Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/08/1971 |
Numero: | 1302 |
Sommario |
Art. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e [...] |
Art. 2. Nell'art. 3, il sesto comma è sostituito dai seguenti |
Art. 3. Nell'art. 4, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti |
Art. 4. Nell'art. 5, il quarto comma è sostituito dai seguenti |
Art. 5. Nell'art. 6, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti |
Art. 6. Nell'art. 11, il secondo comma è sostituito dal seguente |
Art. 7. Nell'art. 17, il secondo comma è sostituito dai seguenti |
Art. 8. L'art. 18 è sostituito dal seguente |
Art. 9. Nell'art. 20, il quarto comma è sostituito dal seguente |
§ 98.1.30538 - D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302. [1]
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 11 febbraio 1972, n. 39)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la
Visto il
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Al
Nell'art. 3, il sesto comma è sostituito dai seguenti:
"Nei riguardi degli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze della stessa autorità viene compilato un unico documento caratteristico, sul frontespizio del quale sono indicati tutti gli incarichi ricoperti; in sede di giudizio finale deve essere chiaramente valutato il rendimento in ciascuno degli incarichi assolti.
Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze di autorità diverse viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tal caso uno solo dei servizi è valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa. Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino più di un incarico, la forza armata cui l'ufficiale appartiene stabilisce per quale di essi debba essere compilata la scheda valutativa".
Nell'art. 4, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
"Per gli ufficiali che prestano servizio alle dipendenze di autorità militari o civili non appartenenti ad enti dell'organizzazione del Ministero della difesa, l'autorità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cui è devoluta la compilazione del documento caratteristico deve chiedere elementi di informazione all'autorità presso la quale il giudicando presta servizio.
Gli elementi di informazione di cui ai precedenti commi primo e secondo sono limitati agli aspetti tecnici. Gli elementi di informazione non contengono qualifica".
Nell'art. 5, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
"I documenti caratteristici debbono essere compilati sempre che siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze:
a) variazione del rapporto di dipendenza, fine del servizio, trasferimento o cambiamento d'incarico o di destinazione del giudicando; trasferimento o cambio di incarico o cessazione dal servizio del compilatore;
b) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione di quadri di avanzamento;
c) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;
d) sospensione precauzionale dall'impiego del giudicando;
e) compimento del periodo massimo di 12 mesi di servizio non documentato;
f) partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi.
Per l'ufficiale che eserciti comando o attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento, il trasferimento o la cessazione dal servizio del primo revisore danno luogo alla formazione della documentazione caratteristica quando quest'ultima autorità abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale per un periodo di almeno 120 giorni senza averlo valutato".
Nell'art. 6, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Per gli ufficiali inferiori non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivestano grado di generale o ammiraglio e, comunque, non si fa luogo a seconda revisione da parte di autorità di grado più elevato di quello di generale di brigata o gradi corrispondenti.
Per gli ufficiali superiori fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivestano grado di generale di Corpo d'armata o gradi corrispondenti. Comunque, la seconda revisione da parte di autorità che riveste grado di generale di Corpo d'armata o gradi corrispondenti è limitata al caso in cui il valutando esplichi funzioni di comando valido agli effetti dell'avanzamento e dipenda dalla predetta autorità ai fini della seconda revisione ovvero presti servizio nell'ente o comando cui la stessa autorità è preposta.
Nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali generali ed ammiragli che esercitano comandi validi ai fini dell'avanzamento a generale di Corpo d'armata o gradi corrispondenti interviene, quale ultimo revisore, il capo di stato maggiore di forza armata.
Nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali generali ed ammiragli, fatta eccezione per quelli indicati nel comma precedente, nonchè dei colonnelli e gradi corrispondenti non può intervenire più di un generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti. La disposizione non si applica nei riguardi degli ufficiali di detti gradi che dipendono in linea di servizio, ai fini della seconda revisione, dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore di forza armata.
Per gli ufficiali appartenenti ad enti centrali od autonomi dell'organizzazione del Ministero della difesa, non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il direttore generale o centrale ovvero il capo dell'ufficio autonomo dipendente direttamente dal Ministro".
Nell'art. 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La compilazione, la revisione e la custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali destinati a prestare servizio presso enti non appartenenti all'organizzazione del Ministero della difesa o presso organismi o comandi internazionali compete alle autorità indicate dal Ministero, secondo le modalità stabilite da ciascuna forza armata".
Nell'art. 17, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
"La revisione del documento caratteristico compete agli ufficiali o funzionari civili dell'organizzazione del Ministero della difesa diretti superiori in carica.
Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di Corpo o, comunque, ufficiali che rivestano grado di colonnello o generale o gradi corrispondenti ovvero autorità civili che rivestano qualifica di direttore di divisione o qualifiche superiori".
L'art. 18 è sostituito dal seguente:
"Per quant'altro riguarda la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici dei sottufficiali, per gli elementi che i documenti debbono registrare, per i periodi di tempo e gli altri casi in cui gli stessi vanno compilati, per i casi in cui è consentito il rilascio di copie, si applicano gli articoli 1, 3 e 4, ultimi tre commi, 5, 6, ultimi cinque commi, 7, 8, 9 e dall'11 al 14 del presente regolamento relativi ai documenti caratteristici degli ufficiali, per quanto applicabili in relazione alle diverse posizioni di stato".
Nell'art. 20, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"I documenti caratteristici per i militari di truppa a ferma volontaria debbono essere formati, sempre che siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, per cambio di compilatore o per cambio di destinazione, per l'avanzamento, all'atto dell'assunzione di nuove ferme o di rafferme, per sospensione precauzionale dal servizio e all'atto dell'invio in congedo.
Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 18 del presente regolamento".
[1] Abrogato dall'art. 2269 del