§ 98.1.30719 - D.P.R. 6 settembre 1977, n. 714.
Modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernente disposizioni sui conferimenti dei posti di notaio.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/09/1977
Numero:714


Sommario
Art. 1.      Al comma primo dell'art. 11 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è aggiunta la seguente disposizione
Art. 2.      L'art. 12 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.30719 - D.P.R. 6 settembre 1977, n. 714.

Modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernente disposizioni sui conferimenti dei posti di notaio.

(G.U. 6 ottobre 1977, n. 273)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al regolamento contenente disposizioni per il conferimento dei posti di notaio, approvato con regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Al comma primo dell'art. 11 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è aggiunta la seguente disposizione:

     "Le domande di ammissione al concorso, con gli allegati, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante".

 

          Art. 2.

     L'art. 12 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

     "L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Ministro. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel bando. Gli stessi candidati sono tenuti a presentarsi, per la preliminare identificazione personale e per il ritiro della tessera di riconoscimento, nella sede e nei giorni indicati nel bando.

     L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o delle altre condizioni".

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.