§ 98.1.30684 - D.P.R. 8 settembre 1976, n. 791.
Modificazione agli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, concernenti il rilascio di duplicati dei diplomi di laurea e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/09/1976
Numero:791

§ 98.1.30684 - D.P.R. 8 settembre 1976, n. 791.

Modificazione agli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, concernenti il rilascio di duplicati dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio delle professioni.

(G.U. 9 dicembre 1976, n. 327)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Veduto l'art. 87 della Costituzione;

     Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

     Veduto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e successive modificazioni;

     Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche al citato regolamento, in conformità delle direttive per lo snellimento delle procedure amministrative;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

     Decreta:

 

     Gli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sono modificati come appresso:

Art. 50.

     Per ciascun laureato o diplomato, oltre il diploma originale, steso sull'apposito modulo e da consegnare all'interessato, viene redatto altro esemplare originale del diploma, steso su carta di tipo e di formato differente, che deve essere anch'esso firmato dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto, dal preside della facoltà e dal direttore amministrativo. Esso è conservato nel fascicolo personale del laureato o diplomato.

     Nei casi di smarrimento o distruzione dei diplomi originali di laurea, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al rilascio dei duplicati dei diplomi, che sono la riproduzione esatta del diploma originale, cui si aggiungerà la dichiarazione, firmata dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto e dal direttore amministrativo e munita del timbro dell'Università o Istituto, che il titolo è duplicato del diploma originale smarrito o distrutto.

     A tal fine, l'interessato deve presentare al rettore o direttore dell'ateneo competente apposita domanda in carta legale corredata dei documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma.

     Fuori dei casi di smarrimento o di distruzione del diploma, il rettore o direttore può consentire, per giustificati e comprovati motivi, il rilascio del duplicato in sostituzione del diploma a suo tempo rilasciato, che deve essere restituito alla segreteria universitaria e conservato, previo annullamento, nel fascicolo personale dell'interessato.

Art. 71.

     Fermo restando quanto disposto con decreto ministeriale 6 maggio 1963, per il rilascio dei duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni, valgono le disposizioni del precedente art. 50.