Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/06/1987 |
Numero: | 291 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Graduatorie - Domande e requisiti |
Art. 3. Incompatibilità |
Art. 4. Limitazioni di orario |
Art. 5. Massimale orario |
Art. 6. Mobilità |
Art. 7. Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico |
Art. 8. Doveri e compiti dello specialista |
Art. 9. Funzioni dello specialista e organizzazione del lavoro |
Art. 10. Cessazione e sospensione dall'incarico |
Art. 11. Conferimento degli incarichi - Aumenti d'orario |
Art. 12. Formazione delle graduatorie - Conferimento del primo incarico |
Art. 13. Comitato consultivo zonale |
Art. 14. Comitato consultivo regionale |
Art. 15. Funzionamento dei comitati di cui agli articoli 13 e 14 |
Art. 16. Commissione regionale di disciplina |
Art. 17. Consultazione tra le parti |
Art. 18. Rimborso spese di accesso |
Art. 19. Copertura degli incarichi in situazione di carenza |
Art. 20. Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente |
Art. 21. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi |
Art. 22. Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale |
Art. 23. Assenze non retribuite |
Art. 24. Assenza per servizio militare |
Art. 25. Tutela sindacale |
Art. 26. Sostituzioni |
Art. 27. Malattia - Gravidanza |
Art. 28. Prolungamento dell'orario di lavoro |
Art. 29. Attività "extra-moenia" |
Art. 30. Contributo ENPAM |
Art. 31. Riscossione delle quote sindacali |
Art. 32. Indennità di rischio |
Art. 33. Compensi tabellari - Fasce di anzianità - Scatti biennali |
Art. 34. Indennità di disponibilità |
Art. 35. Prestazioni di particolare impegno professionale |
Art. 36. Realizzazione degli obiettivi di programmazione sanitaria |
Art. 37. Indennità di disagiatissima sede e indennità di bilinguismo |
Art. 38. Premio di collaborazione |
Art. 39. Premio di operosità |
Art. 40. Quote di caro-vita |
Art. 41. Commissione professionale |
Art. 42. Durata dell'accordo |
§ 98.1.31015 - D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291.
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(G.U. 21 luglio 1987, n. 168, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della
Visto l'art. 9 della
Visto l'art. 24, ultimo comma, della
Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente decreto:
E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della
Accordo
- Preambolo
Area dell'attività specialistica extra-degenza
Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio nazionale demanda all'area funzionale "dell'assistenza specialistica extra-degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.
In tale quadro, attraverso la instaurazione del rapporto convenzionale previsto dall'art. 48 della legge n. 833/78, gli specialisti di cui all'accordo nazionale unico per la medicina specialistica ambulatoriale, diventano parte attiva e qualificante del servizio sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'art. 47 della soprarichiamata legge n. 833/78 per l'espletamento, secondo modalità di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero.
Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che in questa fase risulta particolarmente importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a conseguire:
l'adeguamento quantitativo, qualitativo ed organizzativo della offerta ai reali bisogni dei cittadini;
una consistente politica di investimenti volta a completare, potenziare e qualificare le strutture pubbliche;
il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati, favorendo l'allocazione presso il pubblico delle attività più complesse e di maggiore impegno.
Art. 1. Campo di applicazione
Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del servizio sanitario nazionale (SSN), tra le unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) e gli specialisti, per la erogazione, in forma diretta, delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che a scopo curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo.
Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo specialista svolge la propria attività in più posti di lavoro e/o in più UU.SS.LL.
Ai medici specialisti di cui al primo comma è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici.
Sono peraltro consentite forme di coordinamento funzionale all'interno dell'assistenza specialistica extra-degenza, della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione inter-progressionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale.
Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri e di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera d) della legge n. 595/85, devono avvalersi per l'erogazione delle prestazioni di cui al primo comma dei medici specialisti di cui al presente accordo, garantendo il mantenimento del numero complessivo di ore di attività (monte ore globale indifferenziato) attivato nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Le UU.SS.LL. garantiranno, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali.
I conseguenti provvedimenti che le UU.SS.LL. adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti su parere conforme del comitato di cui all'art. 14 entro trenta giorni.
Art. 2. Graduatorie - Domande e requisiti
Lo specialista qualora aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del servizio sanitario, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda redatta sul modello conforme all'allegato B) all'ordine dei medici della/e provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico.
Qualora la U.S.L. comprenda comuni di più province la domanda deve essere inoltrata all'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia in cui insiste la sede legale dell'U.S.L.
La domanda deve essere corredata dal foglio notizie compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico, nonché dalla documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso.
La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.
Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
a) non avere superato il cinquantesimo anno di età. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di incarico ai sensi del presente accordo;
b) essere iscritto all'albo professionale; al certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata una dichiarazione dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico disposti dalle commissioni di disciplina previste dall'attuale o dai precedenti accordi; la dichiarazione deve essere allegata ancorchè negativa;
c) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato A.
Il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialità come indicato nell'allegato A), il cui possesso è attestato dall'ordine dei medici.
La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A.
Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza, in calce al foglio notizie.
Art. 3. Incompatibilità
Fermo restando quanto previsto dal punto 6) dell'art. 48 della
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
b) svolga attività medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dalla convenzione unica dei medici generici;
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell'accordo stesso;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con la U.S.L.
L'incompatibilità di cui al punto e) con opera fino a quando le UU.SS.LL. non abbiano provveduto a garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica nell'ambito delle strutture pubbliche;
f) svolga attività fiscali concomitanti con la stessa U.S.L.
Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a), determina la revoca dell'incarico.
I provvedimenti di decadenza dall'incarico sono adottati dalla U.S.L. sentito il comitato di cui all'art. 13 e l'interessato.
Allo specialista durante il periodo di prova e limitatamente a questo periodo è sospesa l'eventuale incompatibilità derivante da altre attività a condizione che non le eserciti nel periodo stesso.
Art. 4. Limitazioni di orario
Gli specialisti ambulatoriali, che svolgono contemporaneamente altre attività non incompatibili ai sensi dell'art. 3 possono svolgere attività specialistiche ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attività, non superino il tetto di 48 ore, assunto convenzionalmente come orario massimo di attività complessivamente effettuabile dallo specialista nell'arco di una settimana.
L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile svolta in base ad un rapporto di dipendenza, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833/78.
Tenuto conto delle difficoltà di quantificare in termini di orario la posizione degli specialisti appresso elencati e salvo il disposto di cui al punto a) dell'art. 3, si conviene che agli stessi è conferibile un incarico ambulatoriale, solo nella stessa branca, fino al limite di ore settimanali indicato a fianco di ciascuna categoria:
1) proprietari, comproprietari, soci, azionisti, gestori, amministratori, direttori di poliambulatori, direttori o responsabili di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetti di terapia fisica, di radiologia, di medicina nucleare e di radioterapia, convenzionati con il servizio sanitario nazionale: ore 10.
2) specialisti che in discipline da quelle di cui al punto 1) svolgono attività in regime di convenzionamento esterno: ore 30.
Art. 5. Massimale orario
L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex art. 47 della legge n. 833/78, ed è espletabile presso più UU.SS.LL.
L'incarico può essere conferito fino a un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 34.
Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale espletabile dallo specialista l'assessore regionale alla sanità, o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13, con la collaborazione degli altri componenti il comitato, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti gli specialisti, dell'orario di attività e delle modalità di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e della anzianità dell'incarico ambulatoriale.
Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione entro dieci giorni all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13 e all'ordine dei medici della provincia, indicandone la decorrenza.
Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare le UU.SS.LL. interessate affinchè, sentito lo specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle UU.SS.LL. interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto delle presente convenzione.
Art. 6. Mobilità
Al fine del migliore funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. componenti e in accordo con gli interessati, su proposta del comitato di cui all'art. 13, la concentrazione dell'orario di attività degli specialisti presso una sola U.S.L. o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. 11.
Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. può adottare provvedimenti di modalità nell'ambito dello stesso comune, sentito lo specialista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalità di accesso.
Se il provvedimento comporta mobilità da un comune all'altro della U.S.L. o variazioni nelle modalità di accesso, esso deve essere adottato previo parere del comitato di cui all'art. 13, ove manchi l'assenso dell'interessato, al fine di evidenziare anche la esistenza di eventuali impedimenti obiettivi, derivanti da attività svolte all'interno del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente è ammessa opposizione al comitato di gestione della U.S.L. entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni.
Qualora la U.S.L. non sia in grado di corrispondere attraverso i provvedimenti di mobilità interna previsti dai precedenti commi, può deliberare, sentito il comitato zonale di cui all'art. 13, di porre lo specialista in mobilità zonale, di norma per un numero di ore corrispondente all'intero incarico di cui lo stesso è titolare.
Contro il provvedimento, l'interessato può interporre opposizione al comitato di gestione della U.S.L. entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di cui al precedente comma.
Il rigetto dell'opposizione, da comunicare anche al comitato di cui all'art. 13, pone lo specialista in mobilità zonale, senza peraltro comportare alcuna immediata modificazione del rapporto in essere con la U.S.L. di appartenenza.
Non è consentito l'avvio di procedure di mobilità zonale prima che siano trascorsi almeno diciotto mesi dall'attribuzione dell'incarico.
Lo specialista posto in mobilità ha titolo preferenziale per il conferimento, nell'ambito zonale, di incarichi comunque disponibili, anche se in altra branca specialistica a condizione che sia in possesso del titolo richiesto per l'accesso alla relativa graduatoria.
La mancata accettazione della nuova località di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dell'incarico.
Nel caso di non agibilità temporanea della struttura l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
Art. 7. Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico
L'U.S.L., sentito obbligatoriamente il comitato di cui all'art. 13, può disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attività di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno.
