Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/04/1965 |
Numero: | 572 |
§ 98.1.30361 - D.P.R. 15 aprile 1965, n. 572.
Modificazioni all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, riguardante l'iscrizione al triennio di applicazione in Ingegneria.
(G.U. 4 giugno 1965, n. 137)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con
Veduto il regio
Veduto il decreto presidenziale 31 gennaio 1960, n. 53, ed integrato con successivo decreto del 28 agosto 1960, n. 1445;
Considerata l'opportunità di modificare l'ordinamento degli studi del biennio propedeutico di Ingegneria;
Su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 10 del
"Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato i relativi esami, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ai sensi del comma terzo dell'art. 2. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltrechè degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione".