Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/10/1976 |
Numero: | 785 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 915, è così modificato |
§ 98.1.30687 - D.P.R. 2 ottobre 1976, n. 785.
Modificazione all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 915, contenente nuovi termini per l'attuazione delle norme transitorie di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per i distributori stradali di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.
(G.U. 6 dicembre 1976, n. 325)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 23 del regio
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
L'art. 1 del
"Per l'attuazione delle norme di cui al primo e al terzo comma dell'art. 31 del
Resta fermo l'obbligo, di cui al secondo comma dell'art. 31 del succitato decreto n. 208, di rimuovere, anche prima della scadenza del termine predetto, gli impianti esistenti in centri abitati ove urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano".