Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/09/1973 |
Numero: | 966 |
Sommario |
Art. unico. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, concernente nuove norme sulla medaglia d'onore per lunga navigazione, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti [...] |
§ 98.1.30596 - D.P.R. 26 settembre 1973, n. 966. [1]
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, e successive modificazioni, concernente nuove norme sulla medaglia d'onore per lunga navigazione.
(G.U. 6 febbraio 1974, n. 34)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, che istituisce la medaglia d'onore per lunga navigazione;
Visto il
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la difesa, per le finanze e per la marina mercantile
Decreta:
Al
Il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
"La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari della Marina militare ed a quelli del Corpo della guardia di finanza nonchè agli iscritti nelle matricole della gente di mare che abbiano compiuto, rispettivamente, su navi in armamento od in riserva, su unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero delle finanze, su navi mercantili nazionali, venti anni di navigazione per la medaglia di primo grado, quindici anni per la medaglia di secondo grado e dieci anni per la medaglia di terzo grado. Per le unità del Corpo della guardia di finanza i militari interessati devono aver fatto effettivamente e organicamente parte del relativo equipaggio, in quanto ad esse assegnati, con determinazione specifica in base alle tabelle di armamento".
Il quarto comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
"Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti sono attribuiti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile o al comando generale della guardia di finanza, a seconda che trattisi di deceduto già militare della Marina militare o iscritto nelle matricole della gente di mare o militare del Corpo della guardia di finanza".
Nell'art. 3, lettera b) del primo comma è sostituita dalla seguente:
"b) per i militari del Corpo della guardia di finanza dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero delle finanze".
[1] Abrogato dall'art. 2269 del