Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/08/1996 |
Numero: | 444 |
Sommario |
Art. 1. Esercizio dell'attività radiotelevisiva |
Art. 2. Direttive comunitarie |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 98.1.29285 - D.L. 28 agosto 1996, n. 444 [1].
Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva
(G.U. 28 agosto 1996, n. . 201)
Art. 1. Esercizio dell'attività radiotelevisiva
1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:
a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonché della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;
b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.
Art. 2. Direttive comunitarie
1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della
a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;
b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:
a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;
b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;
c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge.
3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,