Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/03/1996 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della [...] |
Art. 2. 1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico recante le leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del [...] |
Art. 3. 1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per la [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.29104 - D.L. 12 marzo 1996, n. 121 [1].
Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(G.U. 13 marzo 1996, n. 61)
1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
"L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta." [2].
2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con
"Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato da lui prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni.".
1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico recante le leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
1. L'articolo 7 del
2. Le tabelle B e D allegate al
3. La tabella B allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,
[2] Comma così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 14 marzo 1996, n. 62.