§ 98.1.30442 - D.P.R. 24 novembre 1967, n. 1439.
Modificazioni al regolamento che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/11/1967
Numero:1439


Sommario
Art. unico.      L'art. 15 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, [...]


§ 98.1.30442 - D.P.R. 24 novembre 1967, n. 1439.

Modificazioni al regolamento che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati.

(G.U. 11 marzo 1968, n. 66)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati;

     Visto l'art. 15 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

     Udito il parere dei Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     L'art. 15 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati, è sostituto dal seguente:

     "Gli impianti devono avere una potenzialità sufficiente ad assicurare con regolarità la lavorazione dei quantitativi annui di materie prime indicati nell'atto di concessione, tenuto anche conto dei presumibili periodi di fermata per manutenzione ordinaria e straordinaria.

     Al fine di accertare l'effettiva potenzialità degli impianti, le amministrazioni concedenti hanno la facoltà di imporre un esperimento di lavorazione a pieno regime per un periodo non superiore a due mesi.

     Salvo casi di forza maggiore la lavorazione in ciascun mese non potrà mai discendere al di sotto della metà della lavorazione normale corrispondente ad un dodicesimo dei quantitativi annui di materie prime che alle imprese è concesso di trattare".