§ 98.1.30635 - D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232.
Norme in materia di imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/04/1975
Numero:232


Sommario
Art. 1.      L'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi, non soggetti ad ulteriore lavorazione, estratti dagli impianti di lavorazione o di deposito per l'immissione in consumo con pagamento [...]
Art. 2.      Ai fini del precedente articolo si intende per misuratore meccanico qualsiasi apparecchiatura atta ad effettuare la misurazione statica o dinamica di prodotti petroliferi nelle loro condizioni [...]
Art. 3.      Gli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati devono essere compilati, in contradditorio con la ditta [...]
Art. 4.      I primi due commi dell'art. 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti
Art. 5.      Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, dopo la lettera R) sono [...]
Art. 6.      Dalla lettera b) del terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 e della lettera P) della tabella A [...]
Art. 7.      L'installazione dei misuratori meccanici nei casi in cui è prescritta dal precedente art. 1 deve essere fatta entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
Art. 8.      Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto


§ 98.1.30635 - D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232. [1]

Norme in materia di imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi.

(G.U. 23 giugno 1975, n. 163)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente, tra l'altro, delega legislativa in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi;

     Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 2 della predetta legge 14 agosto 1974, n. 346;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi, non soggetti ad ulteriore lavorazione, estratti dagli impianti di lavorazione o di deposito per l'immissione in consumo con pagamento dell'imposta di fabbricazione o in esenzione d'imposta, deve essere eseguito attraverso l'uso obbligatorio di misuratori meccanici.

     L'uso dei misuratori meccanici è altresì obbligatorio per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi estratti sotto vincolo di bolletta a cauzione per il trasferimento ad altri impianti di lavorazione o di deposito o per l'esportazione o per altre destinazioni consentite e dei prodotti petroliferi introdotti negli impianti di lavorazione o di deposito con provenienza dall'estero o da altri impianti nazionali con scorta di bolletta a cauzione, nonchè dei prodotti comunque movimentati senza corresponsione di imposta.

     Qualora l'installazione di misuratori meccanici presenti specifiche difficoltà tecniche l'amministrazione finanziaria può autorizzare che gli accertamenti quantitativi di cui al precedente comma e quelli dei gas di petrolio liquefatti estratti anche con pagamento di imposta siano eseguiti mediante l'uso di idonei serbatoi debitamente tarati [2] .

     L'accertamento quantitativo, mediante l'uso di serbatoi debitamente tarati può essere eseguito, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria, anche per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, estratti per l'immissione in consumo. Con le stesse modalità può essere anche eseguito l'accertamento quantitativo degli oli minerali non raffinati di cui alla lettera I della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, o comunque di altri prodotti, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie e presso gli stabilimenti in cui sono stati ottenuti.

     I gas incondensati di raffineria bruciati nell'interno degli stabilimenti nei quali sono ottenuti, con utilizzazione del calore, devono essere accertati quantitativamente mediante idonei misuratori. Per i predetti gas, bruciati senza utilizzazione del calore, l'accertamento deve essere eseguito secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria [3] .

 

          Art. 2.

     Ai fini del precedente articolo si intende per misuratore meccanico qualsiasi apparecchiatura atta ad effettuare la misurazione statica o dinamica di prodotti petroliferi nelle loro condizioni fisiche all'atto dell'accertamento.

     I misuratori meccanici destinati all'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta di fabbricazione devono essere legalizzati dagli uffici metrici secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

     E' in facoltà degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione di accertare, nell'intervallo fra due verificazioni periodiche metriche successive, il corretto funzionamento ed il rispetto dell'esattezza regolamentare dei predetti misuratori meccanici ogni qualvolta lo ritengano necessario ai fini della tutela fiscale.

     Con apposito decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, emanato di concerto con il Ministro per le finanze sarà disciplinata l'ammissione alla verificazione metrica ed alla legalizzazione dei serbatoi tarati, dotati di tabelle di corrispondenza livello-capacità.

     Fino a quando non sarà emanato il decreto di cui al comma precedente i serbatoi stessi potranno essere utilizzati per l'accertamento fiscale dei prodotti petroliferi previsto nel terzo e quarto comma dell'art. 1 del presente decreto a condizione che essi risultino tarati da parte degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

     Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, emanato di concerto con il Ministro per le finanze, possono essere stabilite nuove classi di precisione, riducendo gli errori massimi tollerati previsti dalle norme vigenti, per i misuratori meccanici utilizzati nell'accertamento di prodotti petroliferi soggetti ad imposta di fabbricazione.

 

          Art. 3.

     Gli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati devono essere compilati, in contradditorio con la ditta esercente l'impianto, alla fine di ogni quadrimestre dell'anno solare.

     Dagli inventari deve risultare, per ciascuna specie di prodotto petrolifero, la giacenza all'inizio del quadrimestre, la movimentazione avvenuta nel quadrimestre, le rimanenze esistente alla fine del quadrimestre nonchè il calcolo del calo effettivamente riscontrato e di quello ammissibile ad abbuono di imposta.

     Un esemplare dell'inventario quadrimestrale deve essere trasmesso, entro il mese successivo alla scadenza del quadrimestre, al Ministero delle finanze ed al compartimento doganale, competente per territorio, al quale sono pure inviate, nei termini stabiliti, le relative contabilità per la prescritta revisione.

 

          Art. 4.

     I primi due commi dell'art. 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     "Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:

1) Gas di petrolio liquefatti  4 per cento

2) Benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati:

a) custodita nei magazzini di fabbrica 2,5 per cento

b) custodita nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata 3 per cento

3) Altri prodotti petroliferi, estratti aromatici, prodotti di composizione simile e assimilati 1 per cento

     Gli abbuoni di cui al comma precedente sono calcolati in ragione del periodo di giacenza e sono accordati dal dirigente dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o della circoscrizione doganale, competente per territorio, con determinazione formale da allegare al relativo inventario, quando risulta che la deficienza è da attribuire esclusivamente a calo naturale di giacenza.

     La revisione delle percentuali massime dei cali di giacenza ammissibili ad abbuono e delle relative modalità, ai fini delle eventuali riduzioni correlative ad aggiornamenti tecnologici, è effettuata con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

 

          Art. 5.

     Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, dopo la lettera R) sono aggiunte le seguenti lettere:

     "S) Monoalchilati in miscela, sintetici, liquidi alla temperatura di 15° C ed alla pressione normale, ottenuti dalla sintesi del benzolo con olefine ramificate, costituiti da idrocarburi alchil-arilici con catena alchilica avente da 4 a 7 atomi di carbonio, che, in un intervallo di temperatura superiore a 5° C ed a pressione normale, distillano, comprese le perdite, a 150° C non più del 5 per cento in volume ed a 250° C almeno il 90 per cento in volume (metodo ASTM D-86) e che contengono non più del 30 per cento in volume di isoparaffine C_9-C_15 derivanti, quali inevitabili e caratteristici sottoprodotti, dalla sintesi di cui sopra:

     1) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione, nonchè dalla fabbricazione di vernici, di diluenti per vernici o dalla preparazione di prodotti fiscalmente assimilabili ai petroliferi.

     T) Polialchilati in miscela, ottenuti dalla sintesi del benzolo con propilene, costituiti da idrocarburi alchil-arilici, aventi catene alchiliche con non meno di 3 e non più di 5 atomi di carbonio, che, in un intervallo di temperatura superiore a 5° C ed a pressione normale, distillano, comprese le perdite, a 170° C non più del 5 per cento in volume ed a 250° C almeno il 90 per cento in volume (ASTM D-86) e che contengono o non impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume ed inoltre, in percentuale non superiore al 30 per cento in volume, monoalchilati con catena alchilica avente non meno di 3 e non più di 5 atomi di carbonio, prodotti questi ultimi derivanti dalla sintesi di cui sopra:

     1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono stati prodotti;

     2) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla fabbricazione di vernici, di diluenti per vernici o dalla preparazione di prodotti fiscalmente assimilabili ai petroliferi;

     3) destinati alla lavorazione per ottenere isomeri isolati o frazioni ristrette di distillati. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di lavorazione".

 

          Art. 6.

     Dalla lettera b) del terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 e della lettera P) della tabella A allegata al predetto decreto-legge sono depennate le parole "contenenti o non idrocarburi di altre categorie".

     La lettera I) della tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, numero 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, è sostituita dalla seguente:

     "I) Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide:

     Si classificano come "miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide" i miscugli degli idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimenti di sintesi, liquidi alla temperatura di 15° C ed alla pressione normale, contenenti o non impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume".

 

          Art. 7.

     L'installazione dei misuratori meccanici nei casi in cui è prescritta dal precedente art. 1 deve essere fatta entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Per l'installazione dei misuratori meccanici, nei casi indicati al secondo comma dell'art. 1, può essere accordata dall'Amministrazione finanziaria, per comprovati e giustificati motivi, una proroga di non oltre due anni al termine indicato nel precedente comma.

 

          Art. 8.

     Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 68 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

[2] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15.