Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/12/1969 |
Numero: | 1223 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411, concernenti il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello [...] |
Art. 2. Nei casi in cui i servizi ferroviari vengano sostituiti da quelli automobilistici, ai sensi dell'art. 4 del richiamato regolamento C.E.E. n. 1191/69, gli eventuali svantaggi economici derivanti [...] |
Art. 3. I servizi di traghetto esercitati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rientrano nell'obbligo di esercizio di cui al paragrafo 3 dell'art. 2 del regolamento n. 1191/69 |
Art. 4. Il trasporto degli effetti postali effettuato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rientra nell'obbligo [...] |
Art. 5. Le categorie di oneri e vantaggi indicate al paragrafo 4 dell'art. 4 del regolamento n. 1192/69 possono formare oggetto di normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello [...] |
§ 98.1.30495 - D.P.R. 31 dicembre 1969, n. 1223. [1]
Norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
(G.U. 24 marzo 1970, n. 74)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la
Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191/69 emanato il 26 giugno 1969, concernente l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;
Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1192/69 emanato il 26 giugno 1969, concernente le norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;
Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:
Le disposizioni della
Nei casi in cui i servizi ferroviari vengano sostituiti da quelli automobilistici, ai sensi dell'art. 4 del richiamato regolamento C.E.E. n. 1191/69, gli eventuali svantaggi economici derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'esercizio di questi ultimi servizi formano oggetto di compensazione secondo il disposto dell'art. 10 del regolamento medesimo.
I servizi di traghetto esercitati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rientrano nell'obbligo di esercizio di cui al paragrafo 3 dell'art. 2 del regolamento n. 1191/69.
Il trasporto degli effetti postali effettuato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rientra nell'obbligo tariffario previsto al paragrafo 5 dell'art. 2 del regolamento comunitario n. 1191/69.
Le categorie di oneri e vantaggi indicate al paragrafo 4 dell'art. 4 del regolamento n. 1192/69 possono formare oggetto di normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre aziende ferroviarie cui sarà eventualmente estesa l'applicazione del predetto regolamento, ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento medesimo.
[1] Decreto abrogato dall'art. 18 della