Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/12/1975 |
Numero: | 683 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 66 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 98.1.30654 - D.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683.
Disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni
(G.U. 29 dicembre 1975, n. 341)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'art. 2 della
Visto l'art. 30 della
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 66 del
"Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50% dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell'art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,20% quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2% dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5%".
La disposizione del comma precedente si applica dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto.Tuttavia ad ogni effetto si tiene conto anche degli accantonamenti effettuati in precedenti periodi di imposta con riferimento a crediti diversi da quelli indicati nel comma precedente [1] .
In deroga all'art. 17 del
È soppresso il quarto comma dell'art. 66 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 20 gennaio 1976, n. 16.