§ 98.1.30654 - D.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683.
Disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1975
Numero:683


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 66 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 98.1.30654 - D.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683.

Disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni

(G.U. 29 dicembre 1975, n. 341)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

     Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

     Visto il D.L. 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

     Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

     Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

     Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni correttive e integrative del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

     Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 66 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

     "Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50% dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell'art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,20% quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2% dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5%".

     La disposizione del comma precedente si applica dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto.Tuttavia ad ogni effetto si tiene conto anche degli accantonamenti effettuati in precedenti periodi di imposta con riferimento a crediti diversi da quelli indicati nel comma precedente [1] .

     In deroga all'art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dagli accantonamenti di cui al primo comma effettuati per crediti diversi da quelli ivi indicati non può essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi.

     È soppresso il quarto comma dell'art. 66 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 20 gennaio 1976, n. 16.