§ 98.1.30501 - D.P.R. 26 marzo 1970, n. 825.
Modificazione dell'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/03/1970
Numero:825

§ 98.1.30501 - D.P.R. 26 marzo 1970, n. 825. [1]

Modificazione dell'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori.

(G.U. 24 novembre 1970, n. 297)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Veduto l'art. 87 della Costituzione;

     Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

     Veduto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

     Considerata l'opportunità di apportare modifica alla norma riguardante l'iscrizione a corsi singoli presso le università e gli istituti superiori di istruzione;

     Udito li parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

     Decreta:

 

     L'art. 13 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, è sostituito dal seguente:

     "Gli stranieri ed i cittadini italiani stabilmente residenti all'estero, provenienti da università o istituti superiori esteri, che intendano frequentare uno o più corsi in una università o istituto superiore italiano, possono ottenere l'ammissione a corsi singoli, presentando soltanto il libretto o altro documento dell'università o istituto di provenienza.

     Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti, e, in seguito a prove di esame determinate dal consiglio di facoltà, anche un attestato del profitto riportato.

     Gli studenti iscritti a corsi singoli possono altresì coordinare i corsi stessi secondo un piano di studi approvato dalla facoltà competente, e, qualora abbiano superato gli esami relativi, possono essere ammessi ad un esame generale, comprendente tutto il gruppo delle materie seguite. In seguito a tale esame è loro rilasciato uno speciale attestato.

     In nessun caso, i corsi di cui al presente articolo potranno essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma".

 


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.