Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/07/1976 |
Numero: | 649 |
§ 98.1.30683 - D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649.
Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, sull'ordinamento della professione di giornalista.
(G.U. 20 settembre 1976, n. 250)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la
Visto il regolamento per l'esecuzione della
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
Sono approvate, nell'unito testo, sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, le modifiche al regolamento per l'esecuzione della
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 60, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 FEBBRAIO 1965, N. 115, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 1.
Dopo il terzo comma dell'art. 34 del
"Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della
Art. 2.
Il primo comma dell'art. 44 del
"La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge consiste nello svolgimento - a scelta del candidato - di una delle attività redazionali proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo, della agenzia di stampa o del periodico o nella predisposizione di uno schema di impaginazione, comprensivo di tutte le indicazioni per la realizzazione tipografica, di una parte di un quotidiano o di un periodico sulla base dei criteri indicati dalla commissione e dal materiale dalla stessa fornito o nella illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico comprensivo delle indicazioni tecniche sulla base degli elementi o del materiale forniti dalla commissione esaminatrice".