§ 98.1.30460 - D.P.R. 14 agosto 1968, n. 1121.
Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/08/1968
Numero:1121


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, è sostituito dal seguente


§ 98.1.30460 - D.P.R. 14 agosto 1968, n. 1121.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato.

(G.U. 7 novembre 1968, n. 284)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti e l'aviazione civile;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, è sostituito dal seguente:

     "Le tessere ferroviarie rilasciate o rinnovate entro il 31 dicembre 1968 a norma delle disposizioni abrogate dal presente decreto restano valide sino alla loro scadenza".