Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/09/1976 |
Numero: | 749 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.30685 - D.P.R. 14 settembre 1976, n. 749.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, contenente norme sull'organizzazione e sul funzionamento del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
(G.U. 13 novembre 1976, n. 303)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17 del
Visto il
Visti in particolare gli articoli 1 e 12 del detto
Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 16 aprile 1974, con il quale sono state apportate modifiche alla strutturazione di alcuni uffici centrali del detto Ministero;
Considerato che, per effetto delle citate modifiche, il riconoscimento e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, già di competenza della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, è stato demandato alla Direzione generale della produzione agricola;
Considerato che, in connessione a quanto sopra detto, occorre provvedere al trasferimento delle sedi del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e del suo ufficio di segreteria dalla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli a quella della produzione agricola;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
L'art. 1 del
"Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 del
Il secondo comma dell'art. 12 del
"Esso ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ed è retto da un funzionario del detto Ministero, con funzioni di segretario, di qualifica non inferiore a direttore di sezione".