ubicata presso un presidio ospedaliero di pronto soccorso della zona servita;

     la predisposizione dei turni e l'assegnazione delle sedi di guardia, in collaborazione con il comitato ex art. 6 e sentiti i medici interessati, nonchè il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra;

     la disponibilità di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;

     la fornitura dei medicinali e dei materiali di primo soccorso da mettere a disposizione dei medici del servizio. All'individuazione dei farmaci e degli altri presidi occorrenti, la U.S.L. provvede in collaborazione con il comitato exart. 6, sulla base di una tipologia stabilita a livello regionale;

     la fornitura dei ricettari e di tutta l'altra modulistica necessaria.

     Inoltre le UU.SS.LL. provvedono:

     ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamate presso le centrali operative;

     a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di guardia;

     a deferire alla commissione ex art. 9 i medici inadempienti alle norme del presente accordo o quelli il cui comportamento assistenziale non risulti, comunque, corretto;

     a promuovere iniziative atte a sensibilizzare la popolazione circa le finalità ed i compiti del servizio oggetto del presente accordo, e ad adottare misure tali da evitare una non corretta utilizzazione del servizio medesimo.

 

          Art. 15. Rapporti tra medico di guardia, medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio

     Il sanitario di guardia è tenuto a compilare in duplice copia il modulo informativo (allegato B) di cui una copia è destinata al medico di fiducia (o alle strutture sanitarie, in caso di ricovero) e l'altra viene acquisita agli atti del servizio.

     La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero.

     Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e/o - se del caso - la motivazione che ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che ritenga utile evidenziare.

     Saranno, altresì, segnalati gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.

 

          Art. 16. Sostituzioni

     Per la sostituzione dei medici incaricati che siano impossibilitati, per qualsiasi causa, ad effettuare uno o più turni loro assegnati, si provvede nei modi seguenti:

     a) Incarico temporaneo di sostituzione

     L'U.S.L. provvede al suo conferimento solo nel caso che l'assenza debba protrarsi per un periodo superiore a dieci giorni. L'incarico viene conferito secondo l'ordine della graduatoria regionale, con titolo di priorità assoluta per i medici residenti nell'U.S.L. al momento della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria, che non abbiano altri incarichi a qualsiasi titolo. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di tre mesi e può essere rinnovato dopo un periodo di interruzione di almeno trenta giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro, anche anticipato, del medico titolare e deve intendersi automaticamente revocato nel caso che al supplente sia conferito un incarico ai sensi dell'art. 3 del presente accordo.

     b) Sostituzione con medico reperibile

     Viene effettuata solo quando l'assenza sia dovuta ad indisponibilità improvvisa ed imprevista, o per assenze, anche programmate, ma limitate a pochi turni e, comunque, non superiori ad un periodo di dieci giorni.

     Il medico che, per qualsiasi causa improvvisa ed imprevista, non sia in grado di effettuare il turno di guardia assegnatogli, nè di informare il responsabile indicato dalla U.S.L. - almeno 6 ore prima dell'inizio del turno stesso - della sua impossibilità ad effettuare il servizio, deve provvedere direttamente a contattare uno dei medici in reperibilità oraria, di cui al successivo terzo comma, perchè lo sostituisca nel turno. Viceversa, ove il medico di guardia abbia potuto informare il responsabile indicato dall'U.S.L. - almeno 6 ore prima dell'inizio del turno - della sua impossibilità ad effettuare il turno medesimo, il responsabile predetto deve provvedere alla sua sostituzione con uno dei medici di cui al secondo comma.

     Analogamente il responsabile medesimo dovrà provvedere per l'eventuale copertura dei punti di guardia rimasti comunque scoperti all'inizio di ciascun turno di guardia.

     Il medico che abbia dovuto assentarsi, senza averne potuto informare preventivamente il responsabile indicato dall'U.S.L., deve provvedere, non appena possibile, a comunicare al medesimo il motivo della sua assenza ed il nominativo del medico reperibile che lo ha sostituito.

     L'U.S.L. provvede ad organizzare dei turni di reperibilità domiciliare nei seguenti orari:

     dalle ore 19 alle 20.30 di tutti i giorni feriali e festivi;

     dalle ore 13 alle 14.30 dei soli giorni prefestivi;

     dalle ore 7 alle 8.30 dei soli giorni festivi.

