Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/03/1986 |
Numero: | 156 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati possono essere ammessi ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei [...] |
Art. 2. 1. L'utenza del servizio è concessa dal Ministro dei trasporti su istanza della parte interessata |
Art. 3. 1. Il Ministro dei trasporti, o, su delega del Ministro, il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede alla concessione di cui al precedente articolo [...] |
Art. 4. 1. L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di [...] |
Art. 5. 1. Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Ministro dei trasporti può sempre revocare, totalmente o parzialmente, la concessione per [...] |
Art. 6. 1. La convenzione ha la durata di un anno |
Art. 7. 1. L'utente potrà collegarsi all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a mezzo di un terminale [...] |
Art. 8. 1. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di [...] |
Art. 9. 1. Le informazioni non possono essere oggetto di alienazione o di cessione, neppure a titolo gratuito |
Art. 10. 1. Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero dei trasporti è esonerato da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ed in particolare per [...] |
Art. 11. 1. L'utente è tenuto a corrispondere un canone annuo che, per ogni singola categoria di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, è così determinato |
§ 98.1.30984 - D.P.R. 13 marzo 1986, n. 156. [1]
Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
(G.U. 13 maggio 1986, n. 109)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Ritenuto peraltro necessario - anche al fine di un coordinamento con l'art. 1 - integrare l'art. 4 del testo sottoposto all'esame del Consiglio di Stato con la espressa esplicitazione, tra gli utenti inclusi nella categoria B, dei privati cittadini, inclusione che non altera la sostanza della previsione normativa, ma la completa sotto il profilo dell'elencazione dei singoli utenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;
Emana
il seguente decreto:
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati possono essere ammessi ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono effettuati gratuitamente e su semplice richiesta.
1. L'utenza del servizio è concessa dal Ministro dei trasporti su istanza della parte interessata.
1. Il Ministro dei trasporti, o, su delega del Ministro, il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede alla concessione di cui al precedente articolo mediante la stipulazione di apposita convenzione con il richiedente.
1. L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categoria:
categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca;
categoria B: fabbriche costruttrici di veicoli o motori e loro associazioni, associazioni di rivenditori di veicoli o motori, privati cittadini.
1. Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Ministro dei trasporti può sempre revocare, totalmente o parzialmente, la concessione per ragioni di interesse pubblico.
1. La convenzione ha la durata di un anno.
2. In mancanza di disdetta da parte del Ministero dei trasporti, o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata.
3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.
1. L'utente potrà collegarsi all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a mezzo di un terminale e di una stampante tecnicamente compatibile con la rete.
2. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza della direzione del centro.
3. Le spese di acquisto o locazione del terminale e della stampante nonchè quelle di collegamento del terminale con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazioni sono integralmente a carico dell'utente.
4. I dati richiesti potranno essere acquisiti anche mediante altri supporti meccanografici forniti dall'utente.
1. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca.
2. Le informazioni saranno fornite limitatamente agli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile.
3. La possibilità di fornire informazioni con stati di aggregazione diversi da quelli disponibili sarà valutata di volta in volta dal Ministro dei trasporti.
4. In ogni caso il costo delle procedure necessarie, di cui il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, acquisisce la piena ed esclusiva proprietà, sarà integralmente a carico dell'utente.
1. Le informazioni non possono essere oggetto di alienazione o di cessione, neppure a titolo gratuito.
2. La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione chiara della provenienza dal centro elaborazione dati della motorizzazione civile.
3. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.
1. Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero dei trasporti è esonerato da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti nei propri archivi, nonchè per le eventuali sospensioni del servizio.
1. L'utente è tenuto a corrispondere un canone annuo che, per ogni singola categoria di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, è così determinato:
lire un milione cinquecentomila, se appartiene alla categoria A
lire due milioni cinquecentomila, se appartiene alla categoria B.
2. Il canone dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione e anticipatamente, e comunque prima dell'inizio del servizio, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.
3. A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione l'utente deve prestare, con le modalità previste dall'art. 54 del
4. Nella convenzione verranno determinate le modalità dell'accesso agli archivi ed il tipo delle informazioni da fornire.
5. In ogni caso nei confronti degli utenti privati le informazioni concernenti i dati sulle immatricolazioni di veicoli saranno depurate dei dati anagrafici degli intestatari.
6. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà provvedere con decreto all'eventuale revisione delle misure del canone di cui al comma 1 del presente articolo e stipulare convenzioni particolari con singole categorie di utenti diverse da quelle previste nell'art. 4 del presente regolamento.
[1] Decreto abrogato dall'art. 14 del