Per la riduzione o soppressione di orario previste al comma precedente la U.S.L. non adotta il provvedimento qualora:
a) abbia dovuto avvalersi per la branca interessata di specialisti o strutture specialistiche in regime di convenzionamento esterno in misura superiore all'anno precedente;
b) non sia stata assicurata la continua presenza, anche attraverso l'avvicendamento, del personale infermieristico in dotazione al presidio;
c) non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature;
d) la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento professionale dello specialista.
Allo specialista oggetto di provvedimento di riduzione dell'orario ai sensi del precedente primo comma nonché a quello cui fa riferimento il secondo comma, possono essere applicate le misure di mobilità previste dal precedente art. 6.
L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al primo comma, da adottarsi da parte della U.S.L. su obbligatorio parere del comitato di cui all'art. 13 e sentito l'interessato avrà comunque effetto non prima di quarantacinque giorni dalla comunicazione.
Contro i provvedimenti di riduzione di orario e revoca dell'incarico e del servizio è ammessa opposizione al comitato di gestione entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.
L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
Il comitato di gestione decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del comitato di cui all'art. 13, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
Il comitato di cui all'art. 13, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, può proporre che il caso sia deferito alla commissione di disciplina per i conseguenti provvedimenti.
Le assenze dal servizio per motivi di distacco sindacale non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.
E' in facoltà dell'U.S.L. adottare provvedimento di mobilità nell'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività ai sensi del presente articolo.
In favore degli specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 1984, l'incarico resta comunque garantito "ad personam" fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dal presente accordo, per ore ricoperte alla data suddetta e per branca specialistica, fatta salva la facoltà per la U.S.L. di attivare nei loro confronti le procedure di mobilità di cui al precedente art. 6, nel rispetto peraltro delle modalità di accesso in atto. Restano in ogni caso ferme le cause di cessazione e di sospensione di cui all'art. 10.
Art. 8. Doveri e compiti dello specialista
Lo specialista che presta la propria attività per la U.S.L. deve:
attenersi alle disposizioni che la U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali;
attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
redigere e trasmettere all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato, quale presidente del comitato di cui all'art. 13 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B);
osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico.
A tal fine le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti.
A seguito della inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della U.S.L., delle ore di lavoro non effettuate.
Poichè l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto allo specialista da parte della U.S.L.; in caso di recidiva o persistenza la U.S.L. dovrà deferire lo specialista alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti disciplinari.
Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento dello specialista alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti di competenza.
Gli specialisti già in servizio nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente accordo, rilasceranno esplicita dichiarazione di accettazione dell'accordo stesso.
Il rifiuto di rilasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dell'incarico.
Lo specialista nell'erogazione delle prestazioni deve:
rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa;
utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;
compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
adeguarsi alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione o di dimissione protetta;
richiedere accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla U.S.L. comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie;
partecipare alle attività di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie;
informare sempre il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo la terapia ovvero assumendo in cura diretta il paziente su proposta del medico curante ovvero assumendo la cura diretta, nei casi strettamente necessari, dandone comunicazione motivata al curante;
redigere, a richiesta degli interessi, certificati di inabilità lavorativa temporanea in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnostica nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza nel presidio specialistico ai fini sanitari;
effettuare le prestazioni specialistiche regolamentate dall'art. 9;
collaborare alle attività di farmacovigilanza pubblica;
partecipare alle attività connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate.
Nell'attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista è tenuto alla compilazione dei referti e proposte, con apposizione di firma e timbro, sul modulario unificato concordato tra le parti.
E' consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche.
La prescrizione di specialità farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avviene in conformità a quanto disposto in merito all'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale.
Art. 9. Funzioni dello specialista e organizzazione del lavoro
Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali del cittadino e di garantirgli, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite di norma tra le ore 7 e le ore 20 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, ad es. psichiatria, medicina dello sport, ecc., individuati in base alle esigenze della programmazione sanitaria, l'attività specialistica può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
Le prestazioni riguardano:
a) le consulenze nei confronti del medico di base o di altri sanitari del servizio sanitario nazionale che lo richiedano, nei limiti e secondo i contenuti del quesito diagnostico e degli indirizzi della U.S.L.;
b) tutti gli interventi specialistici di diagnosi e terapia delle malattie, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare e di day-hospital;
c) la correlazione con i settori della sanità pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi della preospedalizzazione e di dimissione protetta;
d) il consulto con il medico di base, previa autorizzazione della U.S.L.;
e) l'attività di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta delle UU.SS.LL., nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alle leggi n. 194/78 e n. 180/78; tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva; medicina scolastica; tutela dell'anziano, educazione sanitaria e termalismo;
f) le attività di riabilitazione anche mediante l'applicazione di protesi e di ortesi. Per quanto riguarda le protesi dentarie e ortodontiche, si rinvia all'allegato D) annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84;
g) le attività di supporto specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche previste dall'allegato A);
h) le attività di supporto agli atti di natura medico-legale;
i) le attività di consulenza richieste dalle UU.SS.LL. per i propri fini istituzionali;
l) gli atti e gli interventi specialistici di particolare impegno professionale, specie finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuità terapeutica del caso clinico da eseguirsi ambulatorialmente, salvo controindicazione clinica, secondo modalità convenute con la U.S.L. (allegato C).
Le modalità tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale, sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi della U.S.L.
Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi all'interno dei presidi poliambulatoriali pubblici extra-ospedalieri l'organizzazione del lavoro deve prevedere più turni giornalieri e deve tendere alla piena utilizzazione dei presidi in parola.
L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve di norma proporsi di conseguire la presenza degli specialisti nei singoli servizi di branca almeno per 12 ore settimanali, valorizzando il lavoro interdisciplinare di gruppo e la responsabilità di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dalla U.S.L. Nel caso che la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario.
L'erogazione delle prestazioni specialistiche, salvi i casi d'urgenza, avviene con il sistema a prenotazione secondo lo standard uniforme indicativo di quattro prestazioni ordinarie l'ora per ogni singola branca specialistica.
Per le prestazioni dei servizi di patologia clinica, di radiologia e fisiochinesiterapia lo standard indicativo sarà stabilito a seconda del tipo e del numero di apparecchiature e del personale addetto esistenti nel presidio in cui lo specialista esercita la propria attività.
Qualora le prenotazioni sino state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio.
Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte, lo specialista eseguirà, ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto all'art. 28.
Art. 10. Cessazione e sospensione dall'incarico
L'incarico può cessare per rinuncia dello specialista, o per revoca della U.S.L. ai sensi dell'art. 7, da comunicare a mezzo di raccomandata a.r.
La cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
Su specifica dello specialista, l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
La revoca dall'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
per sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi del precedente art. 3;
condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 27 in caso di malattia;
aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
per incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della regione o di regione limitrofa.
L'incarico ambulatoriale è sospeso nel caso di emissione del mandato o di ordine di cattura.
Nel caso previsto dal comma precedente la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'art. 16.
Per i medici specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 1° febbraio 1979 l'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età.
Art. 11. Conferimento degli incarichi - Aumenti d'orario
Premesso che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione degli aumenti di orario, dei turni di nuova istituzione e di turni vacanti, verranno adottate le seguenti procedure.
I provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di turni vacanti, vengono comunicati entro trenta giorni all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo per gli ultimi quindi giorni di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre.
I sindacati firmatari del presente accordo provvederanno a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili.
Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato, nella qualità di presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale su proposta del comitato stesso individua, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilità pervenute, l'avente diritto secondo il seguente ordine di priorità:
1) specialista che nella specialità esercitata svolga esclusivamente attività ambulatoriale, regolamentata dal presente accordo, documentata dal foglio notizie;
2) specialista che nella specialità esercitata svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza e, in quest'ultimo caso, non divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia;
3) specialista che svolga altre attività con rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a rinunciare a tale rapporto e divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia;
4) specialista titolare di incarichi in branche diverse che richieda di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
5) specialista in atto titolare di incarico che per lo svolgimento di altre attività sia soggetto alle limitazioni di orario;
6) medico generico ambulatoriale, di cui all'annessa "Regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale" oppure medico titolare di incarico a tempo indeterminato ai sensi del
Il medico incaricato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 886/84 decade da tale incarico all'atto del conferimento dell'incarico di specialista, anche nel caso che quest'ultimo comporti un orario di attività settimanale inferiore a quello dell'incarico già detenuto.
E' invece consentito al medico generico ambulatoriale di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
7) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell'art. 13 che faccia richiesta all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità. Tale specialista, ove riceva l'incarico deve trasferire la propria residenza nel comune nel cui ambito è sito il presidio ambulatoriale e deve eventualmente iscriversi all'albo professionale della nuova provincia.
Non è ammesso il trasferimento ai sensi del presente punto 7) prima che siano trascorsi diciotto mesi dall'attribuzione dell'incarico nell'ambito di provenienza.
Ai fini delle procedure di cui ai punti da 1) a 7), e per ogni singolo punto, l'anzianità di servizio ambulatoriale o di attività riconosciuta equivalente in virtù di precedenti accordi costituisce titolo di precedenza a parità di condizione.
Lo specialista in posizione di priorità verrà inviato dall'assessore regionale alla sanità o dal suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 a compilare domanda di conferimento da inoltrare entro quindici giorni alla U.S.L. competente, per la formalizzazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Esperita inutilmente la procedura innanzi prevista, l'incarico viene conferito allo specialista individuato dall'assessore regionale alla sanità o dal suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 in base alla graduatoria riferita all'anno in cui ha inizio la procedura di pubblicazione della vacanza dell'incarico stesso.
In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la U.S.L. può conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorità per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità.
