Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/06/1965 |
Numero: | 1294 |
§ 98.1.30371 - D.P.R. 9 giugno 1965, n. 1294.
Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente norme di attuazione alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento economico e giuridico degli assuntori delle Ferrovie dello Stato.
(G.U. 29 novembre 1965, n. 298)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la
Visto l'art. 3 del
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 3 del
"Ogni albo deve essere suddiviso nelle seguenti sezioni:
sezione I, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di stazione e ad assuntorie di fermata abilitate ai servizi viaggiatori, bagagli e merci o al solo servizio merci;
sezione II, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di fermata non abilitate al servizio merci e ad assuntorie di posti di blocco in piena linea;
sezione III, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea".