Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/07/1996 |
Numero: | 371 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996 |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.29253 - D.L. 15 luglio 1996, n. 371 [1].
Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.
(G.U. 15 luglio 1996, n. 164)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.
2. A partire dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2 della
3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla
4. Il comma 4 dell'articolo 20 della
" 4. A partire dalle fatture emesse per i consumi di luglio 1996 i prezzi in vigore al 30 giugno 1996 delle forniture di energia elettrica previste dall'articolo 6 del
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede ad adeguare il contributo di allacciamento per le utenze in bassa e media tensione, il sovrapprezzo per nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e assimilate, nonché il contributo destinato alla copertura degli oneri variabili derivanti da produzione di energia con impiego di gas metano.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,