§ 98.1.30817 - D.P.R. 18 novembre 1980, n. 929.
Determinazione delle misure nette giornaliere del premio industriale da corrispondere al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1980
Numero:929


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 674, sono così maggiorate
Art. 2.      Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente decreto si farà fronte, nei limiti di spesa annua stabiliti dall'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 101


§ 98.1.30817 - D.P.R. 18 novembre 1980, n. 929.

Determinazione delle misure nette giornaliere del premio industriale da corrispondere al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con decorrenza 1° gennaio 1979.

(G.U. 7 gennaio 1981, n. 5)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

     Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 29;

     Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

     Visto l'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 101;

     Visto l'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico SILP - SILULAP - SILTS - FIP - UILPOST - UILTES, aderenti alla Federazione Unitaria CGIL - CISL - UIL e SINDIP sulla revisione delle misure giornaliere del premio industriale spettante al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

     Considerato che alla suddetta data del 13 marzo 1980 non erano stati definiti i provvedimenti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, concernenti la individuazione delle qualifiche funzionali e la definizione dei relativi profili professionali del personale postelegrafonico, per cui, ai fini della rideterminazione delle misure giornaliere del premio industriale, si è dovuto fare riferimento ai raggruppamenti stabiliti nelle tabelle A e B allegate alla citata legge 27 ottobre 1973, n. 674;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 674, sono così maggiorate:

     Tabella A - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

     L. 160 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 14, 13, 12 e 10;

     L. 320 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3;

     L. 320 nette giornaliere per il personale operaio compreso nel raggruppamento 14 e per i direttori aggiunti di divisione, compresi nel raggruppamento 2;

     L. 500 nette giornaliere per il personale direttivo con qualifiche ad esaurimento, compreso nei raggruppamenti 1 e 2.

     Tabella B - Azienda di Stato per i servizi telefonici:

     L. 160 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 15, 14, 12 e 11;

     L. 320 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3;

     L. 320 nette giornaliere per gli impiegati addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi compresi nel raggruppamento 11 e per i direttori aggiunti di divisione, compresi nel raggruppamento 2;

     L. 500 nette giornaliere per il personale direttivo con qualifiche ad esaurimento, compreso nei raggruppamenti 1 e 2.

 

          Art. 2.

     Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente decreto si farà fronte, nei limiti di spesa annua stabiliti dall'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

     per l'anno finanziario 1979, a carico dei capitoli relativi al premio industriale, iscritti nello stato di previsione della spesa delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, utilizzando all'uopo, in applicazione del citato art. 22 della legge n. 101, le somme impegnate nel medesimo anno sui predetti capitoli;

     per l'anno finanziario 1980 ed i successivi, a carico degli stanziamenti dei capitoli concernenti il suddetto premio industriale, iscritti nello stato di previsione della spesa delle medesime aziende per gli stessi anni.