§ 98.1.30801 - D.P.R. 16 maggio 1980, n. 271.
Modificazioni alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/05/1980
Numero:271


Sommario
Art. 1.      All'art. 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      L'art. 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dalla seguente disposizione
Art. 3.      L'art. 16 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dalla seguente disposizione
Art. 4.      All'art. 18 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono aggiunti i seguenti commi


§ 98.1.30801 - D.P.R. 16 maggio 1980, n. 271.

Modificazioni alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato.

(G.U. 24 giugno 1980, n. 171)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina dei concorsi ad avvocato e procuratore dello Stato;

     Considerata l'esigenza di un adeguamento della disciplina anzidetta, allo scopo di assicurare una maggiore speditezza ai procedimenti concorsuali;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     All'art. 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è aggiunto il seguente comma:

     "Le prove scritte possono aver luogo anche nelle altre sedi indicate nel decreto che indice il concorso o in successivo atto da comunicare ai partecipanti del concorso. A questi sarà segnalata la sede di partecipazione alla prova cui saranno assegnati in relazione alla residenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso, mediante pubblicazione di apposito atto in Gazzetta Ufficiale".

 

          Art. 2.

     L'art. 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dalla seguente disposizione:

     "La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di avvocato dello Stato è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonchè da un magistrato della Corte di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale.

     Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

     I componenti la commissione ed il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato".

 

          Art. 3.

     L'art. 16 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dalla seguente disposizione:

     "La commissione giudicatrice dei concorsi a posti di procuratore dello Stato è composta da un avvocato dello Stato con classe di stipendio non inferiore alla terza, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato alla terza o alla seconda classe di stipendio, nonchè da un magistrato di corte d'appello, da un avvocato o da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal presidente della corte d'appello, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale.

     Un procuratore dello Stato disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

     I componenti la commissione ed il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato".

 

          Art. 4.

     All'art. 18 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio e costituito da altri due avvocati o procuratori dello Stato e da un segretario scelto tra gli impiegati della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, nominati con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato.

     Nel caso previsto dal comma precedente, la commissione esaminatrice, in una seduta da tenersi non prima di due giorni precedenti a quello di inizio dello svolgimento della prima delle prove scritte, formula i tre distinti temi per ciascuna delle prove.

     Di ciascun tema sono fatte tante copie quante sono le sedi delle prove scritte diverse da quella della commissione esaminatrice.

     Gli originali di ciascun tema sono, in relazione alle singole materie di prova, contrassegnati con numerazione progressiva e chiusi in buste tra loro identiche e prive di contrassegni esterni. Dette buste sono raccolte e chiuse in unico plico contrassegnato all'esterno dall'indicazione della materia di prova.

     Le copie di ciascun tema sono invece raccolte in buste che devono essere contrassegnate anche all'esterno dal numero progressivo corrispondente al tema inseritovi e sono, a loro volta, raccolte e chiuse in unico plico contrassegnato dall'indicazione all'esterno della materia di prova. Tutte le buste contenenti i singoli temi relativi alle diverse materie e tutti i plichi contenenti i temi relativi a ciascuna prova devono essere firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. I plichi sono anche suggellati e sono conservati rispettivamente dal presidente della commissione e da ciascun presidente di comitato di vigilanza che ne riceverà personale consegna a cura di inviati del segretario della commissione.

     All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice fa constatare l'integrità della chiusura del plico contenente le buste relative alla prova da svolgere, lo apre, fa constatare l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere e telecomunica immediatamente ai presidenti dei comitati di vigilanza l'indicazione della materia di prova ed il numero distintivo del tema sorteggiato.

     Ciascun presidente dei comitati di vigilanza, appena ricevuta tale comunicazione, fatta constatare l'integrità della chiusura del plico contenente le buste relative alla prova da svolgere, lo apre, e, fatta constatare l'integrità della chiusura delle tre buste, apre quella contrassegnata dal numero del tema sorteggiato.

     I membri dei comitati di vigilanza ed il segretario esercitano le funzioni ed hanno i poteri, durante lo svolgimento delle prove scritte, che sono attribuiti ai membri e al segretario della commissione esaminatrice.

     I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono trasmessi, a cura del presidente del comitato di vigilanza, al presidente della commissione".