Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/04/1996 |
Numero: | 226 |
Sommario |
Art. 1. Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili |
Art. 2. Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili |
Art. 3. Inizio della sessione di esami |
Art. 4. Svolgimento dell'esame |
Art. 5. Rinnovo nelle cariche |
Art. 6. Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro |
Art. 7. Ricevuta allegata alla domanda |
Art. 8. Contributo obbligatorio |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 98.1.29170 - D.L. 29 aprile 1996, n. 226 [1].
Disposizioni urgenti concernenti l'iscrizione al registro dei revisori contabili.
(G.U. 29 aprile 1996, n. 99)
Art. 1. Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
1. E' indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è costituita, presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice così composta:
a) un magistrato ordinario, anche in pensione, che la presiede e avente qualifica non inferiore a magistrato d'appello, designato dal presidente della corte d'appello;
b) un dottore commercialista, presidente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
c) un ragioniere perito commerciale, presidente di uno dei consigli dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili già iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
3. Con la stessa procedura indicata dal comma 2 vengono nominati i componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello.
5. Si applica l'articolo 67, comma 2, del
6. Per sostenere l'esame di cui al comma 1, occorre presentare, nel termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda alla corte d'appello nel cui distretto il candidato ha la residenza. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificati di nascita e residenza;
b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero certificato di iscrizione nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
c) attestazione del compiuto tirocinio triennale ai sensi dei commi 1, lettera b), 2, 3 e 4 dell'articolo 2;
d) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 8.
7. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame.
Art. 2. Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
1. Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del
a) avere conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali;
b) avere svolto un tirocinio triennale presso una società di revisione, ovvero presso un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti. L'attività di tirocinio e quella di componente di collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulabili ai fini del triennio.
2. Per la valutazione e l'attestazione del tirocinio, l'interessato redige una relazione sull'attività effettuata, che deve essere certificata dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio è stato svolto.
3. Il periodo di tirocinio di cui al comma 1, lettera b), deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.
4. I funzionari dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un altro funzionario pubblico che sia abitualmente addetto alla revisione contabile.
Art. 3. Inizio della sessione di esami
1. La data di inizio delle prove di esame, che deve essere compresa nei centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 4. Svolgimento dell'esame
1. L'esame consiste in una prova orale avente ad oggetto le materie di cui all'articolo 4 del
Art. 5. Rinnovo nelle cariche
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti, possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, purché il rinnovo intervenga anteriormente all'esame di cui all'articolo 1.
2. Gli interessati debbono presentare, entro i trenta giorni successivi alla chiusura della sessione di esami, certificazione rilasciata dal presidente della commissione attestante l'avvenuto superamento dell'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalle cariche di cui al comma 1.
Art. 6. Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del
"2-bis. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie.".
Art. 7. Ricevuta allegata alla domanda
1. La domanda di ammissione all'esame è redatta in bollo. Ad essa è allegata la ricevuta del pagamento di lire ottantamila.
Art. 8. Contributo obbligatorio
1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 nell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La quietanza originale rilasciata dalla tesoreria che ha ricevuto il pagamento, deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro il mese successivo alla scadenza del 31 gennaio.
2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro il 31 luglio 1996.
3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1.
4. Nel caso di omesso pagamento del contributo il direttore generale della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del
5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'articolo 7, comma 3, del
6. Non sono ripetibili, se non richieste in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.
7. E' abrogato l'articolo 18 del
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 12,