L'incarico provvisorio non può avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
Allo specialista incaricato in via provvisoria, spetta lo stesso trattamento previsto dall'art. 26 per i sostituti non titolari di incarico.
Lo specialista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente accordo in una sola branca e all'interno di un solo ambito zonale definito ai sensi dell'art. 13.
Art. 12. Formazione delle graduatorie - Conferimento del primo incarico
L'assessore regionale alla sanità o il suo delegato, nella qualità di presidente del comitato di cui all'art. 13, ricevute dall'ordine dei medici le domande di cui all'art. 2 con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvederà su conforme parere del comitato stesso entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validità annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A), parte seconda.
L'assessore regionale alla sanità o il suo delegato, nella qualità di presidente del comitato di cui all'art. 13, provvederà alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione in apposito albo presso l'ordine dei medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il comitato zonale per la durata di quindici giorni.
Entro quindici giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata a.r. istanza di riesame all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato, nella qualità di presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale procede al riesame delle graduatorie su conforme parere del comitato medesimo entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto trasmettendole quindi all'approvazione da parte della giunta al presidente della giunta regionale.
Tale provvedimento deve esser pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione entro il 15 dicembre.
Tale pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL.
L'amministrazione regionale curerà l'immediato invio del Bollettino ufficiale agli ordini provinciali dei medici e alle UU.SS.LL. sede dei comitati di cui all'art. 13.
Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
L'assessore regionale alla sanità o il suo delegato, nella qualità di presidente del comitato di cui all'art. 13, qualora il servizio disponibile non sia stato assegnato a medico già incaricato secondo la procedura prevista dall'art. 11, interpella i medici in graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico e ricevuta la dichiarazione di disponibilità da parte dell'interessato, comunica il suo nominativo alla U.S.L. di destinazione che provvede entro trenta giorni al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi tre.
Lo specialista al quale l'incarico sia conferito secondo graduatoria e che sia residente in località non compresa nell'ambito zonale cui la graduatoria è riferita, è tenuto a trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto e pertanto al medesimo, in relazione a tale incarico, non compete il rimborso delle spese di accesso di cui al successivo art. 18.
Ai medici già in servizio e a quelli di nuova nomina non possono essere conferiti incarichi in branche diverse.
Allo specialista durante il periodo di prova compete lo stesso trattamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico.
Il conferimento dell'incarico è effettuato dalla U.S.L. mediante lettera raccomandata a.r. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista interessato con la dichiarazione di accettazione delle presenti norme nonché dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.
La mancata restituzione entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia all'incarico stesso.
Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a mezzo raccomandata a.r., non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato.
Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può proporre istanza di riesame al comitato di gestione della U.S.L. che, su parere del comitato di cui all'art. 13, decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.
Ove suscita carenza di specialisti inclusi nelle graduatorie, l'incarico è conferito in base alle graduatorie degli altri ambiti zonali confinanti e successivamente anche non confinanti, a condizione che lo specialista incaricato trasferisca la residenza anagrafica nel comune sede del presidio della U.S.L.
Le modifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a parità di numero di ore, sono possibili solo trascorsi sei mesi dal conferimento.
Art. 13. Comitato consultivo zonale
In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o più UU.SS.LL., definito con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, d'intesa con i sindacati firmatari del presente accordo e con l'ANCI regionale, è costituito un comitato consultivo zonale.
Lo stesso provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il comitato ha sede, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, d'intesa con le UU.SS.LL. interessate.
Le regioni attuano, d'intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie UU.SS.LL. allo scopo di assicurare la corretta corresponsione nei confronti dei medici ambulatoriali di tutto quanto ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente accordo.
Il comitato è composto da:
l'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
tre rappresentanti delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI regionale;
quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito territoriale, come precisato al comma 1 del presene articolo, con il sistema previsto per le elezioni dei consiglio direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.
Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'ordine dei medici avvalendosi della collaborazione dei sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico.
Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati e eletti, con le stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.
Il comitato è costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'assessore regionale alla sanità, che procede alla nomina dei componenti.
Il comitato svolge compiti di iniziativa e proposta ed emette i pareri indicati nel presente accordo per la corretta ed uniforme applicazione dell'accordo da parte delle UU.SS.LL. in materia di:
1) formazione delle graduatorie;
2) tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario degli specialisti incaricati presso le singole UU.SS.LL. con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, nonché di ogni altra attività sanitaria prevista dal presente accordo ai fini della determinazione dei massimali orari di cui agli articoli 4 e 5, del sopravvenire dei motivi di incompatibilità di cui all'art. 3;
3) indicazione, alla U.S.L. che deve conferire l'incarico, del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione;
4) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini:
a) dell'accertamento, sulla scorta dei fogli-notizie compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di non incompatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio in qualità di dipendente, al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attività dell'incarico in atto svolto;
b) della formulazione alle UU.SS.LL., sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede più vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso comune;
5) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compliarsi da parte degli specialisti incaricati;
6) procedure di cui degli articoli 6 e 7.
Il comitato svolge, altresì, funzioni consultive in favore dell'assessore regionale alla sanità o delle singole UU.SS.LL.
Il comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dalla U.S.L. sede del comitato.
La regione, d'intesa con la U.S.L., destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, quale presidente del comitato zonale e per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente accordo; l'assessore regionale alla sanità, o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale, individua, inoltre, presso i locali di cui sopra l'albo per le affissioni e dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici e con le UU.SS.LL.
Art. 14. Comitato consultivo regionale
In ciascuna regione è istituito, con provvedimento dell'amministrazione regionale, un comitato consultivo composto da:
l'assessore regionale alla sanità o un suo delegato che ne assume la presidenza;
tre membri rappresentanti delle UU.SS.LL. su designazione dell'ANCI regionale;
quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.
Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici, avvalendosi della collaborazione dei sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere economico.
Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale.
La sede del comitato è indicata dall'amministrazione regionale.
La regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, quale presidente del comitato regionale e per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente accordo; l'assessore regionale alla sanità, o il suo delegato, quale presidente del comitato regionale dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici, con le UU.SS.LL. e con i comitati zonali.
Il comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale, inerenti all'applicazione del presente accordo, all'attuazione nell'ambito del territorio della regione dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici specialisti ambulatoriali, al trasferimento di cui all'art. 6, comma 10, all'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 1 e svolge ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.
La sua attività è comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione dell'accordo.
Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.
Art. 15. Funzionamento dei comitati di cui agli articoli 13 e 14
I comitati di cui agli articoli 13 e 14 sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza.
In caso di parità, prevale il voto del presidente.
I pareri di competenza dei comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente previsti dalle norme, sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.
Art. 16. Commissione regionale di disciplina
E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale su proposta dell'assessore alla sanità, una commissione regionale di disciplina composta da:
tre membri medici e un esperto in rappresentanza delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI regionale;
un membro medico in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento;
un esperto nominato dalla federazione regionale degli ordini dei medici su designazione dei sindacati firmatari del presente accordo;
quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.
La presidenza è assunta da uno dei membri medici eletti in rappresentanza degli specialisti ambulatoriali.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale. La sede è presso l'ordine dei medici del capoluogo di regione.
La commissione disciplinare è competente ad esaminare casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.
Al medico deferito sono consentiti per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.
La commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Gli esperti partecipano alle sedute della commissione senza diritto di voto.
La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
richiamo: trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 dell'accordo;
diffida: violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo;
sospensione del rapporto per la durata non superiore ai due anni:
recidiva per inadempienze già oggetto di richiamo o di diffida;
gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo;
revoca:
recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilità.
La deliberazione è comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'ordine dei medici di competenza e all'assessore regionale alla Sanità o suo delegato, quale presidente del comitato ex art. 13, che ne darà notizia alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 17. Consultazione tra le parti
Su richiesta di una delle parti saranno effettuati incontri a livello di U.S.L., con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attività ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attività ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.
Art. 18. Rimborso spese di accesso
Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purchè entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 341 per chilometro.
La misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con la medesima decorrenza, e per uguale importo in percentuale, delle variazioni di prezzo eventualmente subita dalla benzina "super".
Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato, nella qualità di presidente del comitato di cui all'art. 13.
La misura del rimborso spese sarà proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune più vicino a quello sede del presidio. Rimarrà invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
Art. 19. Copertura degli incarichi in situazione di carenza
Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui agli articoli 11 e 12, risulti impossibile procedere alla copertura dei nuovi turni, dei turni vacanti o del maggior orario disponibile per mancanza di specialisti disposti ad accettare l'incarico l'U.S.L. può assegnare l'incarico ad un sanitario comunque disponibile, purchè sia in possesso di titolo idoneo ai sensi dell'allegato A, non abbia superato il limite di età di 65 anni e non versi in posizione di incompatibilità, dandone comunicazione all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato, nella qualità di presidente del comitato di cui all'art. 13.
L'incarico si intende attribuito per un periodo di tre mesi, al termine dei quali verrà rinnovata la procedura prevista dall'art. 11 e successivamente quella prevista dal presente articolo.
Anche nel caso in cui l'incarico venisse rinnovato allo stesso specialista, esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario.
Al medico incaricato ai sensi del presente articolo oltre al trattamento tabellare, vengono corrisposti soltanto l'indennità di rischio, le quote di caro vita e il rimborso delle spese di accesso, se dovuti ai sensi del presente accordo.
Art. 20. Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente
Le regioni, annualmente d'intesa con gli ordini dei medici e i sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo. Le attività di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono presso i presidi sanitari delle UU.SS.LL. utilizzando appropriati metodi pedagogici e personale appositamente addestrato (animatori di formazione permanente).
Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi. I comitati consultivi di cui all'art. 14 esprimono parere sui programmi applicativi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio saranno scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del medico anche in relazione alla evoluzione della patologia. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo:
lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento attivo per obiettivi;
la partecipazione a piccoli gruppi;
appropriate modalità che consentano la valutazione formativa del corso da parte dei partecipanti.
I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgeranno per almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico della U.S.L.
Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete per tutta la durata del corso il compenso orario di cui all'art. 33, primo comma, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianità.
Con accordi a livello regionale tra la regione, gli ordini dei medici e i sindacati firmatari saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di addestramento appositamente dedicati agli animatori della formazione permanente, da individuarsi tra medici già titolari di incarico nella branca interessata.
Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale.
Detta attività non comporta riduzione del massimale orario settimanale.
A cura della regione gli animatori sono inclusi in un apposito albo regionale.
E' in facoltà della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo i corsi di formazione permanente organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari. In tal caso per la partecipazione ai corsi agli specialisti spetta lo stesso trattamento di cui ai commi quarto e quinto che precedono.
Art. 21. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
L'U.S.L., d'intesa con i sindacati firmatari, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio semprechè il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione delle consulenze effettuate fuori sede su richiesta delle U.S.L.
Le relative polizze saranno portate a conoscenza, dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 32 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L.
Del pari è assicurato presso l'INAIL il personale medico che fa uso di macchine o apparecchi elettrici.
Art. 22. Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale
Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.
Il permesso è usufruito in uno o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni.
Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarà concesso a condizione che l'U.S.L. possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente.
Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo.
Detto periodo è elevato a quarantacinque giorni non festivi, purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennità di rischio da radiazione di cui all'art. 32.
Per i periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai successivi articoli 23 e 24.
Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni non festivi, purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.
Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dagli articoli 33 e 34, le quote aggiuntive per variazione del costo della vita e, qualora dovuta, l'indennità di rischio.
Art. 23. Assenze non retribuite
Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l'U.S.L. conserva l'incarico allo specialista per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio semprechè esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
Nessun compenso è dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza.
In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere comunale di comune capoluogo di regione l'U.S.L. conserva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione per l'intera durata del mandato.
I periodi di assenza per i casi previsti dal precedente comma sono conteggiati come anzianità di incarico ai soli effetti dell'art. 11.
Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.
Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per eventuale segnalazione alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti opportuni.
Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in più posti di lavoro e/o più UU.SS.LL. il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.
Art. 24. Assenza per servizio militare
Lo specialista che ha sospeso la propria attività per il servizio di leva o richiamo alle armi è ripristinato nel precedente incarico, semprechè ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data del congedo.
Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica.
Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi è conteggiato come anzianità di incarico ai soli effetti dell'art. 11.
Art. 25. Tutela sindacale
Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici ambulatoriali firmatario del presente accordo l'istituto del distacco sindacale nelle seguenti misure:
1) un distacco totale ogni duemila iscritti;
2) 1.500 ore annue per ogni mille iscritti per l'espletamento dei compiti connessi al rinnovo ed all'applicazione dell'accordo e per i rapporti con gli enti locali del Servizio sanitario nazionale.
Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti è rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato nazionale - viene effettuata a cura delle UU.SS.LL. la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 31.
Il diritto di cui al primo comma del presente articolo è riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale.
Il distacco sindacale di cui ai punti 1) e 2) che precedono è calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono come attività di servizio ed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente accordo.
Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei comitati e delle commissioni previsti dal presente accordo, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio.
Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 novembre di ogni anno, un'unica lettera indirizzata a tutti gli assessori regionali alla sanità e al Ministero della sanità, i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco.
Gli assessori regionali alla sanità provvedono a darne comunicazione alle UU.SS.LL. interessate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con preavviso dallo specialista interessato alla U.S.L. presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.
Art. 26. Sostituzioni
Alle sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni l'U.S.L. provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità.
Alle sostituzioni di durata superiore l'U.S.L. provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma precedente.
L'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi e non è rinnovabile.
Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.
Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 33, e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente accordo.
Al medico sostituto, che sia già titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dall'anzianità maturata nel servizio ambulatoriale.
Al sostituto competono le quote di caro-vita secondo le modalità del presente accordo in tutti i casi di assenze non retribuite del titolare sostituito, nonché il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 18.
Art. 27. Malattia - Gravidanza
Allo specialista confermato nell'incarico che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi - che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi sei mesi e al 50% per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi.
Lo specialista non ancora confermato, in caso di malattia o infortunio ha diritto alla conservazione dell'incarico senza corresponsione di compensi, per la durata massima di dodici mesi.
Alla specialista confermata nell'incarico, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.
La U.S.L. può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
Art. 28. Prolungamento dell'orario di lavoro
Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo sia necessario superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnato al medico specialista, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalità organizzative e ad autorizzare il prolungamento dell'orario di servizio, previo consenso dello specialista interessato.
Analoga richiesta può essere avanzata dallo specialista alla U.S.L.
Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario verrà corrisposto il compenso orario di cui all'art. 33 maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianità al medesimo spettanti.
Art. 29. Attività "extra-moenia"
L'orario di attività dello specialista può essere prolungato anche per attività specialistica "extra-moenia" domiciliare o ambulatoriale.
A) Attività specialistica domiciliare.
Premesso che ai sensi dell'art. 25, sesto comma, della legge n. 833/78, le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche a domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri, qualora le UU.SS.LL., nel quadro della programmazione sanitaria regionale, decidano di attivare servizi specialistici domiciliari, l'attività dello specialista che vi è adibito è disciplinata dai seguenti criteri:
a) l'attività specialistica domiciliare è di carattere volontario e sarà svolta da quegli specialisti che abbiano dichiarato alla U.S.L. di appartenenza la propria disponibilità;
b) l'espletamento di attività specialistica domiciliare è autorizzato di volta in volta dalla U.S.L. competente sulla base di specifica richiesta del medico curante la quale, oltre a contenere menzione della diagnosi o sospetto diagnostico, deve indicare espressamente che trattasi di paziente non deambulabile;
c) a livello locale saranno stabilite le forme di controllo più idonee per il corretto svolgimento dell'attività specialistica domiciliare;
d) con riserva di verificarne le congruità allo scadere della sperimentazione di cui al successivo punto f), il tempo complessivamente occorrente allo specialista per l'esecuzione di ciascuna prestazione specialistica domiciliare è forfettariamente e convenzionalmente determinato in 75 minuti. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima l'impegno dello specialista è forfettariamente e convenzionalmente determinato in 20 minuti;
e) per lo svolgimento di attività specialistica domiciliare spetta allo specialista unicamente il compenso orario nella misura dovutagli in relazione all'incarico di cui è titolare, ivi comprese le maggiorazioni relative all'anzianità di servizi. Sul compenso di cui sopra le UU.SS.LL. verseranno il contributo ENPAM nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del presente accordo;
f) i suesposti criteri vengono adottati a titolo sperimentale per la durata del presente accordo con l'impegno di riesaminare il problema alla luce dei risultati della sperimentazione effettuata.
B) Attività "extra-moenia" ambulatoriale.
Per attività specialistica ambulatoriale "extra-moenia" si intende quella attività di consulenza che di volta in volta lo specialista può essere chiamato, dalla U.S.L. di appartenenza, a effettuare in presidi, strutture e servizi diversi dal presidio poliambulatoriale in cui egli svolge il proprio incarico.
L'attività "extra-moenia" ambulatoriale è disciplinata dai seguenti criteri:
a) essa è di carattere volontario e viene svolta da quegli specialisti che abbiano dichiarato alla U.S.L. di appartenenza la propria disponibilità;
b) l'espletamento dell'attività "extra-moenia" ambulatoriale è richiesto di volta in volta dalla U.S.L. competente;
c) con riserva di verificarne le congruità allo scadere della sperimentazione di cui al successivo punto e), il tempo complessivamente occorrente allo specialista per l'esecuzione di ciascuna prestazione specialistica ambulatoriale "extra-moenia" è forfettariamente e convenzionalmente determinato in 40 minuti.
Per l'esecuzione di prestazioni successive alla prima in occasione di un singolo accesso l'impegno orario da retribuire viene rapportato al numero delle prestazioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 9;
d) per lo svolgimento di attività ambulatoriale "extra-moenia" spetta allo specialista unicamente il compenso orario nella misura dovutagli in relazione all'incarico di cui è titolare, ivi comprese le maggiorazioni relative all'anzianità di servizio. Sul compenso di cui sopra le UU.SS.LL. verseranno il contributo ENPAM nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del presente accordo;
e) i suesposti criteri vengono adottati a titolo sperimentale per la durata del presente accordo con l'impegno di riesaminare il problema alla luce dei risultati della sperimentazione effettuata.
Art. 30. Contributo ENPAM
A favore dei medici specialisti che prestano la loro attività ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. versa - di norma mensilmente, al massimo trimestralmente - con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministero del lavoro 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'art. 33), sul premio di collaborazione, sulle quote di caro-vita, sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro, sui compensi per attività "extra-moenia" di cui all'art. 29 e sull'indennità di disponibilità di cui all'art. 34.
Art. 31. Riscossione delle quote sindacali
Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle UU.SS.LL. presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso - contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.
Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore dei sindacati confluiti nel sindacato firmatario dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84.
Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti del sindacato.
Art. 32. Indennità di rischio
A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, l'indennità di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al
Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennità è demandato a un'apposita commissione composta dal coordinatore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dall'U.S.L., da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali eletti con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni, e da due esperti qualificati nominati dal comitato di gestione.
Art. 33. Compensi tabellari - Fasce di anzianità - Scatti biennali
Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto mensilmente, a decorrere dal 1° gennaio 1986, un compenso forfettario rapportato da L. 15.955 per ora di incarico. Tale compenso è elevato a
A decorrere dal 1° gennaio 1986 al compenso orario di cui al primo comma sono apportati aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) e incrementi periodici per fasce triennali di anzianità nella misura del 6% (sei per cento) fino a un massimo di sette fasce.