     A tale scopo, all'atto del recepimento della graduatoria annuale definitiva, ciascuna U.S.L. individua - nell'ambito della medesima - i nominativi di tutti quei medici, residenti nell'ambito territoriale di competenza, che abbiano dato la loro disponibilità ad effettuare i turni di reperibilità predetti.

     L'U.S.L. provvede quindi, periodicamente - utilizzando i medici sopraindividuati, in ordine di graduatoria - a predisporre turni di reperibilità domiciliare. Il numero dei medici in reperibilità, utilizzati per ciascun turno, non può superare il numero dei medici previsti in guardia attiva nel turno corrispondente.

     L'U.S.L. provvede, quindi, a fornire, a tutti i medici addetti al servizio di guardia medica, copia dell'elenco dei medici reperibili, contenente il recapito presso cui ciascuno di essi può essere reperito ed i turni che gli sono stati assegnati.

     Il medico in turno di reperibilità che non sia rintracciato al recapito da lui indicato, viene escluso dai turni, con effetto immediato, salvo che il mancato reperimento sia dovuto a gravi e giustificati motivi.

     Le ore effettuate in reperibilità domiciliare sono valutabili ai fini del punteggio di cui all'art. 3, punto 4), dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale.

 

          Art. 17. Trattamento economico

     I) Al medico addetto, in qualità di titolare o di sostituto, al servizio di guardia in forma attiva spettano i seguenti compensi per ogni ora di attività:

     a) onorario professionale orario di base:

     L. 7.412 a decorrere dal 1° gennaio 1986;

     L. 8.024 a decorrere dal 1° gennaio 1987;

     L. 8.636 a decorrere dal 1° gennaio 1988.

     A decorrere dal 1° gennaio 1986 i compensi anzidetti sono incrementati, al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea, di L. 480.

     L'attribuzione degli incrementi in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianità di laurea;

     b) indennità oraria di guardia medica:

     L. 4.469 a decorrere dal 1° gennaio 1986;

     L. 4.838 a decorrere dal 1° gennaio 1987;

     L. 5.207 a decorrere dal 1° gennaio 1988.

     Al medico in servizio di guardia attiva, il quale svolga esclusivamente l'attività di cui all'art. 1 del presente accordo e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità oraria di piena disponibilità nelle seguenti misure:

     L. 504 a decorrere dal 1° gennaio 1986;

     L. 1.007 a decorrere dal 1° gennaio 1987;

     L. 1.526 a decorrere dal 1° gennaio 1988.

     A decorrere dal 1° gennaio 1986 l'indennità di piena disponibilità è incrementata di L. 240 per ogni quadriennio di anzianità di laurea. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianità di laurea.

     Ai medici addetti al servizio di guardia in forma attiva sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986, con le seguenti specificazioni:

     a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;

     b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1° maggio 1986;

     c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, è rappresentato dal compenso professionale orario iniziale nelle misure stabilite dal punto I), lettera a), del presente articolo; moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 104 ore mensili.

     Le quote di cui al presente punto III) non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma successivo.

     Le quote di caro vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennità integrativa speciale.

     Sull'onorario professionale di cui al punto I), lettera a), e sulle quote di caro-vita di cui al punto III) l'U.S.L. versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, nella misura del 20% di cui il 13% a proprio carico e il 7% a carico del medico.

     Ove eccezionalmente l'U.S.L. non sia in grado di assicurare anche in via temporanea un automezzo di servizio, spetta al medico in guardia attiva che si avvalga, su richiesta della U.S.L. stessa, di un proprio automezzo, un rimborso chilometrico pari a quello per il personale dipendente.

     Per il servizio di guardia svolto in forma di reperibilità domiciliare ai sensi dell'art. 12, quarto comma, spetta al medico per ogni turno di dodici ore un gettone omnicomprensivo lordo di L. 28.340 dal 1° gennaio 1986, di L. 30.680 dal 1° gennaio 1987 e di L. 33.020 dal 1° gennaio 1988.

     Per favorire il recupero del danno economico derivante dagli eventi di malattia o gravidanza, è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi di cui ai punti I) lettera a) e III) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.

     Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al precedente punto IV), le UU.SS.LL. versano all'ENPAM il contributo di cui al precedente comma, affinchè provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione. L'inizio dei versamenti predetti avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto medesimo.

     I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

     Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici addetti ai sevizi di guardia medica, si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.

     E' vietata la stipula di accordi di carattere locale, che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.

 

          Art. 18. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

     L'U.S.L., previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di guardia in forma attiva contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, semprechè l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.

     Il contratto è stipulato per i seguenti massimali.

     L. 500 milioni per morte od invalidità permanente;

     L. 50.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di trecento giorni l'anno.

 

          Art. 19. Aggiornamento professionale obbligatorio

     Le UU.SS.LL. sulla base di programmi concordati dalle regioni con la federazione regionale degli OO.MM., l'A.N.C.I. regionale e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie, provvedono annualmente all'organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatorio per i medici addetti ai servizi di guardia in forma attiva per sessanta ore l'anno, elevabili fino a un massimo di 120 ore per i medici di guardia durante il primo anno di incarico, nonchè per quelli espletanti esclusivamente l'attività di cui all'art. 1 del presente accordo.

     In attesa della elaborazione dei programmi di aggiornamento a livello regionale, le UU.SS.LL. vi provvedono autonomamente in collaborazione con il comitato ex art. 6.

     Detti corsi saranno effettuati almeno per l'80% sotto forma di tirocini pratici presso i servizi di emergenza dei presidi ospedalieri.

     Per ogni ora di effettiva partecipazione ai predetti corsi effettuati a decorrere dal 1° luglio 1987 è corrisposto al medico un rimborso spese forfettario omnicomprensivo di L. 8.636. Tale rimborso è liquidato unitamente ai compensi del mese successivo.

     La mancata frequenza dei corsi predetti comporta la decadenza dall'incarico.

 

          Art. 20. Quote sindacali

     La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le UU.SS.LL. con versamento in conto corrente intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

     Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.

     I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

 

          Art. 21. Diritti sindacali

     Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di 24 ore settimanali per ogni gruppo di 1.000 iscritti o frazione di 1.000 superiore a 300.

     Il numero dei medici di guardia medica iscritti è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale.

     Ai fini del raggiungimento del "quorum" di 300 possono essere utilizzati i "resti" risultanti nell'ambito delle singole regioni.

     La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.

     Alla sostituzione si provvede con le modalità di cui al precedente art. 16.

 

          Art. 22. Emergenza sanitaria

     Ciascuna regione, ai sensi dell'art. 9, lettera g), della legge n. 595/85 e in relazione alle indicazioni della programmazione regionale, individua, sentiti il comitato di cui all'art. 7 e i sindacati firmatari, i criteri tecnici e organizzativi per attuare un collegamento funzionale tra l'attività di cui all'art. 1 del presente accordo e i dipartimenti di emergenza, i servizi di trasporto sanitario e le altre attività sanitarie del territorio.

     Sempre in rapporto alla programmazione ed ai criteri individuati a livello regionale, nell'attività dei dipartimenti di emergenza possono essere integrati medici a rapporto convenzionale orario, titolari di incarico ai sensi del presente accordo, per interventi di assistenza e primo soccorso esterni al presidio ospedaliero, per trasferimenti assistiti a bordo di ambulanze attrezzate e/o per attività di coordinamento organizzativo dell'emergenza presso apposite centrali operative.

     Ai medici incaricati esclusivamente per l'attività di cui all'art. 1 del presente accordo può essere consentito di collaborare per il tempo in cui non siano impegnati in altri compiti propri del loro incarico, nelle attività di primo intervento "intra moenia" del dipartimento di emergenza, secondo le direttive impartite dal responsabile del dipartimento stesso, con esclusione di qualsiasi vincolo gerarchico.

     L'espletamento di attività ai sensi dei commi secondo e terzo del presente articolo è subordinato alla frequenza e al superamento di apposito corso prevalentemente attuato sotto forma di esercitazioni e tirocinio pratici. Il programma, la durata e le norme generali dei corsi predetti sono fissati a livello regionale, con le modalità di cui al primo comma del precedente art. 19, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e dell'anzianità di servizio dei singoli operatori.

     I medici che abbiano superato il corso predetto possono, altresì, essere utilizzati dalle UU.SS.LL., con il loro assenso, per attività presso punti di soccorso fissi o mobili organizzati in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o di altra natura, ovvero presso eventuali postazioni stagionali di primo soccorso disposte dalle UU.SS.LL. ai sensi della norma transitoria n. 1, in località turistiche lontane da presidi ospedalieri.

 

          Art. 23. Commissione professionale

     In ogni regione è costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti:

     a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale;

     b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le commissioni professionali;

     c) fissare le procedure per la verifica di qualità dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalità per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso;

     d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla commissione di cui all'art. 9.

     Per gli adempimenti di cui al comma precedente le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonchè il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari

     La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, è presieduta dal presidente dell'ordine dei medici della città capoluogo di regione ed è così costituita:

     cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;

     quattro rappresentanti dei medici di guardia medica scelti dai membri di parte medica del comitato consultivo regionale;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario.

 

          Art. 24. Durata dell'accordo

     Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.

 

 

     Allegato

 

     Norma finale

     I medici che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano titolari di regolare incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 885 del 16 ottobre 1984 sono confermati nel rapporto convenzionale, salva l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità.

 

     Norma transitoria n. 1

     Sulla base di apposite determinazioni assunte a livello regionale, le UU.SS.LL. nel cui territorio si trovino località di notevole afflusso turistico possono organizzare - limitatamente al periodo in cui, di norma, si riscontra il maggior numero di presenze giornaliere - un servizio stagionale di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti, utilizzando le disposizioni del presente accordo.

     Gli incarichi a tal fine conferiti non possono in ogni caso superare la durata di tre mesi e non possono essere attribuiti a medici già titolari di altro incarico o rapporto convenzionale.

 

     Dichiarazione a verbale n. 1

     Le parti concordano sull'opportunità di istituire una commissione, anche con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, al fine di elaborare linee di indirizzo per i corsi di aggiornamento e per i tirocinii pratici obbligatori di cui agli articoli 19 e 22 del presente accordo, nonchè per i tirocinii di cui alla direttiva CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986.

     In relazione a questi ultimi il Ministero della sanità conviene che agli stessi sia dato rilievo tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale.

     Dichiarazione a verbale n. 2

     Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni interpretative ed applicative aventi rilevanza generale nonchè problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti stesse nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

     Dichiarazione a verbale n. 3

     Le parti chiariscono che le dizioni regioni, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanità usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

     Chiariscono inoltre che le dizioni "ordine dei medici", "federazione regionale degli ordini dei medici", e "federazione nazionale degli ordini dei medici" vanno intese come "ordine dei medici e degli odontoiatri", "federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" e "federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri".

     Dichiarazione a verbale n. 4

     Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita.

     Dichiarazione a verbale n. 5

     La parte pubblica si impegna ad intervenire presso il Ministero delle finanze affinchè le somme corrisposte, a titolo di rimborso chilometrico non siano gravate da trattenute analogamente a quanto praticato nei confronti del personale dipendente.

     Dichiarazione a verbale n. 6

     Le parti convengono che tra i compiti del medico incaricato ai sensi del presente accordo non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria in genere.

     Dichiarazione a verbale n. 7

     Le parti si impegnano a verificare entro il 31 dicembre 1987 l'applicazione della normativa di cui all'art. 21.

     In via transitoria per le Regioni con un numero di titolari inferiore a 300 la disponibilità di cui al primo comma dello stesso articolo è comunque concessa al sindacato che raggiunge un numero di iscritti superiore al 50% dei titolari.

     Dichiarazione a verbale n. 8

     Le parti precisano che il calcolo dell'indennità chilometrica di cui all'art. 17 della presente convenzione è riferito all'attività espletata a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto di esecutività del presente accordo.

     Dichiarazione a verbale n. 9

     Le parti precisano che nelle "altre attività" di cui alla prima alinea del secondo comma dell'art. 5 devono intendersi comprese anche le attività di emergenza di cui all'art. 22 del presente accordo.

     Dichiarazione a verbale n. 10

     Nel momento in cui sono istituite nelle varie regioni le centrali di ascolto, le parti si impegnano a riconoscere precedenza o preferenza nel conferimento degli incarichi ai medici portatori di handicap.

 

 

     Allegato A

     DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

     (Omissis)

 

     Allegato B

     (Omissis)