Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/12/1981 |
Numero: | 856 |
Sommario |
Art. 1. Il quarto comma dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Le disposizioni recate dall'art. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1982 |
§ 98.1.30843 - D.P.R. 22 dicembre 1981, n. 856.
Integrazione dell'art. 50, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(G.U. 21 gennaio 1982, n. 20)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'art. 2 della
Visto l'art. 30 della
Visto l'art. 22 della
Visto l'art. 48 della
Vista la
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
Il quarto comma dell'art. 50 del
"I redditi indicati nel terzo comma, lettera a), dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, con esclusione, relativamente alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale, delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di vitto e alloggio, ridotto del dieci per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese. I redditi indicati nel predetto comma, lettere b) e c), dello stesso art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione".
Le disposizioni recate dall'art. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1982.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.