Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/02/1963 |
Numero: | 790 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.30321 - D.P.R. 7 febbraio 1963, n. 790. [1]
Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.
(G.U. 11 giugno 1963, n. 155)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la
Visto il
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
L'art. 7 del
"Il corso superiore di specializzazione ottica è costituito da due anni accademici, ciascuno della durata di undici mesi, e da un periodo di servizio pratico sperimentale.
Il corso è svolto presso l'Istituto nazionale d'ottica di Firenze, secondo il calendario e le modalità stabilite annualmente dall'Istituto stesso. Ciascun anno accademico comprende insegnamenti teorico-pratici, prove di esame presso il predetto Istituto e viaggi di istruzione presso enti vari civili e militari.
Il periodo di servizio pratico sperimentale consiste in otto mesi di servizio da prestarsi al termine del biennio presso stabilimenti militari.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del