§ 98.1.29477 - D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1139 .
Integrazioni all'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/07/1952
Numero:1139


Sommario
Art. unico.      All'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 , sono [...]


§ 98.1.29477 - D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1139 [1].

Integrazioni all'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687

(G.U. 9 settembre 1952, n. 209)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 317 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F

     Visto il regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto l'art. 216 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     All'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 , sono aggiunti i seguenti comma:

     "E' altresì vietato di installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili della strada ferrata" che, a giudizio dell'Amministrazione competente (Ferrovie dello Stato per le linee da esse comunque esercitate ed Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le ferrovie concesse), possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione.

     Le sorgenti luminose già in opera, che, per la loro particolare ubicazione e per le loro caratteristiche, siano da considerarsi soggette al divieto di cui al comma precedente, debbono essere rimosse dagli utenti delle sorgenti stesse o dai proprietari dei fabbricati sui quali esse siano state collocate oppure dai diretti responsabili della loro installazione, a cura e spesa dei medesimi, se abusive, in quanto vietate dalle precedenti disposizioni legislative, previa diffida da parte dell'Amministrazione ferroviaria competente; la rimozione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data in cui la diffida viene portata a conoscenza dell'interessato.

     Se le sorgenti luminose in questione sono site su strade pubbliche perchè predisposte per la pubblica illuminazione, l'Amministrazione ferroviaria competente dovrà, prima di provvedere a diffide, prendere accordi in merito con la pubblica Amministrazione cui la strada appartiene".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.