Gli aumenti biennali vengono riassorbiti al conseguimento delle fasce di anzianità successive.
Dopo il conseguimento delle settima fascia di anzianità gli aumenti biennali sono calcolati sul compenso corrispondente a detta fascia.
Tanto gli aumenti biennali che gli incrementi triennali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'anzianità.
Nei confronti dei medici già titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l'intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso gli enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
Con tale anzianità viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuità con il precedente rapporto.
In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso più enti mutuo-previdenziali o presso più UU.SS.LL., l'anzianità da valutare è quella maggiore.
Nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce triennali e degli scatti biennali è valutabile la sola anzianità maturata nell'ambito dell'incarico specialistico.
Ai fini della determinazione dell'anzianità non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti.
Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 22, 25 e 27, commi primo e terzo, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'U.S.L.
Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza.
Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura del 30%.
Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è del 50%.
Per il periodo 1° luglio 1985-31 dicembre 1985 restano confermate le disposizioni di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/85.
Art. 34. Indennità di disponibilità
A partire dal 1° gennaio 1986 agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità di disponibilità nella misura di L. 1.995 per ogni ora risultante dalla lettera di incarico.
Tale indennità è elevata a
L'indennità in parola subisce tutti i riflessi degli altri istituti di carattere normativo ed economico previsti dal presente accordo, ad eccezione delle quote di caro-vita di cui all'art. 40.
Art. 35. Prestazioni di particolare impegno professionale
Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 9, lo specialista salvo controindicazioni cliniche, è tenuto ad effettuare, secondo modalità organizzative convenute con le UU.SS.LL., durante il normale orario di servizio, purchè le liste di attesa non vadano oltre i sette giorni, gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato C finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuità terapeutica, allo scopo di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi nell'area della specialistica extra-degenza.
Per l'espletamento di tali interventi allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale di cui all'art. 33, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.
In ogni caso gli emolumenti di cui al comma precedente, da corrispondere con cadenza quadrimestre, non possono superare nell'arco del quadrimestrale il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista in base alla lettera di incarico.
Art. 36. Realizzazione degli obiettivi di programmazione sanitaria
Per facilitare la realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, le unità sanitarie locali corrispondono agli specialisti ambulatoriali la somma di lire 600 per ogni ora di attività effettivamente espletata secondo la lettera di incarico.
Tale erogazione è ininfluente ai fini di ogni altro istituto di carattere normativo ed economico previsto del presente accordo.
Art. 37. Indennità di disagiatissima sede e indennità di bilinguismo
Per lo svolgimento di attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i sindacati firmatari del presente accordo.
E' riconosciuta l'indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nella provincia autonoma di Bolzano in possesso del relativo attestato.
Art. 38. Premio di collaborazione
Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'art. 33) e delle quote di caro-vita complessivamente percepiti, nel corso dell'anno e dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 34.
Detto premio sarà liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verrà calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.
II periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da conferma dell'incarico stesso a tempo indeterminato, è computato ai fini della determinazione del premio di cui al primo comma del presente articolo.
Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre l'incarico svolto a tempo determinato non sia stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete, entro novanta giorni dalla data di conferma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi percepiti per l'attività prestata prima del 31 dicembre.
Il premio in parola non compete allo specialista nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.
Art. 39. Premio di operosità
A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attività per conto delle UU.SS.LL., ai sensi del presente accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, spetta dopo un anno di servizio di cessazione del rapporto professionale, un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianità determinata ai sensi del precedente articolo, esclusi i periodi per i quali sia già intervenuta liquidazione.
Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni e non calcolando quella pari o inferiore a quindici giorni.
Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio.
Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a quindici giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a quindici giorni non è computata.
Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il "premio" per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
Il premio di operosità è calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'art. 33) e sul premio di collaborazione e sull'indennità di disponibilità.
Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle UU.SS.LL. in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84, che qui si intendono integralmente richiamati.
Art. 40. Quote di caro-vita
Le parti convengono che agli specialisti ambulatoriali sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla
a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1° maggio 1986;
c) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute alla data del 1° novembre 1985 in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84;
d) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, è rappresentato dal compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'art. 33, primo comma, moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili;
e) ai medici con incarico inferiore a 40 ore mensili spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 40 ore mensili di attività, decurtato di un quarantesimo per ogni ora al di sotto del limite 40.
Le quote di cui ai commi precedenti non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma successivo.
Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennità integrativa speciale.
Nell'ipotesi che lo specialista svolga contemporaneamente la propria attività per conto di più UU.SS.LL. e/o altri enti che adottano il presente accordo, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera d) del primo comma che precede, proporzionalmente tra le UU.SS.LL. e/o gli enti interessati in ragione del numero delle ore di incarico che lo specialista effettua per ciascuno di essi, secondo le indicazioni all'uopo fornite dal comitato di cui all'art. 13.
Art. 41. Commissione professionale
In ogni regione è costituita ai sensi dell'art. 24 della
a) definire gli standard medi assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e regionale;
b) fissare le procedure per la verifica di qualità dell'assistenza;
c) prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico alla commissione di disciplina di cui all'art. 16.
Per gli adempimenti di cui al comma precedente le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonché il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.
La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, è presieduta:
dal presidente dell'ordine dei medici della città capoluogo di regione ed è così costituita:
cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;
quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei comitati regionali;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa delle regioni con funzioni di segretario.
Art. 42. Durata dell'accordo
Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.
Norma finale
Ai medici di cui alla "Regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale", costituente il titolo II dell'accordo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84, i quali risultino titolari di incarico alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, si estende, dalla data suddetta, il trattamento economico nonché, se e in quanto applicabile, il trattamento giuridico previsto per i medici specialisti ambulatoriali.
A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo è fatto divieto di conferire nuovi incarichi rientranti nella "regolamentazione" di cui al primo comma.
I medici di cui alla presente "norma finale", i quali non trovino collocazione nell'ambito dei servizi specialistici ai sensi dell'art. 11, punto 6), possono essere utilizzati secondo le esigenze delle UU.SS.LL. di appartenenza nei servizi del territorio ovvero per l'espletamento di attività di organizzazione sanitaria.
Le modalità di espletamento della nuova attività sono stabilite con apposita lettera d'incarico da trasmettere per conoscenza anche all'assessore regionale alla sanità, o al suo delegato, quale presidente del comitato di cui all'art. 13.
L'attività che i medici suddetti svolgeranno nei servizi del territorio e/o nell'ambito dei compiti di organizzazione sanitaria rappresentata, a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità, prosecuzione del rapporto in atto.
In attesa che si pervenga alle soluzioni di cui ai commi precedenti, le UU.SS.LL. presso le quali tali medici prestano la loro attività possono provvisoriamente utilizzarli nei compiti propri di istituto, dandone comunicazione all'assessore regionale alla sanità, o al suo delegato, quale presidente del comitato ex art. 13.
Norma transitoria n. 1
Per la formazione delle graduatorie annuali, da valere per l'anno 1988, relative alle branche specialistiche di cui allo "stralcio" dell'allegato A annesso al presente accordo, le parti convengono transitoriamente quanto segue:
a) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle graduatorie è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo;
b) in sede locale, sentito il comitato di cui all'art. 13 saranno stabiliti gli altri termini per il compimento delle procedure stabilite al fine di rendere le graduatorie operanti a partire dal 1° gennaio 1988;
c) per la valutazione dei titoli utili ai fini delle graduatorie suddette, valgono i criteri di cui all'allegato A annesso all'accordo FNOOMM-Enti mutualistici dell'11 giugno 1975, e successive integrazioni e modificazioni.
Norma transitoria n. 2
Per gli anni 1987 e 1988 restano confermate, per le branche specialistiche non comprese nello "stralcio" di allegato A annesso al presente accordo e salvo quanto previsto dalla norma transitoria n. 9, le graduatorie annuali formate in base ai criteri di cui all'allegato A annesso all'accordo FNOOMM-Enti mutualistici dell'11 giugno 1975 e successive integrazioni e modificazioni.
Norma transitoria n. 3
Il contributo di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 non è più dovuto a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo; restano di spettanza del sindacato firmatario dell'accordo n. 884/84, le trattenute effettuate a tale titolo fino al mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Norma transitoria n. 4
Sono confermate "ad personam", le posizioni non conformi al disposto del secondo comma dell'art. 4, esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Gli specialisti interessati, peraltro, sono tenuti a ridurre annualmente di due ore, con cadenza al 31 dicembre 1987 e al 31 dicembre 1988, la loro attività settimanale di specialista ambulatoriale.
La riduzione, ovviamente, sarà limitata a una sola ora quando il divario non sia superiore.
Norma transitoria n. 5
Le parti convengono, al fine di dare attuazione al primo e secondo comma dell'art. 8, che in sede regionale siano concordate norme per l'uniforme applicazione dei sistemi di controllo orario.
Norma transitoria n. 6
Sono confermate "ad personam", le posizioni non conformi al disposto dell'art. 11, ultimo comma, esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, fatta salva la possibilità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 6, primo comma.
Norma transitoria n. 7
Sono confermati gli incarichi e le situazioni in atto legittimamente acquisiti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Gli specialisti, peraltro, i quali in atto svolgano complessivamente oltre 38 ore di attività settimanale sono tenuti a ridurre annualmente di due ore il loro impegno settimanale con cadenza al 31 dicembre 1987 e al 31 dicembre 1988.
La riduzione, ovviamente, sarà limitata a una sola ora quando il divario non sia superiore.
Norma transitoria n. 8
In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 18, il rimborso per spese di accesso continua ad essere corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984.
