Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/11/1967 |
Numero: | 1439 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 15 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, [...] |
§ 98.1.30442 - D.P.R. 24 novembre 1967, n. 1439.
Modificazioni al regolamento che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati.
(G.U. 11 marzo 1968, n. 66)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio
Visto l'art. 15 del
Udito il parere dei Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
L'art. 15 del
"Gli impianti devono avere una potenzialità sufficiente ad assicurare con regolarità la lavorazione dei quantitativi annui di materie prime indicati nell'atto di concessione, tenuto anche conto dei presumibili periodi di fermata per manutenzione ordinaria e straordinaria.
Al fine di accertare l'effettiva potenzialità degli impianti, le amministrazioni concedenti hanno la facoltà di imporre un esperimento di lavorazione a pieno regime per un periodo non superiore a due mesi.
Salvo casi di forza maggiore la lavorazione in ciascun mese non potrà mai discendere al di sotto della metà della lavorazione normale corrispondente ad un dodicesimo dei quantitativi annui di materie prime che alle imprese è concesso di trattare".