§ 98.1.30495 - D.P.R. 31 dicembre 1969, n. 1223.
Norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Data:31/12/1969
Numero:1223


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411, concernenti il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello [...]
Art. 2.      Nei casi in cui i servizi ferroviari vengano sostituiti da quelli automobilistici, ai sensi dell'art. 4 del richiamato regolamento C.E.E. n. 1191/69, gli eventuali svantaggi economici derivanti [...]
Art. 3.      I servizi di traghetto esercitati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rientrano nell'obbligo di esercizio di cui al paragrafo 3 dell'art. 2 del regolamento n. 1191/69
Art. 4.      Il trasporto degli effetti postali effettuato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rientra nell'obbligo [...]
Art. 5.      Le categorie di oneri e vantaggi indicate al paragrafo 4 dell'art. 4 del regolamento n. 1192/69 possono formare oggetto di normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello [...]


§ 98.1.30495 - D.P.R. 31 dicembre 1969, n. 1223. [1]

Norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

(G.U. 24 marzo 1970, n. 74)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

     Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191/69 emanato il 26 giugno 1969, concernente l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

     Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1192/69 emanato il 26 giugno 1969, concernente le norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

     Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Le disposizioni della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411, concernenti il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario continuano a trovare attuazione sino alla graduale applicazione dei regolamenti n. 1191/69 e n. 1192/69 del consiglio della Comunità economica europea.

 

          Art. 2.

     Nei casi in cui i servizi ferroviari vengano sostituiti da quelli automobilistici, ai sensi dell'art. 4 del richiamato regolamento C.E.E. n. 1191/69, gli eventuali svantaggi economici derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'esercizio di questi ultimi servizi formano oggetto di compensazione secondo il disposto dell'art. 10 del regolamento medesimo.

 

          Art. 3.

     I servizi di traghetto esercitati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rientrano nell'obbligo di esercizio di cui al paragrafo 3 dell'art. 2 del regolamento n. 1191/69.

 

          Art. 4.

     Il trasporto degli effetti postali effettuato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rientra nell'obbligo tariffario previsto al paragrafo 5 dell'art. 2 del regolamento comunitario n. 1191/69.

 

          Art. 5.

     Le categorie di oneri e vantaggi indicate al paragrafo 4 dell'art. 4 del regolamento n. 1192/69 possono formare oggetto di normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre aziende ferroviarie cui sarà eventualmente estesa l'applicazione del predetto regolamento, ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento medesimo.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 18 della L. 17 maggio 1985, n. 210.