Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/12/1956 |
Numero: | 1571 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 4 del regolamento genrale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo [...] |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 18 del regolamento predetto è integrato come segue |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.29574 - D.P.R. 27 dicembre 1956, n. 1571.
Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali “Solidarietà nazionale”, “Lotteria di Merano” e “Italia”, già approvato col decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1965, n. 550
(G.U. 31 gennaio 1957, n. 435)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento delle lotterie nazionali modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio e con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
All'art. 4 del regolamento genrale, approvato con
“Inoltre l'Amministrazione può emettere biglietti —cartolina, che possono essere spediti a mezzo del servizio postale”.
Il primo comma dell'art. 18 del regolamento predetto è integrato come segue:
“I premi dei biglietti-cartolina, spediti a mezzo del servizio postale, sono pagati esclusivamente alla persona del destinatario”.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.