Norma transitoria n. 9
In attesa della revisione dell'allegato A, come previsto dalla dichiarazione a verbale n. 3, le parti convengono fin da ora di inserire tra i titoli validi per la partecipazione alla graduatoria di "odontostomatologia" l'iscrizione all'Albo professionale degli odontoiatri, di cui alla legge n. 409/85.
Pertanto, fermo il termine del 31 gennaio 1987 per il possesso dei requisiti di ammissione alla graduatoria per la suddetta branca, da valere per l'anno 1988, si conviene di riaprire i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla graduatoria stessa secondo le disposizioni di cui alla norma transitoria n. 1.
Norma transitoria n. 10
Le posizioni degli specialisti ai quali sia stato conferito un incarico ambulatoriale, retribuito a forfait orario, da espletarsi temporaneamente nel proprio gabinetto privato, vengono confermate. Detti specialisti verranno trasferiti presso il presidio a diretta gestione al momento in cui si verificherà la possibilità.
Ai sanitari in questione spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto agli specialisti operanti nella stessa banca presso gli ambulatori direttamente gestiti, maggiorato del 20% e del 30% per gli analisti e per i radiologi, ad eccezione dell'eventuale indennità di rischio e delle quote di caro-vita che competono nella misura e con le modalità di cui agli articoli 35 e 41.
Ai radiologi saranno rimborsate le pellicole radiografiche impiegate in base al prezzo di listino decurtato del 15%: agli stessi inoltre, saranno rimborsati i mezzi di contrasto impiegati per colecistografie e pielografie in base ai prezzi di listino delle case produttrici decurtati del 15%.
Gli specialisti in questione, infine, fruiscono, in quanto compatibile con la loro posizione, dello stesso trattamento giuridico previsto per gli specialisti operanti negli ambulatori in diretta gestione, eccezion fatta per gli articoli 11 e 22.
Il trattamento previsto dall'art. 27 è riconosciuto limitatamente ai casi in cui la malattia richieda ricovero ospedaliero fino a guarigione clinica.
Norma transitoria n. 11
Gli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto altro incarico ambulatoriale, cessato in epoca anteriore alla data 1° dicembre 1962 di istituzione del "premio" di cui all'art. 40 delle presenti norme, non può essere valutato ai fini del "premio" stesso il servizio prestato in base al precedente incarico.
Norma transitoria n. 12
Fino all'insediamento dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16 del presente accordo sono confermati in carica i comitati e le commissioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84.
La commissione di disciplina di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 svolgerà i compiti di cui all'art. 16 del presente accordo.
I procedimenti disciplinari che, in seguito alla contestazione degli addebiti, abbiano già avuto inizio alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, continueranno a svolgersi secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84. In relazione a tali procedimenti l'eventuale fase di appello si svolgerà innanzi alla commissione regionale di disciplina di cui all'art. 16 del presente accordo, se costituita.
Per i procedimenti disciplinari che, invece, non siano stati ancora iniziati alla data del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, si osserveranno le norme dell'accordo stesso. Pertanto, la commissione zonale di disciplina, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 trasmetterà entro quindici giorni i relativi atti alla commissione di cui all'art. 16 del presente accordo o alla commissione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84, se la prima non risulti ancora costituita.
Dichiarazione a verbale n. 1
Per la partecipazione alle riunioni dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16, ai componenti di parte pubblica spettano, se e in quanto previsti, i compensi fissati a livello regionale.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanità, anche su richiesta di parte sindacale.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti si impegnano ad esaminare entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, gli elenchi dei servizi specialistici istituibili nei presidi extraospedalieri, i titoli per l'ammissione alle relative graduatorie e quelli da valere per l'attribuzione dei punteggi (cosiddetto allegato A), nonché lo schema di domanda e annesso foglio-notizie, convenendo fin da ora che in quella sede sarà prevista la formazione di graduatorie anche per la branca di psicologia.
A tal fine le parti concordano di costituire una commissione tecnica paritetica di carattere non formale, composta di cinque membri per ciascuna parte, con il compito di elaborare appropriate proposte da sottoporre alle decisioni delle parti firmatarie.
Intervenuta l'intesa sulla materia, il nuovo allegato A, lo schema di domanda e il foglio-notizie vengono approvati con decreto del Ministro della sanità.
In conseguenza di quanto sopra, il presente testo di accordo è privo degli allegati A (ad eccezione dello "stralcio") e B menzionati all'art. 2.
La commissione di cui al secondo comma che precede provvederà anche all'elaborazione di un documento che enunci in via di principio la dotazione strumentale minima degli ambulatori destinati all'espletamento delle diverse attività specialistiche.
A cura del Ministero della sanità le proposte anzidette, ove ricevano l'assenso delle parti firmatarie, saranno comunicate alle regioni a mero titolo di suggerimento.
Dichiarazione a verbale n. 4
Le parti riconoscono l'utilità e l'esigenza, al fine di realizzare la piena uniformità della materia, di elaborare un nomenclatore delle prestazioni, erogabili nell'area dell'attività specialistica "extra-degenza".
Dichiarazione a verbale n. 5
Ove la U.S.L. ritenga di assegnare a particolari servizi specialistici, in cui operano più sanitari della stessa branca, un coordinatore tecnico, tale adempimento potrà essere attribuito a uno specialista in servizio nell'ambito del presidio specialistico, senza corresponsione di emolumenti o indennità particolari.
Dichiarazione a verbale n. 6
Le parti chiariscono che le dizioni "regione", "amministrazione regionale", "giunta regionale", "assessore regionale", "assessore regionale alla sanità" usata nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
Chiariscono inoltre che le dizioni "ordine dei medici", "federazione regionale degli ordini dei medici" e "federazione nazionale degli ordini dei medici" vanno intese come "ordine dei medici e degli odontoiatri", "federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" e "federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri".
Dichiarazione a verbale n. 7
Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'ANCI regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regione dell'ANCI non risulti costituita.
Dichiarazione a verbale n. 8
Le parti raccomandano che il presente accordo venga recepito dall'I.N.AI.L. e dall'I.N.P.S.
Dichiarazione a verbale n. 9
Le parti si impegnano a concordare, d'intesa anche con le organizzazioni sindacali della medicina generale, le norme per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo nel settore della medicina dei servizi, nell'osservanza delle procedure stabilite dall'art. 48 della legge n. 833/78.
Dichiarazione a verbale n. 10
Al fine di unificare e razionalizzare le procedure in materia di contribuzione ENPAM, le parti convengono che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro, su proposta dell'ENPAM, siano fissati i termini e le modalità di versamento dei contributi previdenziali previsti dal presente accordo.
Allegato A
ACCORDO SPECIALISTI AMBULATORIALI |
|
BRANCA DI ALLERGOLOGIA |
|
Branche principali |
Branche affini |
1) Allergologia |
1) Medicina generale |
2) Allergologia ed immunologia clinica |
2) Medicina interna |
|
3) Patologia generale |
|
4) Clinica medica |
|
5) Immunologia clinica |
|
6) Malattie dell'apparato respiratorio |
|
7) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia |
|
8) Tisiologia e malattie polmonari |
|
9) Patologia speciale medica |
|
10) Clinica medica generale |
|
11) Clinica medica generale e terapia medica |
|
12) Patologia speciale medica e metodologia clinica |
|
13) Patologia speciale e clinica medica |
|
14) Immunoematologia |
|
15) Dermosifilopatia |
|
16) Clinica dermosifilopatica |
|
17) Dermatologia e sifilografia |
|
18) Dermosifilopatia e venereologia |
|
19) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica |
|
20) Dermatologia e venereologia |
|
21) Dermosifilopatica |
|
22) Patologia e clinica dermosifilopatica |
|
23) Malattie cutanee e veneree |
BRANCA DI AUDIOLOGIA |
|
Branche principali |
Branche affini |
1) Audiologia |
1) Chirurgia |
|
2) Chirurgia generale |
|
3) Chirurgia generale e terapia chirurgica |
|
4) Clinica chirurgica |
|
5) Patologia speciale chirurgica |
|
6) Semiotica chirurgica |
|
7) Clinica chirurgica e medicina operatoria |
|
8) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica |
|
9) Patologia chirurgica dimostrativa |
|
10) Patologia speciale chirurgica dimostrativa |
|
11) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica |
|
12) Chirurgia d'urgenza |
|
13) Anatomia chirurgica e corso di operazioni |
|
14) Anatomia topografica e chirurgia operativa |
|
15) Medicina operatoria |
|
16) Neurochirurgia |
|
17) Chirurgia dell'infanzia |
|
18) Chirurgia pediatrica |
|
19) Clinica chirurgica infantile |
|
20) Clinica chirurgica pediatrica |
|
21) Chirurgia classica |
|
22) Chirurgia plastica ricostruttiva |
|
23) Clinica odontoiatrica |
|
24) Odontoiatria e protesi dentale |
|
25) Odontoiatria e protesi dentaria |
