| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 30/12/1969 | 
| Numero: | 1336 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'articolo 9 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente | 
| Art. 2. Il primo comma dell'art. 16 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente | 
| Art. 3. Il primo comma dell'art. 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente | 
§ 98.1.30494 - D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1336.
Modifiche agli articoli 9, 16 e 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, relativa alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.
(G.U. 10 luglio 1970, n. 172)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
     Vista la 
     Vista la 
     Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata 
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per la marina mercantile e per le partecipazioni statali;
Decreta:
     L'articolo 9 della 
"Il permesso di prospezione è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità economica europea o a società aventi la sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata all'esecuzione delle operazioni di prospezione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e al quinto comma dell'art. 2".
     Il primo comma dell'art. 16 della 
"Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità economica europea o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati ed alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca su aree marine".
     Il primo comma dell'art. 57 della 
"Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunità economica europea o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purchè abbiano capacità tecnica ed economica adeguata".