Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/11/1977 |
Numero: | 1100 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1471, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.30726 - D.P.R. 7 novembre 1977, n. 1100.
Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, che approva il regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria.
(G.U. 25 febbraio 1978, n. 56)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con
Vista la
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, e 28 dicembre 1970, n. 1471;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio del Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;
Decreta:
L'art. 4 del
"Il consiglio direttivo è costituito da:
a) il presidente dell'ente, designato dal Ministro per i trasporti;
b) due membri designati dal Ministro per i trasporti, appartenenti ai ruoli organici della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;
c) un membro designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, appartenente ai ruoli organici della carriera direttiva della predetta amministrazione;
d) tre membri designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni sindacali della gente dell'aria a carattere nazionale più rappresentative.
Il presidente e i componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente".