Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/06/1978 |
Numero: | 373 |
Sommario |
Art. 1. Il penultimo e l'ultimo comma dell' art. 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dall'art. 24 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 2. Il quarto comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Nell'allegato n. 1, punto 2) foraggere, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo la specie "Pisum arvense L." "Pisello da foraggio" è aggiunta la specie "Poa pratensis" "Fienarola dei prati" |
§ 98.1.30745 - D.P.R. 8 giugno 1978, n. 373.
Modificazioni ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e alla legge 20 aprile 1976, n. 195, sulla disciplina dell'attività sementiera.
(G.U. 18 luglio 1978, n. 199)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Ravvisata la necessità di adeguare le vigenti norme nazionali alle direttive delle Comunità europee in materia di specie e varietà delle sementi n. 75/502 della commissione del 25 luglio 1975, n. 77/648 del consiglio dell'11 ottobre 1977 e n. 78/55 del consiglio del 19 dicembre 1977;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
Decreta:
Il penultimo e l'ultimo comma dell' art. 12 della
"I prodotti sementieri di cui al primo comma del presente articolo devono essere contenuti in involucri chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Le modalità della chiusura ufficiale e le disposizioni in materia di contrassegno ufficiale degli imballaggi sono disciplinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.
Con lo stesso regolamento saranno stabilite per le piccole confezioni i limiti di peso e le specie per le quali non è obbligatoria la chiusura ufficiale e l'apposizione del cartellino di certificazione".
Il quarto comma dell'art. 40 della
"Il giudizio relativo all'idoneità delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma, quando consentiti allo Stato membro, sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nell'allegato n. 1, punto 2) foraggere, della
Nell'allegato n. 2, punto a) graminacee, della