§ 98.1.29253 - D.L. 15 luglio 1996, n. 371 .
Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/07/1996
Numero:371


Sommario
Art. 1.      1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29253 - D.L. 15 luglio 1996, n. 371 [1].

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

(G.U. 15 luglio 1996, n. 164)

 

     Art. 1.

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.

     2. A partire dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.

     3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     4. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

     " 4. A partire dalle fatture emesse per i consumi di luglio 1996 i prezzi in vigore al 30 giugno 1996 delle forniture di energia elettrica previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto, sono incrementate di lire 13 per chilowattora (KWh) fino al 30 giugno 1997 e di ulteriori 13 lire per chilowattora (KWh) a decorrere dal 1° luglio 1997. Con decorrenza 1° luglio 1998 le tariffe relative alle stesse forniture sono regolate dalle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481".

     5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede ad adeguare il contributo di allacciamento per le utenze in bassa e media tensione, il sovrapprezzo per nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e assimilate, nonché il contributo destinato alla copertura degli oneri variabili derivanti da produzione di energia con impiego di gas metano.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 14 novembre 1996, n. 577, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.