§ 98.1.29574 - D.P.R. 27 dicembre 1956, n. 1571.
Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali “Solidarietà nazionale”, “Lotteria di Merano” e “Italia”, già approvato col [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/12/1956
Numero:1571


Sommario
Art. 1.      All'art. 4 del regolamento genrale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 18 del regolamento predetto è integrato come segue
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.29574 - D.P.R. 27 dicembre 1956, n. 1571.

Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali “Solidarietà nazionale”, “Lotteria di Merano” e “Italia”, già approvato col decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1965, n. 550

(G.U. 31 gennaio 1957, n. 435)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

     Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento delle lotterie nazionali modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio e con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     All'art. 4 del regolamento genrale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468 e dell'art. 2 del decreto Presidenziale 10 maggio 1956, n. 550, è aggiunto il seguente comma:

     “Inoltre l'Amministrazione può emettere biglietti —cartolina, che possono essere spediti a mezzo del servizio postale”.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 18 del regolamento predetto è integrato come segue:

     “I premi dei biglietti-cartolina, spediti a mezzo del servizio postale, sono pagati esclusivamente alla persona del destinatario”.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.