§ 98.1.30355 - D.P.R. 28 gennaio 1965, n. 234.
Sostituzione dell'art. 44 del regolamento approvato con il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sugli studenti, i titoli accademici, gli esami [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/01/1965
Numero:234

§ 98.1.30355 - D.P.R. 28 gennaio 1965, n. 234.

Sostituzione dell'art. 44 del regolamento approvato con il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori.

(G.U. 12 aprile 1965, n. 92)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Veduto l'art. 87 della Costituzione;

     Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

     Veduto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

     Ritenuta l'opportunità di apportare modifica alla norma che concerne il rilascio dei certificati di studi universitari, in conformità delle direttive per lo snellimento delle procedure amministrative;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

     Decreta:

 

     L'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, è sostituito come appresso:

     "Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformità della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal direttore amministrativo e dal funzionario preposto al competente ufficio di segreteria.

     Col consenso del rettore o direttore, le firme possono essere delegate ad altri funzionari della carriera direttiva, di cui uno con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe".