§ 98.1.29336 - D.L. 8 settembre 1997, n. 291.
Proroga del regime transitorio previsto dagli articoli 33 e 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di attività di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/09/1997
Numero:291


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29336 - D.L. 8 settembre 1997, n. 291.

Proroga del regime transitorio previsto dagli articoli 33 e 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di attività di recupero dei rifiuti.

(G.U. 8 settembre 1997, n. 209)

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 30 novembre 1997,".

     2. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso." sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 33, comma 6.".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.