Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/09/1976 |
Numero: | 791 |
§ 98.1.30684 - D.P.R. 8 settembre 1976, n. 791.
Modificazione agli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, concernenti il rilascio di duplicati dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio delle professioni.
(G.U. 9 dicembre 1976, n. 327)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 87 della Costituzione;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con
Veduto il regolamento approvato con
Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche al citato regolamento, in conformità delle direttive per lo snellimento delle procedure amministrative;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Decreta:
Gli articoli 50 e 71 del
Art. 50.
Per ciascun laureato o diplomato, oltre il diploma originale, steso sull'apposito modulo e da consegnare all'interessato, viene redatto altro esemplare originale del diploma, steso su carta di tipo e di formato differente, che deve essere anch'esso firmato dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto, dal preside della facoltà e dal direttore amministrativo. Esso è conservato nel fascicolo personale del laureato o diplomato.
Nei casi di smarrimento o distruzione dei diplomi originali di laurea, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al rilascio dei duplicati dei diplomi, che sono la riproduzione esatta del diploma originale, cui si aggiungerà la dichiarazione, firmata dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto e dal direttore amministrativo e munita del timbro dell'Università o Istituto, che il titolo è duplicato del diploma originale smarrito o distrutto.
A tal fine, l'interessato deve presentare al rettore o direttore dell'ateneo competente apposita domanda in carta legale corredata dei documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma.
Fuori dei casi di smarrimento o di distruzione del diploma, il rettore o direttore può consentire, per giustificati e comprovati motivi, il rilascio del duplicato in sostituzione del diploma a suo tempo rilasciato, che deve essere restituito alla segreteria universitaria e conservato, previo annullamento, nel fascicolo personale dell'interessato.
Art. 71.
Fermo restando quanto disposto con decreto ministeriale 6 maggio 1963, per il rilascio dei duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni, valgono le disposizioni del precedente art. 50.