§ 98.1.30723 - D.P.R. 10 ottobre 1977, n. 920.
Modificazione all'art. 126 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/10/1977
Numero:920


Sommario
Art. unico.      Il testo dell'art. 126 del regolamento della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente


§ 98.1.30723 - D.P.R. 10 ottobre 1977, n. 920.

Modificazione all'art. 126 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

(G.U. 23 dicembre 1977, n. 349)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

     Visto il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Il testo dell'art. 126 del regolamento della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

Art. 126. (Novellame per consumo).

     Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo precedente, può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1° dicembre al 30 aprile di ciascun anno.