|
26) Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria) |
|
27) Stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) |
|
28) Clinica otorinolaringoiatrica |
|
29) Otorinolaringoiatria |
|
30) Otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale |
|
31) Foniatria |
BRANCA DI CHIRURGIA PLASTICA |
|
Branche principali |
Branche affini |
1) Chirurgia plastica |
1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria |
2) Chirurgia plastica ricostruttiva |
2) Chirurgia della mano |
|
3) Chirurgia riparatrice e chirurgia della mano |
|
4) Chirurgia generale |
|
5) Chirurgia maxillo-facciale |
|
6) Chirurgia orale |
|
7) Chirurgia pediatrica |
|
8) Clinica chirurgica e medicina operatoria |
|
9) Odontoiatrica e stomalogia |
|
10) Ortognatodonzia |
|
11) Ortopedia e traumatologia |
|
12) Otorinolaringoiatria |
BRANCA DI FONIATRIA |
|
Branche principali |
Branche affini |
1) Clinica otorinolaringoiatrica |
1) Audiologia |
2) Foniatria |
2) Neuropsichiatria infantile |
3) Otorinolaringoiatria |
|
4) Otorinolaringoiatrica e patologia cervico facciale |
|
BRANCA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA |
|
Branche principali |
Branche affini |
1) Epidemiologia |
1) Igiene scolastica |
2) Igiene ed epidemiologia |
2) Igiene e medicina scolastica |
3) Igiene ed epidemiologia |
3) Igiene e medicina preventiva con orientamenti di laboratorio ed analisi cliniche |
4) Igiene generale e speciale |
4) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio |
5) Igiene e medicina preventiva |
5) Igiene e tecnica e direzione opedaliera |
6) Igiene e medicina preventiva con orientamento di sanità pubblica |
6) Puericultura ed igiene infantile |
7) Igiene pubblica |
7) Parassitologia |
8) Igiene e sanità pubblica |
8) Igiene e tecnica ospedaliera |
|
9) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e tecnica ospedaliera |
|
10) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e medicina scolastica |
|
11) Microbiologia |
|
12) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene industriale |
|
13) Igiene e medicina preventiva con orientamento di tecnica e direzione ospedaliera |
|
14) Statistica sanitaria |
|
15) Statistica sanitaria con indirizzo di statistica medica |
|
16) Statistica sanitaria con indirizzo di programmazione sanitaria |
|
17) Statistica medica |
BRANCA DI IDROCLIMATOLOGIA |
|
Branche principali |
Branche affini |
1) Idroclimatologia medica e clinica termale |
1) Chimica applicata all'igiene |
2) Idrologia climatologia e talassoterapia |
2) Igiene |
3) Idrologia medica |
3) Igiene e medicina preventiva |
4) Idrologia, crenoligia e climatologia |
4) Clinica medica |
|
5) Clinica del lavoro |
|
6) Medicina del lavoro |
|
7) Clinica delle malattie del lavoro |
|
8) Malattie del sangue e del ricambio |
|
9) Malattie sangue, rene e ricambio |
|
10) Malattia del tubo digerente, sangue e ricambio |
|
11) Malattia apparato digerente e ricambio |
|
12) Malattia apparato digerente e sangue |
|
13) Malattia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio |
|
14) Gastroenterologia |
|
15) Endocrinologia |
|
16) Endocrinologia e malattie del ricambio |
|
17) Endocrinologia e malattie metaboliche |
|
18) Malattie endocrine e metaboliche |
|
19) Medicina costituzionale ed endocrinologia |
|
20) Medicina costituzionale ed endocrinologia |
|
21) Pneumologia |
|
22) Clinica della tubercolosi e della vie urinarie |
|
23) Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie |
|
24) Fisiopatologia respiratoria |
|
25) Malattie dell'apparato respiratorio |
|
26) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia |
|
27) Tisiologia |
|
28) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio |
|
29) Tisiologia e malattie polmonari |
BRANCA DI SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA |
|
Branche principali |
Branche affini |
1) Dietologia |
1) Auxologia normale e patologica |
2) Fisiologia e scienza dell'alimentazione |
2) Biochimica applicata |
3) Scienza dell'alimentazione |
3) Chimica biologica |
4) Scienza dell'alimentazione e dietetica |
4) Diabetologia |
|
5) Diabetologia e malattie del ricambio |
|
6) Farmacologia |
|
7) Fisiologia della nutrizione |
|
8) Fisiologia umana |
|
9) Gastroenterologia |
|
10) Geriatria |
|
11) Gerontologia |
|
12) Igiene |
|
13) Igiene ed epidemiologia |
|
14) Igiene e medicina preventiva |
|
15) Igiene pubblica |
|
16) Igiene scolastica |
|
17) Igiene e medicina scolastica |
|
18) Igiene e sanità pubblica |
|
19) Igiene tecnica ospedaliera |
|
20) Igiene tecnica e direzione ospedaliera |
|
21) Igiene generale e speciale |
|
22) Idrologia medica |
|
23) Malattie del ricambio |
|
24) Medicina generale |
|
25) Medicina del lavoro |
|
26) Patologia neonatale |
|
27) Pediatria |
|
28) Puericultura |
|
29) Puericultura ed igiene infantile |
|
30) Puericultura, dietetica infantile e assistenza sociale all'infanzia |
|
31) Puericultura e dietetica infantile |
|
32) Terapia medica sistematica |
|
33) Terapia medica sistematica ed irdologia medica |
|
34) Endocrinologia e malattia del ricambio |
|
35) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia |
|
36) Malattia dell'apparato digerente e del ricambio |
|
37) Malattia dell'apparato digerente della nutrizione e del ricambio |
|
38) Endocrinologia e malattie metaboliche |
|
39) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio |
|
40) Malattie del fegato e del ricambio |
|
41) Medicina interna |
|
42) Clinica medica |
|
43) Clinica medica generale |
|
44) Patologia speciale medica |
|
45) Clinica medica e semiotica |
|
46) Patologia speciale medica e metodologia clinica |
|
47) Patologia speciale e clinica medica |
|
48) Clinica pediatrica |
|
49) Patologia e clinica pediatrica |
|
50) Gerontologia e geriatria |
BRANCA DI TOSSICOLOGIA MEDICA |
|
Branche principali |
Branche affini |
1) Tossicologia |
1) Analisi clinico-cliniche e microbiologia |
2) Tossicologia clinica |
2) Anatomia ed istologia patologica |
3) Tossicologia medica |
3) Anatomia patologica |
4) Tossicologia industriale |
4) Anatomia patologica e tecnica di laboratorio |
5) Tossicologia forense |
5) Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio |
|
6) Anestesia e rianimazione |
|
7) Anestesiologia e rianimazione |
|
8) Biochimica e chimica clinica |
|
9) Cardiologia |
|
10) Farmacologia |
|
11) Farmacologia clinica |
|
12) Farmacologia applicata |
|
13) Malattie del fegato e del ricambio |
|
14) Medicina interna |
|
15) Nefrologia |
|
16) Nefrologia medica |
|
17) Parassitologia medica |
|
18) Pronto soccorso e terapia d'urgenza |
|
19) Virologia |
|
20) Microbiologia |
|
21) Microbiologia applicata |
|
22) Clinica medica generale |
|
23) Clinica medica |
|
24) Medicina generale |
|
25) Patologia speciale medica |
|
26) Clinica medica generale e terapia medica |
|
27) Patologia speciale medica e metodologia clinica |
|
28) Patologia speciale e clinica medica |
Allegato B
(Omissis)
Allegato C
SPECIALISTI AMBULATORIALI |
|
Prestazioni di particolare impegno professionale |
|
ALLERGOLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
ANALISI |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Metodi elisa |
15' |
2) Marker epatite |
15' |
3) Toxo |
15' |
4) Rubeo |
15' |
5) Pap test |
15' |
6) Dosaggi morfina e derivati |
15' |
Le maggiorazioni di orario dovute ai sensi dell'art. 35 per questa branca vengono ripartite, in misura proporzionale al numero delle ore di incarico di cui ciascuno è titolare, fra tutti i professionisti laureati addetti al laboratorio nel quale le prestazioni vengono eseguite. |
|
ANESTESIOLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Anestesie periferiche |
|
a) loco regionale per infiltrazione |
15' |
b) tronculare |
15' |
c) plessica |
30' |
4) Prestazione anestesiologica in corso di indagini diagnostiche speciali (come contrastografie T.A.C., endoscopie etc.) o di piccoli interventi terapeutici (posizionamento spirali, etc.) |
30' |
5) Analgesia o sedazione in corso di indagini diagnostiche come sopra o di piccoli interventi terapeutici (posizionamento spirali, etc.) |
30' |
6) Elettroanalgesia transcutanea (Tens) |
30' |
7) Infiltrazione anestetica faccette articolari vertebrali |
60' |
ANGIOLOGIA E ANGIOCHIRURGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Dopplersonografia: un arto (arteriosa e venosa) |
15' |
4) Dopplersonografia: due arti (arteriosa e venosa) |
30' |
5) Fotopletismogramma (per singola zona) |
15' |
6) Iniezioni sclerosanti (per seduta) |
15' |
7) Legatura della safena alle crosse |
60' |
8) Legatura di vena perforante incontinente |
60' |
9) Pletismogramma (per ciascun arto) |
15' |
10) Reografia |
15' |
AUDIOLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
CARDIOLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Ecg dinamico sec. Holter (solo registrazione) |
15' |
4) Ecg dinamico sec. Holter (solo lettura) |
45' |
5) Ecg dinamico sec. Holter completo |
45' |
6) Ecocardiogramma completo m. Mode |
15' |
7) Ecocardiogramma completo m. Mode con prove farmacodinamiche |
15' |
8) Eco-doppler-grafia cardiaca completa |
30' |
CHIRURGIA GENERALE E CHIRURGIA INFANTILE |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Accesso: incisione di a, superficiale o circoscritto |
10' |
4) Accesso: incisione di ascesso sottoaponeorotico |
15' |
5) Biopsia linfonodi ascellari |
50' |
6) Corpo estraneo: asportazione di c.e. profondo |
20' |
7) Patereccio |
15' |
8) Tumori: asportazione di piccoli tumori superficiali benigni o cisti |
15' |
9) Tumori: asportazione per distruzione di piccole malformazioni cutanee benigne con termocoagulazione o diatermocoagulazione |
15' |
10) Unghia: asportazione di unghia incarnita |
10' |
11) Unghia: cura radicale di unghia incarnita |
