§ 98.1.30941 - D.P.R. 18 agosto 1984, n. 538.
Modificazioni alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e procuratore dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/08/1984
Numero:538


Sommario
Art. 1.      L'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Sono abrogati gli articoli 3e4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211


§ 98.1.30941 - D.P.R. 18 agosto 1984, n. 538.

Modificazioni alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e procuratore dello Stato.

(G.U. 4 settembre 1984, n. 243)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

     Ritenuta la necessità di apportare talune modifiche alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e procuratore dello Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1984;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro di grazia e giustizia;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     L'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente:

     "A ciascun candidato sono consegnate due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.

     Il candidato, compiuto il proprio lavoro senza apporre sottoscrizioni od altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande, in minuta ed in copia, o soltanto in minuta se la copia non sia stata fatta. Il candidato scrive sul cartoncino il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita; quindi, messo il cartoncino nella busta piccola, la suggella e la inserisce nella busta grande, che richiude e rimette al presidente della commissione o a chi, nel momento, ne fa le veci.

     Il presidente o commissario, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone la firma trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

     Al termine della prova tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e firmati all'esterno dal presidente medesimo, da un altro membro della commissione e dal segretario.

     Di tutto quanto avviene durante la prova il segretario stende processo verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal segretario medesimo".

 

          Art. 2.

     L'art. 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente:

     "Nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai candidati dal presidente all'inizio dell'ultima prova, la commissione in seduta pubblica, constatata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in una unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutti i lavori, avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.

     Tutte le buste, debitamente numerate, sono poi raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e firmati dal presidente medesimo, da un altro membro della commissione e dal segretario.

     Compiute le operazioni di cui sopra, la commissione è convocata nel termine di giorni cinque per iniziare l'esame dei lavori.

     Verificata l'integrità dei pieghi e delle singole buste, il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande.

     Lo stesso numero viene poi trascritto, non appena aperta la busta contenente il primo lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla bustina contenente il cartoncino di identificazione.

     La commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo aver ultimato la lettura degli elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio, secondo le norme indicate nel successivo art. 25.

     Il voto attribuito viene annotato in calce, in tutte le lettere, sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene indicato nel processo verbale.

     Viene annullata la prova di coloro che abbiano firmato il lavoro o lo abbiano contrassegnato in qualunque modo. Viene, ugualmente, annullata la prova del candidato quando la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da un altro lavoro, ovvero da qualche autore.

     Se la revisione di tutti i lavori non si esaurisce nella stessa seduta, i lavori riveduti, racchiusi nelle rispettive buste insieme alle buste più piccole, contenenti i cartoncini di identificazione, ed i lavori da rivedere vengono riuniti in piego con le formalità prescritte dal quinto comma dell'art. 21.

     Esaurita la revisione di tutti i lavori, si procede al riconoscimento dei nomi mediante l'apertura delle buste più piccole contenenti i cartoncini di identificazione".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente:

     "Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito o non regolarmente documentate".

 

          Art. 4.

     Sono abrogati gli articoli 3e4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211.