Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/06/1980 |
Numero: | 393 |
Sommario |
Art. unico. Gli articoli 2, 5, 6 e 9 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con [...] |
§ 98.1.30802 - D.P.R. 3 giugno 1980, n. 393.
Modificazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359.
(G.U. 4 agosto 1980, n. 212)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 8 del
Visto il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con
Riconosciuta la necessità di apportare talune modifiche alle disposizioni contenute nel citato regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
Gli articoli 2, 5, 6 e 9 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con
Art. 2 - il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000".
Art. 5 - il punto 3) del primo comma è sostituito dal seguente:
"3) affitto di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonchè per esigenze diverse connesse con l'attività del Ministero, quando non vi siano disponibili, sufficienti ovvero idonei locali demaniali";
Art. 6 - è sostituito dal seguente:
"I preventivi di cui al precedente art. 4 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000.
Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona, o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di lire 30 milioni.
I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti".
Art. 9 - il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 5, punti 1), 2), 3), 7), 13) e 15), limitatamente alla pulizia dei locali, occorre, in ogni caso, per gli uffici periferici, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione centrale".