15' |
12) Cisti sinoviale tendinea: asportazione radicale |
30' |
13) Ematoma: svuotamento di ematoma profondo per incisione |
30' |
14) Favo: incisione del favo del collo, del dorso e della nuca |
15' |
15) Flemmone: incisione di flemmone superficiale |
15' |
16) Flemmone: incisione di flemmone profondo |
30' |
17) Lingua frenulotomia |
10' |
18) Asportazioni di tumori e cisti superficiali del volto |
15' |
19) Mammella: incisione di ascesso mammario profondo |
15' |
20) Mammella: incisione di ascesso mammario superficiale o di mastite |
15' |
21) Ano: escissioni di noduli emorroidali isolati |
30' |
22) Ano: incisione di noduli emorroidali trombosati |
20' |
23) Iniezioni sclerosanti di emorroidi interne |
20' |
24) Ano: legatura con elastici di emorroidi interne |
20' |
25) Escissione di papilla anale ipertrofica |
15' |
CHIRURGIA PLASTICA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Asportazione di piccole neoformazioni benigne del volto |
30' |
4) Intervento per tumori benigni di medie proporzioni dei tessuti molli |
30' |
5) Exeresi di tumore maligno superficiale |
30' |
6) Exeresi di tumore maligno del volto |
30' |
7) Cicatrici piccole del voltoesito di traumatismi: trattamento (per cicatrici) |
30' |
8) Cicatrici piccole esito di traumatismi: trattamento correttivo (per cicatrice) |
15' |
9) Laser terapia cutanea |
60' |
DERMATOLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Crioterapia con protossido d'azoto |
15' |
4) Crioterapia con azoto liquido |
10' |
5) Crioterapia con neve carbonica (per seduta) |
10' |
6) Dermoabrasione meccanica con anestesia locale |
30' |
7) Cauterizzazione, diatermoelettrocoagulazione di cisti, fibromi, lipomi, ecc. |
15' |
8) Prelievi per biopsia |
30' |
DIABETOLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
ENDOCRINOLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
FISIATRIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Manipolazione vertebrali (manu medica) |
15' |
4) Esame elettrodiagnostico con curve I/T |
15' |
5) Rieducazione logopedica individuale (ciclo di sei sedute o frazioni) |
15' |
6) Rieducazione neuromotoria (ciclo di sei sedute o frazioni) |
30' |
7) Impedenzometria |
15' |
8) Infiltrazioni con medicamenti |
15' |
9) Mesoterapia |
15' |
FONIATRIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
GASTROENTEROLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Esofagoscopia |
30' |
4) Gastroscopia (esofagogastroscopia) |
30' |
5) Duodenoscopia (esofagogastroduodenoscopia) |
60' |
6) Rettosigmoidoscopia |
30' |
7) Colonscopia parziale (sinistra) |
60' |
8) Anorettoscopia |
15' |
GERIATRIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
IDROCLIMATOLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Spirometria globale (prove di funzionalità respiratoria) con volume residuo |
20' |
4) Idem più determinazione consumo O2 |
30' |
MEDICINA DEL LAVORO |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Certificato di idoneità al lavoro specifico |
30' |
4) Spirometria |
20' |
5) Ergometria |
30' |
MEDICINA DELLO SPORT |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Ergometria |
30' |
4) Spirometria |
20' |
5) I.R.I. |
10' |
MEDICINA INTERNA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
MEDICINA LEGALE |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in laboratorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Visite collegiali richieste da leggi o regolamenti o da enti pubblici e privati: |
|
- senza relazione scritta |
30' |
- con relazione scritta |
60' |
4) Consulenze tecniche in tema di responsabilità civile o di polizze per infortuni |
60' |
NEFROLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
NEUROCHIRURGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Neurolisi |
45' |
4) Neurorafia di piccoli nervi |
60' |
5) Biopsia e prelievo di nervo |
60' |
NEUROLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Esame elettromiografico (più la visita) |
|
- per segmento |
15' |
- per segmento con velocità di conduzione motoria |
15' |
- per segmento con velocità di conduzione sensitiva |
15' |
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Psicoterapia individuale (per seduta) |
30' |
4) Psicoterapia nucleo familiare |
30' |
OCULISTICA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Ricostruzione chiusura canale lacrime |
15' |
4) Intervento per calazio |
30' |
5) Sutura palpebrale |
15' |
6) Tarsorrafia |
60' |
7) Asportazioni piccoli tumori e cisti |
30' |
8) Ascesso palpebrale (incisione) |
10' |
9) Estrazione corpi estranei dalla cornea |
10' |
10) Asportazioni corpi estranei |
10' |
11) Piccole cisti congiuntivali |
20' |
12) Pterigio o pinguecola |
30' |
13) Stricturotomia |
15' |
ODONTOIATRIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Radiografia endorale |
15' |
4) Estrazione del terzo molare in disodontiasi |
15' |
5) Estrazione di dente o radice in inclusione osteo mucosa |
30' |
6) Apicectomia (esclusa cura canalare) |
45' |
7) Piccoli interventi di chirurgia orale (ascessi, sequestrotomie, raschiamento osseo, etc.) |
15' |
8) Intervento per paradontoma (epulide) con normalizzazione della situazione gengivale |
45' |
9) Intervento per necrosi ed osteiti circoscritte dei mascellari |
45' |
10) Prelievo per biopsia |
15' |
11) Fistola artificiale (esclusa cura canalare) |
20' |
12) Trattamento di emorragie post-avulsive mediante sutura o lembi a distanza dall'estrazione |
20' |
13) Intervento per cisti mascellari o mandibolari rx accertati |
60' |
14) Carie non penetrante, otturazioni estetiche di materiali composti con ricostruzione: spigolo per (elemento) |
20' |
15) Carie penetrante, cura e otturazione con terapia canalare per monoradicolati (compreso restauro coronale) |
30' |
16) Carie penetrante, cura e otturazione con terapia 40 canalare per pluriradicolati (compreso restauro coronale) |
40' |
17) Gengivectomia (per ogni gruppo di quattro denti) |
20' |
18) Legatura interdentale con filo metallico (per dente) |
10' |
ONCOLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Iniezione di antiblastici |
10' |
4) Fleboclisi di antiblastici per uno o più soggetti trattati contemporaneamente |
60' |
ORTOPEDIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Bendaggio della colla di Zn coscia-piede |
30' |
4) Bendaggio a 8 per clavicola |
30' |
5) Bendaggio secondo Dessault semplice |
30' |
6) Bendaggio secondo Dessault amidato o gessato |
30' |
7) Applicazione gessi (voce unica) |
30' |
8) Busto gessato con o senza spalle |
45' |
9) Fratture grandi segmenti: riduzione incruenta |
30' |
10) Fratture medie segmenti: riduzione incruenta |
30' |
11) Fratture piccoli segmenti: riduzione incruenta |
30' |
12) Frattura-lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta |
30' |
13) Frattura-lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta |
30' |
14) Frattura-lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta |
30' |
15) Lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta |
15' |
16) Lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta |
15' |
17) Lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta |
15' |
18) Tenolisi |
30' |
19) Tenorrafia |
30' |
20) Ascesso freddo: iniezione intraascessuale successiva modificatrice |
15' |
21) Borsiti asportazione di borsiti retro olecraniche o/e perotulec |
15' |
22) Amputazione di piccoli segmenti |
30' |
OSTETRICIA E GINECOLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Biopsia mirata della vulva |
15' |
4) Biopsia della vagina |
15' |
5) Biopsia della portio |
15' |
6) Biopsia mirata cervicale |
15' |
7) Diatermocoagulazione del collo uterino |
15' |
8) Asportazione dei polipi utero-cervicali |
15' |
9) Applicazione di I.U.D. |
30' |
10) Colposcopia ed eventuale prelievo di materiale |
15' |
11) Ecografia |
30' |
12) Prelievo secreti per strisci citologici |
10' |
OTORINOLARINGOIATRIA |
|
Atti ed intervento |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Prelievo per biopsia (orecchio, fosse nasali, rinofaringe, cavo orale) |
10' |
4) Prelievo per biopsia laringea |
60' |
5) Cateterismo tubarico |
10' |
6) Riduzione fratture nasali: semplici |
30' |
7) Causticazioni varici del setto |
10' |
8) Cauterizzazione dei turbinati (per lato) |
10' |
9) Tamponamento nasale anteriore |
10' |
10) Tamponamento nasale posteriore |
15' |
PEDIATRIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Frenulotomia linguale |
15' |
4) Frenulotomia del prepuzio |
15' |
PSICHIATRIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Psicoterapia individuale (per seduta) |
30' |
4) Psicoterapia nucleo familiare |
30' |
RADIODIAGNOSTICA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Colangiografia endovenosa |
30' |
4) Urografia endovenosa |
30' |
5) Studio età ossea del bambino |
20' |
6) Clisma opaco doppio contrasto |
45' |
7) Stomaco e duodeno doppio contrasto |
30' |
8) Ecografia |
30' |
REUMATOLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Infiltrazioni intrarticolari |
15' |
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
TOSSICOLOGIA MEDICA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
MEDICINA NUCLEARE |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
UROLOGIA |
|
Atti ed interventi |
Impegno orario professionale |
1) Consulto in ambulatorio |
30' |
2) Consulto a domicilio |
90' |
3) Endoscopia vescicale |
40' |
4) Litotrisia endoscopica (oltre l'endoscopia) |
40' |
5) Circoncisione |
40' |
6) Cateterismo dell'uretere |
45' |
7) Causticazione endoscopica uretro-prostatica (oltre l'endoscopia) |
20' |
8) Elettrocoagulazione endoscopica vescicale |
40' |
9) Profilo pressorio uretrale |
40' |
10) Esame urodinamico completo |
40' |
Elenco delle parti firmatarie
(Omissis)