§ 98.1.30843 - D.P.R. 22 dicembre 1981, n. 856.
Integrazione dell'art. 50, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, concernente istituzione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1981
Numero:856


Sommario
Art. 1.      Il quarto comma dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Le disposizioni recate dall'art. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1982


§ 98.1.30843 - D.P.R. 22 dicembre 1981, n. 856.

Integrazione dell'art. 50, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

(G.U. 21 gennaio 1982, n. 20)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

     Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

     Visto il D.L. 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

     Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

     Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

     Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

     Visto l'art. 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

     Vista la legge 1° dicembre 1981, n. 692;

     Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il quarto comma dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "I redditi indicati nel terzo comma, lettera a), dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, con esclusione, relativamente alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale, delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di vitto e alloggio, ridotto del dieci per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese. I redditi indicati nel predetto comma, lettere b) e c), dello stesso art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni recate dall'art. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.