§ 98.1.30965 - D.P.R. 5 aprile 1985, n. 229.
Integrazione esplicativa dell'art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, approvato con decreto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/04/1985
Numero:229


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780, è sostituito [...]


§ 98.1.30965 - D.P.R. 5 aprile 1985, n. 229. [1]

Integrazione esplicativa dell'art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780, in materia di servitù militari.

(G.U. 5 giugno 1985, n. 131)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Vista la legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari;

     Visto l'art. 16, comma primo, del regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1985;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780, è sostituito dal seguente:

     "I provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge, necessari per la tutela della pubblica incolumità nel corso delle esercitazioni militari e dei corpi civili dello Stato militarmente addestrati, sono adottati dal comandante territoriale con propria ordinanza".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.