Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/08/1969 |
Numero: | 593 |
Sommario |
Art. 1. Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della [...] |
Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.30478 - D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593. [1]
Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia.
(G.U. 11 settembre 1969, n. 231)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio
Visto il
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482 e 12 febbraio 1963, n. 369, con i quali lo stesso statuto venne modificato;
Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia in data 25 luglio 1969, per elevare a due il numero dei vice direttori generali della Banca medesima;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il
all'art. 5, lettera c) le parole "nel governatore, nel direttore generale e nel vice direttore generale" sono sostituite con le parole "nel direttorio, costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vice direttori generali";
all'art. 17 il testo dei commi sesto e settimo è sostituito dal seguente: "I due vice direttori generali assistono alle riunioni del consiglio e uno di essi, su designazione del consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario.
I membri del consiglio superiore ed i componenti del direttorio debbono essere cittadini italiani";
all'art. 18 il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: "I due vice direttori generali assistono alle riunioni del comitato; assume l'ufficio di segretario il vice direttore generale designato all'ufficio di segretario del consiglio";
all'art. 19 comma primo le parole "il vice direttore generale" sono sostituite con le parole "i due vice direttori generali"; nello stesso articolo, ai commi secondo e quarto, le parole "del vice direttore generale" sono sostituite con le parole "dei due vice direttori generali";
all'art. 27 comma terzo le parole "il vice direttore generale" vengono sostituite con le parole "uno dei vice direttori generali";
all'art. 29 il testo del comma primo è sostituito dal seguente: "I due vice direttori generali coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Nella eventualità di assenza o impedimento contemporanei del governatore e del direttore generale ciascuno di essi può surrogarli"; nello stesso articolo, al comma secondo, le parole "del vice direttore generale" sono sostituite con le parole "di uno dei vice direttori generali" e le parole "del direttore generale" sono sostituite con le parole "del governatore e del direttore generale";
all'art. 59 comma primo le parole "il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale" vengono sostituite con le parole "i componenti del direttorio";
all'art. 65, comma secondo, le parole "il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale" sono sostituite con le parole "i componenti del direttorio".
L'intitolazione del paragrafo quinto del titolo II è modificata in "Direttore generale e vice direttori generali".
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogato dall'art. 1 del