Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/08/1968 |
Numero: | 1121 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.30460 - D.P.R. 14 agosto 1968, n. 1121.
Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato.
(G.U. 7 novembre 1968, n. 284)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti e l'aviazione civile;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 12 del
"Le tessere ferroviarie rilasciate o rinnovate entro il 31 dicembre 1968 a norma delle disposizioni abrogate dal presente decreto restano valide sino alla loro scadenza".